lett. a della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), in vigore dal 1° luglio 1996; RS 946.51
948.200
Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
CIOTC
Preambolo
Concordato intercantonale
concernente l’ eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
(CIOTC)
( del 23 ottobre 1998)
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Scopo e contenuto
1 Il presente concordato è concluso allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che esistono fra la Svizzera e altri Paesi esteri o fra i Cantoni.
2 Il presente concordato disciplina:
a. la cooperazione fra i Cantoni;
b. l’organizzazione dell’ autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (autorità intercantonale), come pure i suoi compiti e le sue competenze;
c. il finanziamento delle attività dell’autorità intercantonale.
Articolo 2 Definizioni
Ai sensi del presente concordato, si intende con:
a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio transfrontaliero di prodotti che risultano da prescrizioni o n orme tecniche divergenti, dall’ applicazione divergente di tali prescrizioni o norme, o dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, registrazioni o di omologazioni; [1]
b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente:
1. la compo sizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’ etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti;
2. l a produzione, il trasporto o l’ immagazzinamento dei prodotti;
3. gli esami, la valutazione della c onformità, la registrazione, l’ omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità. [2]
c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi ad hoc che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizi one, alle caratteristiche, all’imballaggio e all’ e tichettatura dei prodotti, all’ esame o alla valutazione della conformità. [3]
Sezione 2: Autorità intercantonale
Articolo 3 Organizzazione
1 Per l’ esecuzione del prese nte concordato, è istituita un’ autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio. Essa adotta un proprio regolamento organizzativo.
2 Ogni governo cantonale dei Cantoni parte al concordato delega in questa autorità intercantonale un suo membro.
3 Per la preparazione e l’ ese cuzione delle sue decisioni, l’ autorità intercantonale può designare:
a. un ufficio;
b. un segretariato permanente o ad hoc;
c. delle commissioni peritali permanenti o ad hoc.
L’ autorità intercantonale definisce i compiti e le competenze di queste istanze in un regolamento organizzativo.
Articolo 4 Compiti e competenze
All’ autorità intercantonale spetta in particolare:
art. 6 a. l’ emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti in materia di opere (
);
b. l’emanazione di direttive per l’ esecuzion e di prescrizioni relative all’ immissione in commercio di prodotti (artt. 7 e 8);
art. 9 c. l’ emanazione di prescrizioni concernenti l’ immissione in commercio di prodotti (
);
d. la coordinazione delle sue attività con quelle della Confederazione.
Articolo 5 Decisioni
1 L’ autorità intercantonale prende le sue decisioni appoggiata dalla maggioranza di 18 voti.
2 Ogni Cantone parte al concordato dispone di un voto.
3 I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo dell’ autorità intercantonale.
Sezione 3: Prescrizioni intercantonali concernenti i requisiti in materia di opere
Articolo 6 Principi
1 L’ autorità intercantonale emana direttive sui requisiti in materia di opere che si rendono necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione.
2 Essa tiene conto delle norme internazionali armonizzate. Tuttavia, può tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti fra i Cantoni e i Comuni.
3 Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
4 Sono fatte salve le prescrizioni cantonali e comunali riguardanti la protezione del paesaggio, del patrimonio e dei monumenti.
Sezi one 4: Direttive concernenti l’ esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali relative all’ immissione in commercio di prodotti
Articolo 7 Principi
1 S u domanda di un Cantone o dell’ufficio, l’ autorità intercantonale emana dir ettive intese ad armonizzare l’ esecuzion e di prescrizioni relative all’ immissione in commercio di prodotti, sempre che la Confederazione ne abbia affidato l’ esecuzione ai Cantoni.
2 Queste direttive sono vincolanti per i Cantoni.
Articolo 8 Direttive nell’ambito dell’ immissione in commercio di prodotti da costruzione
1 L’ autorità intercan tonale può emanare direttive d’esecuzione nell’ambito dell’ immissione in commercio di prodotti da costruzione, in particolare per quanto riguarda:
a. i prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza; [4]
b. i pr odotti che sono destinati a un’ applicazione specifica unica. [5]
2 Queste direttive d’ esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.
Sezione 5: Prescrizion i intercantonali concernenti l’ immissione in commercio di prodotti
Articolo 9 Principi
1 L’ autorità intercantonale emana prescrizioni concernenti l’ immissione in commercio di prodotti, sempre che queste non siano di competenza della Confederazione oppure la Confederazione non abbia emanato prescrizioni in questo settore e queste si rendano necessarie per eliminare ostacoli tecnici al commercio fra i Cantoni o fra i Cantoni e gli Stati esteri.
2 Essa può designare norme tecniche armonizzate sul piano intercantonale.
3 Queste prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
Sezione 6: Finanziamento
Articolo 10 Ripartizione dei costi
I costi legati all’attività dell’ autorità intercantonale, del suo segretariato e delle commissioni peritali sono ripartiti fra i Cantoni parte al presente concordato in proporzione al numero dei loro abitanti.
Sezione 7: Disposizioni finali
Articolo 11 Pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive
I Cantoni assicurano la pubblicazione delle prescrizioni e delle direttive emanate dall’ autorità intercantonale secondo le loro proprie regole.
Articolo 12 Adesione e denuncia
1 L’ adesione al present e concordato o la denuncia dev’essere comunicata all’ autorità intercantonale che ne informa la Confederazione.
2 Sino all’ entrata in vigore del concordato, queste comunic azioni devono essere date nell’ ambito della Conferenza dei Governi cantonali.
3 La denuncia diviene effettiva alla fine del terzo anno civile che la segue.
Articolo 13 Entrata in vigore
Il presente concordato entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
Adottato dalla Conferenza dei Governi cantonali a Berna il 23 ottobre 1998.
Pubblicato nel BU 2001 , 409. DL di approvazione del 5.11.2001 - BU 2001 , 408.
Art. 3
Art. 3
lett. b LOTC
Art. 3
lett. c LOTC
Art. 4
(della Direttiva sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; GUCE L 40 del 12.2.1989, p. 12, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22.7.1993 (GUCE L 220 del 30.8.1993, p. 1); questa direttiva può essere ottenuta presso l’ Ufficio centrale federale del materiale e degli stampati, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d’ informazione per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo. [5] Dichiarazione n. 2 del verbale della direttiva sui prodotti da costruzione.