L ’ Ordine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell ’ art. 15 della Legge sul notariato (LN). Sede, recapito
952.215
Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino
Preambolo
Statuto
dell’ Ordine dei n otai del Cantone Ticino
(del 18 giugno 2015 )
I NORME GENERALI
Generalità
Art. 1
Art. 2
L’Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d’appello.
Il suo recapito è presso il segretario. Scopo
Art. 3
L’Ordine promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra i notai, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell’amministrazione. Compiti
Art. 4
L’Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.
L ’ Ordine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per l ’ interpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.
L ’ Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e dell ’ amministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e la formazione professionale dei notai e dei praticanti.
L ’ Ordine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato, esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.
L ’ Ordine cura e organizza la formazione continua dei propri membri. Membri, tassa annuale
Art. 5
I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell’Or dine.
O gni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dall ’ Assemblea. Il mancato pagamento costituisce una violazione professionale.
La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita dall ’ Ordine nel corso dell ’ anno. I I ORGANIZZAZIONE Organi
Art. 6
Organi dell’Ordine sono: – l ’ Assemblea, – il Consiglio, – la Commissione di revisione. III ASSEMBLEA Competenze
Art. 7
L’Assemblea è l’organo superiore dell’Ordine.
Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto d ’ attività, su quello finanziario e sulla gestione, dà scari co ai membri del Consiglio. Convocazione
Art. 8
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Ordine.
È convocata dal Consiglio, con l ’ indicazione delle trattande. Deliberazioni
Art. 9
L’Assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti. I V CONSIGLIO Composizione e organizzazione
Art. 10
Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Ordine.
È composto di cinque fino a sette membri.
Presidente e vice presidente sono eletti dall’Assemblea.
Per il resto si organizza in modo autonomo. Carica
Art. 11
I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Competenze
Art. 12
Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità
In particolare esegue le decisioni dell ’ Assemblea, istituisce commissioni specia li, studia , propone e preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dell ’ Ordine, mantiene i contatti con la Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della professione. Convocazioni e deliberazioni
Art. 13
II Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga. Rappresentanza
Art. 14
L’Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario. V COMMISSIONE DI REVISIONE Composizione carica e compiti
Art. 15
La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.
I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Esamina e controlla la gestione annuale e propone all ’ Assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza. V I NORME GENERALI E FINALI Indennità
Art. 16
Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un’indennità di presenza.
Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfet tarie per il presidente e il segretario. Diritto suppletorio
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC. Disposizione finale
Art. 18
Il presente statuto, adottato dall’Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore [1] dopo l’approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972. Pubblicato nel BU 2015 , 459. [1] Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461 .