La presente legge stabilisce gli onorari, le indennità e le spese per gli atti e le funzioni dei pubblici notai.
Gli onorari comprendono l ’ informazione alle parti, la preparazione di un progetto e la pubblicazione dell ’ atto.
Gli onorari di un atto includono pure le copie per le parti e gli uffici, fatti salvi gli emolumenti di cui all ’ articolo 10.
Non sono comprese nell ’ onorario lo studio e la preparazione di atti, nonché altre prestazioni che esulano da quelle di cui al cpv. 2, segnatamente la stesura di procure, l ’ epurazione e la modifica di servitù, svincoli di pegni, dichiarazioni di subingresso, redazione di regolamenti per la comproprietà o PPP, elaborazione di statuti societari o contratti di conferimento, richieste per il rilascio di autorizzazioni, traduzioni, incassi, pagamenti del prezzo, eccetera.
Il notaio è autorizzato ad applicare onorari e percepire indennità inferiori a quelli massimi stabiliti dalla presente tariffa.
Laddove si fa riferimento alla tariffa oraria, essa ammonta al massimo a fr. 300.–. TITOLO II Determinazione degli onorari Capitolo primo Atti di valore determinabile Onorario in base al valore