Competente per l’applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).
- Consiglio di Stato
922.110
Regolamento
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
dell’11 luglio 2006 (stato 27 giugno 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (di seguito LCC);
richiamate la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e l’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP), [1]
decreta:
Capitolo I
Norme generali
Competenze
a) Dipartimento
art. 2 (LCC
)
Competente per l’applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).
Rimane di competenza del Consiglio di Stato:
Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati:
Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per:
Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia. Linee direttive
Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d’intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.
Le linee direttive per l’esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l’ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni.
Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire:
L’Ufficio della caccia e della pesca collabora all’allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti.
Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l’esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale. Zone di tranquillità
Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili. Bandite di caccia
Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili. [3]
Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.
Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina.
Per ognuna di esse viene formulato l’obiettivo da raggiungere.
Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie.
Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l’habitat, l’agricoltura e la foresta.
Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall’eventuale scadenza.
All’Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.
Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).
L’attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l’arma scarica e i cani al guinzaglio. [4] Animali randagi art. 27 (LCC )
I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura o di abbattimento. Selvaggina in cattività art. 25 (LCC )
La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all’Ufficio del Veterinario cantonale.
Di regola non viene rilasciata l’autorizzazione:
Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.
Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all’Ufficio del Veterinario cantonale.
Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di abbattimento o di un’eventuale partecipazione alla cattura. [6] Messa in libertà di selvaggina art. 26 (LCC )
La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca.
Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia. Capitolo II Presupposti per l’esercizio della caccia Patente
Durante l’esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.
Sono parte integrante della patente:
La tessera d’identità cacciatore formato carta di credito non ha scadenza, mentre quella cartacea perde la sua validità dopo 15 anni dall'emissione. [9] Rilascio della patente
La tessera d’identità cacciatore va richiesta all’Ufficio della caccia e della pesca.
L’autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca.
Il richiedente per la patente deve presentare:
La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d’identità cacciatore e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale. Rimborso della tassa di autorizzazione art. 13 (LCC )
La tassa dell’autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all’Ufficio della caccia e della pesca prima dell’apertura della caccia. Sostituzione della patente
Per la sostituzione della tessera d’identità cacciatore e dell’autorizzazione annuale è competente l’Ufficio della caccia e della pesca.
Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.
…
In caso di perdita:
In caso di perdita dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l’autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d’identità cacciatore, all’Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Giubiasco durante il periodo venatorio di caccia alta . [16] Esami di abilitazione
Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:
Le seguenti specie sono cacciabili:
In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione. Caccia speciale al cinghiale art. 17 (LCC )
In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione. Caccia speciale alla volpe art. 17 (LCC )
In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale. Controllo della selvaggina
Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:
L’Ufficio della caccia e della pesca, d’intesa con l’Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori. [29]
I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall’Ufficio della caccia e della pesca nell’autorizzazione annuale di caccia.
I cervi e i cinghiali abbattuti il 20 e il 28 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente.
I cervi maschi adulti, i fusoni e i caprioli maschi adulti, esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare, sono esentati dall’essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura.
I capi di cervo maschio adulto, i fusoni e i caprioli maschi adulti registrati online devono essere: – contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nell’apposita casella; – conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione; – identificabili per il tramite di una fotografia dell’animale intero (trofeo compreso) la quale deve essere obbligatoriamente allegata al formulario di registrazione online. Messa in commercio e consumo
Ogni capo di cinghiale abbattuto dev’essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.
L’Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività.
È vietato il consumo di cormorani.
… [32]
… [33] Cani
È vietato usare cani nell’esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca.
E’ vietato usare cani segugi nell’esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm dal 16 al 30 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale. [35]
Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca).
Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione: art. 38 – per i cani da caccia durante i giorni di prova cani ( ) e durante l’esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 del presente regolamento; – per quanto previsto al cpv. 3.
I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.
L’Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l’autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.
La prova per i cani da caccia è permessa:
Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.
Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un’autorizzazione di caccia bassa. Periodi e giorni di caccia art. 16 (LCC e 17) [38]
Periodi e giorni di caccia: Giorni di caccia:
La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.
Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.
Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51. Orari di caccia
Orari di caccia:
… [42] Numero massimo e genere dei capi e periodi
L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo fissandone le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.
Al cacciatore è permessa la cattura:
. CAMOSCIO:
capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo: – 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 9 settembre; – oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 6 al 18 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non lattifera di almeno 2,5 anni o un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario); – 2 femmine di camoscio non lattifere di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 6 al 18 settembre; – 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 6 al 18 settembre. Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d’età e viceversa. Colui che cattura un camoscio maschio di almeno 2.5 anni, senza catturare una femmina non lattifera di almeno 2.5 anni nella corrente stagione di caccia, l’anno successivo si vedrà preclusa la possibilità di catturare il camoscio maschio di almeno 2.5 anni quale cattura diretta.
. CAPRIOLO:
capi per cacciatore, dei quali al massimo: – 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 9 settembre (in tutto il territorio aperto alla caccia al capriolo) ed eventualmente il 15 settembre (a settori); – oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 6 al 18 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di capriolo non lattifera di almeno 1,5 anni; – 1 femmina di capriolo non lattifera di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento dal 6 al 18 settembre.
. CERVO: – 2 maschi con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 6 al 20 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste e con aste di lunghezza minima di 60 centimetri misurate lungo la curva, all'esterno, partendo dalla base della rosa fino alla punta più lunga della corona) che è cacciabile solo sino al 10 settembre; – femmine non lattifere in numero illimitato dal 6 al 20 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre; – e 1 femmina lattifera dal 19 al 20 e dal 24 al 28 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia; – e 1 femmina lattifera dal 19 al 20 e dal 24 al 28 settembre, a condizione che sia abbattuta a una quota inferiore a 1200 mslm per il comprensorio del Sottoceneri o 1500 mslm per il comprensorio del Sopraceneri; – cerbiatti (cervi dell’anno) in numero illimitato dal 19 al 20 e dal 24 al 28 settembre; – e 1 maschio con palchi senza diramazioni dal 6 all’8 settembre e dal 24 al 25 settembre. Colui che cattura una femmina non lattifera ha diritto a un terzo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 6 al 20 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (se non già catturato) che è cacciabile solo sino al 10 settembre.
. CINGHIALE TASSO VOLPE: – numero di capi illimitato dal 6 al 20 settembre, inoltre dal 24 al 28 settembre.
. MARMOTTA: – 2 marmotte dal 10 al 12 settembre.
. LEPRE (comune e variabile):
capi per cacciatore, dei quali: – 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 19 e 26 ottobre e 2 novembre; – 1 lepre variabile, cacciabile nei giorni 16, 19 e 26 ottobre e 2, 8, 9, 16, 23 e 30 novembre.
. FAGIANO DI MONTE MASCHIO: – 1 fagiano di monte maschio, cacciabile nei giorni 16, 19 e 26 ottobre e 2, 8, 9, 16, 23 e 30 novembre.
. BECCACCIA: – 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre. art. 25 3 Per tutte le altre specie elencate all’ e non menzionate al cpv. 2, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall’art. 39. Divieti speciali
Al cacciatore è vietata l’uccisione:
Zone di caccia:
. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:
. CAMOSCIO: Aperto nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno), Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte – diga di Melide e il comparto a destra dell’autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.
. CERVO:
. CAPRIOLO:
. CINGHIALE: Aperto su tutto il territorio cantonale. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
. MARMOTTA: Aperta su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno, al di sopra dei 1'400 mslm.
Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sottoindicato:
L’utilizzo del silenziatore è ammesso solo per l’esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da reddito, previa autorizzazione della Divisione dell’ambiente. [46]
Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.
Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l’arma.
Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio. art. 50 2 Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’
Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile deve essere trasportato nell’apposito fodero chiuso. [48]
È vietato portare con sé nell’esercizio della caccia più di un’arma. Mezzi e metodi ausiliari proibiti
Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:
La Divisione dell’ambiente può autorizzare cacciatori espressamente formati a impiegare un dispositivo da puntamento clip-on per l’esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da reddito. [53] Veicoli a motore, ciclomotori
L’uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 54:
Malvaglia/Caslou; b)
Malvaglia/Caslou;
Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
Rodaglio/Legri;
Rodaglio/Legri;
Chironico/Barolgiasco;
Chironico/Barolgiasco;
Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
Monte Piottino/Freggio/Osco;
Monte Piottino/Freggio/Osco;
Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;
Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;
Personico/Diga Val d’Ambra;
Personico/Diga Val d’Ambra;
Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
Brione/Val Resa (località Resa);
Brione/Val Resa (località Resa);
Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
Monte Brè/Miranda;
Monte Brè/Miranda;
Palagnedra/Bordei; Moneto/Monadello;
Palagnedra/Bordei; Moneto/Monadello;
Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
Vergeletto/Zardin;
Vergeletto/Zardin;
Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc; Aurigeno/Dunzio;
Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc; Aurigeno/Dunzio;
Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
Robasacco/Revólt, fino in località Casa di Moschini;
Robasacco/Revólt, fino in località Casa di Moschini;
Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);
Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);
Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
Fontanelle/Borla/Canedo;
Fontanelle/Borla/Canedo;
Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio (piazzale ex–cava);
Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio (piazzale ex–cava);
Villa Luganese/Monti di Creda;
Villa Luganese/Monti di Creda;
Cadro/grotto Alpe Vallà;
Cadro/grotto Alpe Vallà;
Lugano/Bré paese;
Lugano/Bré paese;
Novaggio/Alpe Paz;
Novaggio/Alpe Paz;
Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
Meride/Serpiano (funivia); [55]
Meride/Serpiano (funivia); [55]
Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.
Sui tratti All’Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l’esercizio dell’attività venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli): – All’Acqua, Ciurei di Mezzo e Nufenen; – Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo; – Campra, Pian Segno e Lucomagno. Disturbi art. 24 (LCC )
L’impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 e nel regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada dell’8 gennaio 2008. [58]
Durante tutto l’anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:
È vietato ricercare palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile. [60] Divieti vari
È vietato:
Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca. art. 50 2 Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli e 51.
Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero, o il sezionamento, esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare, quando il trasporto è difficoltoso, previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca. [69]
Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione online, non oltre le 24 ore dall’abbattimento. [70] Capitolo IV Polizia della caccia Carnivori art. 28 (LCC )
L’uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.
La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.
L’autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell’anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni. Tassidermia
L’autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere:
È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.
L’Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l’esatta marcatura.
A tal fine può procedere all’ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.
Per l’imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all’art. 5 dell’ordinanza federale sulla caccia.
L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati. Selvaggina perita art. 30 (LCC )
In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall’ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell’anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l’animale dev’essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.
L’eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all’Ufficio della caccia e della pesca. Capitolo V Danni causati dalla selvaggina Prevenzione danni art. 34 (LCC )
I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all’Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da:
L’Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l’autorizzazione per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti. art. 10 Fanno eccezione le specie protette elencate all’ OCP. Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili
L’Ufficio della caccia e della pesca può accordare l’autorizzazione per l’uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.
La richiesta per l’autodifesa, per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all’Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:
Il permesso può essere concesso a chi:
Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all’80% della spesa d’acquisto di materiale destinato all’esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.
Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.
Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.−, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.− al metro lineare (ml).
Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell’opera e dei giustificativi di spesa.
L’opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.
L’inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.
La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all’Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell’inizio dei lavori.
L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.
I sussidi sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 20'000.− dalla Divisione.
Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. Risarcimento danni
Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.
Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1000.−.
Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.
Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.
Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.−. [75]
Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.
Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.
Il risarcimento corrisponde a fr. 10.− per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).
Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all’Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l’adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall’Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità. [78]
L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni. [79]
bis In caso di danni causati da grandi predatori, l’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti, tranne la verifica della presenza di misure di protezione, che viene eseguita dall'Ufficio della consulenza agricola. Gli accertamenti sono svolti alla presenza del richiedente, o di un suo rappresentante, con possibilità di formulare osservazioni seduta stante. [80]
I risarcimenti sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.− alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.
Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. [81] Capitolo VI Norme penali Contravvenzioni [82]
Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC. art. 26 2 Le contravvenzioni di competenza dell’Ufficio della caccia e della pesca ( e 27) relative al fatto di indossare indumenti ad alta visibilità durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale sono punite con multa disciplinare. [83] Multe disciplinari
Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato 1. Capitolo VII Norme transitorie Tassidermia
Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Capitolo VIII Norme finali Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.
Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993 e modifica del 6 luglio 2005. Pubblicato nel BU 2006 , 263. Allegato 1 [85]
Esercizio della caccia
Esercizio della caccia C1.1 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della selvaggina (fino a un giorno di ritardo) art. 11 ( LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31) fr. 50.00 C1.1 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della selvaggina (fino a un giorno di ritardo) art. 11 ( LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31) fr. 50.00 C1.2 Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite cantonali art. 36 ( ) fr. 150.00 C1.2 Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle bandite cantonali art. 36 ( ) fr. 150.00 C1.3 art. 37 Lasciare vagare cani senza sorveglianza ( cpv. 1), fatte salve le eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1 fr. 100.00 C1.3 art. 37 Lasciare vagare cani senza sorveglianza ( cpv. 1), fatte salve le eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1 fr. 100.00 C1.4 Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni durante il periodo di caccia art. 47 ( cpv. 2 e cpv. 3) fr. 100.00 C1.4 Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni durante il periodo di caccia art. 47 ( cpv. 2 e cpv. 3) fr. 100.00 C1.5 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate art. 20 ( LCC, art. 50 lett. a - c) fr. 200.00 C1.5 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate art. 20 ( LCC, art. 50 lett. a - c) fr. 200.00 C1.5.1 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori negli orari vietati art. 20 ( LCC, art. 50 lett. d) fr. 100.00 C1.5.1 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori negli orari vietati art. 20 ( LCC, art. 50 lett. d) fr. 100.00 C1.6 Posteggio non consentito art. 51 ( ) fr. 70.00 C1.6 Posteggio non consentito art. 51 ( ) fr. 70.00 C1.7 Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a) fr. 50.00 C1.7 Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. a) fr. 50.00 C1.8 Posa di lecche saline art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b) fr. 200.00 C1.8 Posa di lecche saline art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. b) fr. 200.00 C1.9 Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c) fr. 200.00 C1.9 Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. c) fr. 200.00 C1.10 Foraggiare la selvaggina art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d) fr. 50.00 C1.10 Foraggiare la selvaggina art. 24 ( LCC, art. 52 cpv. 2 lett. d) fr. 50.00 C1.11 Uso di fototrappole a scopo venatorio art. 53 ( lett. g) fr. 100.00 C1.11 Uso di fototrappole a scopo venatorio art. 53 ( lett. g) fr. 100.00 C1.12 art. 54 Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina ( cpv. 2) fr. 200.00 C1.12 art. 54 Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della selvaggina ( cpv. 2) fr. 200.00 C1.13 Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina o praticare il sezionamento senza autorizzazione art. 54 ( cpv. 3) fr. 50.00 C1.13 Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina o praticare il sezionamento senza autorizzazione art. 54 ( cpv. 3) fr. 50.00 C1.14 Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento da indossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale art. 26 ( , art. 27, art. 67 cpv. 2) fr. 150.00 C1.14 Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento da indossare durante le battute di caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e di caccia invernale al cinghiale art. 26 ( , art. 27, art. 67 cpv. 2) fr. 150.00 [1] Ingresso modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255. [2] Art. introdotto dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203. [3] Decreto esecutivo Bandite di caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021 - BU 2021, 210. [4] Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. [5] Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266. [6] Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266. [7] Lett. modificata dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019, 255. [8] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. [9] Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019, 255. [10] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255. [11] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2008, 473. [12] Lett. modificata dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250; precedente modifica: BU 2021, 198. [13] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2016, 351. [14] Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. [15] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255. [16] Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255. [17] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403. [18] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2012, 348. [19] Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346. [20] Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194. [21] Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2013, 346. [22] Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. [23] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2015, 421-429; BU 2019, 255. [24] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198. [25] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. [26] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2022, 194. [27] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. [28] Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. [29] Cpv. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351. [30] Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [31] Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedente modifica: BU 2007, 521. [32] Art. abrogato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266. [33] Art. abrogato dal R 1.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 220; precedente modifica: BU 2008, 473. [34] Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351. [35] Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedenti modifiche: BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264. [36] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266. [37] Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [38] Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346. [39] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [40] Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008, 473. [41] Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2016, 351; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [42] Cpv. abrogato dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250. [43] Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421-429; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [44] Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2019, 255. [45] Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2022, 194; BU 2024, 163. [46] Cpv. introdotto dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 81. [47] Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473. [48] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255. [49] Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521. [50] Lett. modificata dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedenti modifiche: BU 2017, 203; BU 2021, 198; BU 2023, 264. [51] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. [52] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2019, 255. [53] Cpv. introdotto dal R 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 81. [54] Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203. [55] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2022, 194; BU 2023, 264. [56] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [57] Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021, 198. [58] Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2008, 473. [59] Cpv. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 31.8.2012 - BU 2012, 348. [60] Cpv. introdotto dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198. [61] Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009, 321. [62] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255. [63] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255. [64] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [65] Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163. [66] Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2016, 351; BU 2017, 203. [67] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2017, 203. [68] Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2013, 346; BU 2016, 351. [69] Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedente modifica: BU 2024, 163. [70] Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264. [71] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198. [72] Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198. [73] Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. [74] Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419. [75] Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240. [76] Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131. [77] Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131. [78] Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131. [79] Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240. [80] Cpv. introdotto dal R 22.11.2023; in vigore dal 24.11.2023 - BU 2023, 316. [81] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120. [82] Nota marginale modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264. [83] Cpv. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214. [84] Art. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214. [85] Allegato modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2022, 214.