1 L’UGDA tiene il catasto viticolo nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare:
a) numero di ceppi per varietà e classe di età;
b) forma di allevamento;
c) anno di impianto o ricostituzione;
d) destinazione prevista delle uve;
e) informazioni necessarie al rilascio dei certificati di produzione.
2 Entro la fine del secondo anno d’impianto, il gestore o il proprietario annunciano all’UGDA per l’iscrizione nel catasto le superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m 2 , quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati o elaborati presso terzi, o per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti.
3 Annualmente, il gestore rispettivamente il proprietario, devono comunicare all’UGDA i dati di cui al catasto viticolo, ritornando i relativi formulari di rilevamento entro 30 giorni dalla loro ricezione. Modifiche intervenute dopo tale termine e che comportano correzioni dei dati necessari al rilascio dei certificati di produzione vanno comunicate immediatamente.
4 Chi pianta, ricostituisce o sovrainnesta ceppi di vite tiene a disposizione dell’autorità, per almeno sei anni, la documentazione che riguarda queste operazioni, nonché la documentazione riguardante l’origine del materiale vegetale utilizzato, segnatamente:
a) nome e indirizzo presso chi è stato acquistato il materiale vegetale;
b) numero delle barbatelle per varietà, relativo clone e nome del portainnesto;
c) copia del passaporto fitosanitario;
d) trattamenti termici a cui è stato sottoposto il materiale vegetale;
e) dati dei fondi dov’è stato messo a dimora il materiale vegetale e corrispondente numero e varietà;
f) coltura precedente l’impianto.
Capitolo terzo
Produzione
Ammissione alla produzione commerciale di vino