1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), è competente per l’applicazione degli articoli 11–12 LEAR.
3 Il Municipio è in particolare competente per:
a) la verifica della conformità strutturale dell’esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali;
b) ogni altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.
4 Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione degli articoli 18–20 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari.
Capitolo secondo
Commercio di bevande alcoliche
Esercizi