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Regolamento sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

Preambolo

Regolamento

sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

del 14 gennaio 2013 (stato 1° gennaio 2026)

L’Autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario

visti l’articolo 12 capoversi 1 e 2 della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid) e l’articolo 3 capoverso 1 del relativo regolamento d’applicazione del 30 maggio 2012 (RFid);

visto l’articolo 9 capoverso 5 del regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 24 settembre 2012, [1]

emana:

Tassa di esercizio annuale

Art. 1

L’importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 600 franchi.

Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa annuale di esercizio.

La tassa annuale di esercizio è dovuta per l’intero anno civile, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 capoverso 2. Tassa di autorizzazione

Art. 2

La tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario è fissata in 800 franchi.

Per le nuove autorizzazioni la tassa annuale di esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese.

Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario. Tasse per le singole decisioni

Art. 3

L’Autorità di vigilanza stabilisce l’importo delle singole tasse sulla base del principio della copertura dei costi.

L’importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l’importo massimo di 1'000 franchi. [4] Spese di cancelleria

Art. 4

Per le singole spese di cancelleria l’importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi. Entrata in vigore

Art. 5

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 2013 , 14. [1] Ingresso modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317. [2] Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317. [3] Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317. [4] Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137. [5] Art. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.