1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos (di seguito Ufficio fondi), è competente per decidere sullo stanziamento di contributi sino a 100'000 franchi.
Capitolo secondo
Giochi in denaro di piccola estensione
Sezione 1
Disposizioni comuni
Istanza