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Regolamento del Fondo gioco patologico

Preambolo

Regolamento

del Fondo gioco patologico [1]

del 16 aprile 2008 (stato 26 gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD);

vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD);

vista la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019;

visto il concordato intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 20 maggio 2019, [2]

decreta:

Campo d’applicazione, scopo e finanziamento

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell’art. 18 della convenzione.

Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco. [3]

Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della convenzione. Commissione

Art. 2

Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:

  1. definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
  2. preavvisare all’attenzione dell’autorità competente le richieste di contributo; [4]
  3. stimolare la presentazione di progetti.

La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati. Gestione amministrativa e finanziaria

Art. 3

Il Fondo è gestito dall’Ufficio fondi Swisslos. [5]

I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo. Beneficiari

Art. 4

Possono beneficiare dei contributi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino. Requisiti

Art. 5

I contributi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell’ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati. [7]

Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.

In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.

L’attività, il progetto o l’iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

Contributi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano. [8] Ammontare del contributo

Art. 6

Il contributo è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell’impatto delle misure proposte. Richieste di contributo [10]

Art. 7

Le richieste di contributo devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all’Ufficio fondi Swisslos . [11]

La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell’anno di competenza.

La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.

L’Ufficio fondi Swisslos può richiedere ulteriore documentazione. [12]

Il contributo massimo è fissato in base al preventivo. Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo. [13]

A giudizio dell’Autorità competente possono essere versati acconti. Competenze decisionali

Art. 8

Le competenze decisionali sugli importi dei contributi sono attribuite come segue:

  1. al capoufficio fino a 10’000 franchi;
  2. al caposezione e al capoufficio per importi superiori a 10’000 franchi e fino a 30’000 franchi;
  3. al direttore del dipartimento e al capoufficio per importi superiori a 30’000 franchi e fino a 100’000 franchi;
  4. al Consiglio di Stato per importi superiori a 100’000 franchi.

Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall’intimazione. Contro la decisione su reclamo delle autorità subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. Disposizioni finali

Art. 9

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [16] Pubblicato nel BU 2008 , 216. [1] Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 533; precedente modifica: BU 2010, 401. [2] Ingresso modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22. [3] Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU 2010, 401. [4] Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [5] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533. [6] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [7] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [8] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [9] Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [10] Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [11] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedenti modifiche: BU 2012, 533; BU 2018, 413. [12] Cpv. modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 22; precedente modifica: BU 2012, 533. [13] Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [14] Art. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365; precedente modifica: BU 2018, 413. [15] Art. introdotto dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 413. [16] Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU 2008, 216.