È stabilimento balneare aperto al pubblico (in seguito: stabilimento balneare) ai sensi del presente decreto, l’area destinata al bagno ed al nuoto, utilizzabile da una cerchia indeterminata di persone e messa a disposizione del pubblico come prestazione unica e principale.
La presente regolamentazione non si applica segnatamente a:
- piscine e spiagge (lidi) di esercizi pubblici di edifici di abitazione, di condomini immobiliari e di altre attività e strutture la cui utilizzazione rientra nell’ambito di prestazioni previste da specifico rapporto contrattuale;
- …; [2]
- piscine scolastiche;
- piscine di istituti di cura.
Ai campeggi con piscina o ubicati lungo le rive dei laghi o dei fiumi, è applicabile unicamente l’articolo 17. [3] Autorizzazione contenuto e allegati