Lexipedia

951.400

Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi

(del 18 febbraio 1991)

Preambolo

(del 18 febbraio 1991)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.

Art. 2

L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

Art. 3

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 19 91, 63. [1] Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.