Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezi one e consulenza per l’ economia lattiera (in seguito SICL). Competenza
917.250
Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera
Preambolo
Regolamento
concernente il servizio di ispezione e consulenza
per l’ economia lattiera
(del 14 settembre 2004)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamate:
- la Legge sull’ agricoltura del 3 dicembre 2002,
- l’ Or dinanza federale concernente l’ assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’ economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);
decreta:
Scopo
Art. 1
Art. 2
L’esecuzione dell’ Or dinanza federale concernente l’ assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’ economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Diparti mento delle finanze e dell’ economia (in seguito Dipartimento).
Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere. Compiti
Art. 3
Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e se gnatamente dall’ OQL.
Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore. Commissione di vigilanza
Art. 4
Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.
La Commissione di vigilanza è responsabile dell’ adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.
La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.
La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL. Obbligo di informare
Art. 5
Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.
Il SICL inform a l’ Ufficio federale di veterinaria e il Laborator io cantonale nel caso in cui l’ azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’ irregolarità denunciata.
Il SICL informa l’ Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi pro blemi sanitari nell’ effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie. Finanziamento
Art. 6
Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ ottenimento del sussidio cantonale e federale, corre data dal conto consuntivo dell’ anno precedente come pure dal preventivo dell’ anno per cui si chiede il sussidio. Tasse
Art. 7
Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.
Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.
Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetar ie per trasferta previste dall’ art icolo 123 del Regolamento sull’ agricoltura del 23 dicembre 2003. Misure amministrative
Art. 8
In caso di infrazione il SICL adotta le misur e amministrative previsti dall’ OQL. Ricorsi
Art. 9
Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.
Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’ Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni. Abrogazione
Art. 10
Con l’ entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio d i ispezione e consulenza per l’ economia lattiera del 16 settembre 1997. Entrata in vigore
Art. 11
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2004 , 327. [1] Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.