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Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

Preambolo

Legge

di applicazione alla legislazione federale in materia

di indicazione dei prezzi

(del 3 novembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,

- visto il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Campo d’applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo II Competenze e collaborazione Autorità di applicazione

  1. Consiglio di Stato

Art. 2

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento [1] competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.

  1. Municipi

Art. 3

I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.

Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

  1. Associazioni

Art. 4

Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità. Capitolo III Informazioni Informazioni dalle autorità

Art. 5

Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.

Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi. Capitolo IV Sanzioni e rimedi di diritto Infrazioni

Art. 6

Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [2]

Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale. Rimedi di diritto

Art. 7

Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali Norma transitoria

Art. 8

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore. Entrata in vigore

Art. 9

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. [4] Pubblicata nel BU 2003 , 439. [1] Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440. [2] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. [3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480. [4] Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.