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Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

Preambolo

Legge

di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);

visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;

dopo discussione,

decreta :

Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

Campo d’applicazione

Art. 2

Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

Autorità di applicazione

a) Consiglio di Stato

Art. 3

Il Consiglio di Stato è competente:

a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);

b) ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

c) a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);

e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);

f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);

g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

b) Municipi

Art. 4

1 I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.

2 Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

c) associazioni di categoria

Art. 5

1 Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

2 La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

Disciplinamento comunale di fiere e mercati

Art. 6

1 I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.

2 Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

Entrata in vigore

Art. 7

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2 Il Co nsiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1]

Pubblicata nel BU 2023 , 251.

[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.