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Regolamento sulla metrologia

Rmetro

Preambolo

Regolamento

sulla metrologia

(Rmetro)

del 3 agosto 2017 (stato 1° luglio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),

decreta:

Autorità competente

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.

Esso procede di regola per il tramite dei verificatori. Designazione dei verificatori

Art. 2

I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.

Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni. Circondari di verificazione

Art. 3

Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:

  1. 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone ;
  2. 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone .

Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari. Principio

Art. 4

I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.

L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio. [3] Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali

Art. 5

Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario. Contatori autocisterne

Art. 6

Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.

Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.

Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale. Compensi e indennità

Art. 7

A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.

I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:

  1. per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;
  2. per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno;
  3. per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni. Rapporti

Art. 8

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.

Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas). Devoluzione al Cantone

Art. 9

Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005. Reclamo

Art. 10

Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni. [6]

Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo. Abrogazione

Art. 11

È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro). Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [7] Pubblicato nel BU 2017 , 285. [1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. [2] Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150. [3] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. [4] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. [5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. [6] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. [7] E ntrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.