Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.
951.400
Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi
(del 18 febbraio 1991)
Preambolo
(del 18 febbraio 1991)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
Art. 2
L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.
Art. 3
Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 19 91, 63. [1] Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.