AS 1998 2019
Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi
Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq)
del 1° luglio 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 26 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19911 sulla protezione delle acque (LPAc); visto l’articolo 59b della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’am- biente (LPAmb), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai seguenti impianti se contengono liquidi nocivi alle acque: a. impianti di deposito; b. piazzole di travaso; c. impianti d’esercizio; d. circuiti che prelevano calore dall’acqua, dal suolo o dal sottosuolo oppure ve lo immettono (circuiti).
2 Essa non si applica:
a. ai contenitori con un volume utile fino a 20 l; b. agli impianti di deposito, alle piazzole di travaso e agli impianti d’esercizio per gas liquefatti; c. agli impianti di depurazione delle acque di scarico; d. agli impianti per scarti provenienti dall’agricoltura; e. agli impianti per derrate alimentari e generi voluttuari liquidi; f. agli impianti soggetti alla legislazione sugli impianti di trasporto in condotta, sull’energia nucleare o sull’energia elettrica.
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati liquidi nocivi alle acque i liquidi che possono alterare
fisicamente, chimicamente o biologicamente l’acqua. Vengono assegnati alla: a. classe 1, se possono alterare l’acqua in piccole quantità; b. classe 2, se possono alterare l’acqua in grandi quantità.
RS 814.202
1998-0016 2019
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2 Sono considerati contenitori per il deposito:
a. i recipienti (volume utile di oltre 20 l fino a un massimo di 450 l); b. i piccoli serbatoi (volume utile di oltre 450 l fino a un massimo di 2000 l); c. i serbatoi medi (volume utile di oltre 2000 l fino a un massimo di 250 000 l); d. i grandi serbatoi (volume utile di oltre 250 000 l). 3 È considerato volume utile, per i recipienti, i piccoli serbatoi e i serbatoi medi, il
95 per cento e, per i grandi serbatoi, il 97 per cento della quantità massima di
liquido che il contenitore può accogliere sulla base di un calcolo statico e dell’equi- paggiamento tecnico. 4 I contenitori per il deposito e le condotte sono considerati accessibili da ogni parte se le pareti esterne sono visibili in modo da poter scoprire facilmente dall’esterno le fughe di liquidi; sono considerati tali anche i contenitori per il deposito il cui fondo non è visibile dall’esterno, ma che è sorvegliato in permanenza mediante apparecchiature per la scoperta delle fughe. Sono considerati interrati tutti gli altri contenitori per il deposito e tutte le altre condotte. 5 Sono considerati apparecchiature i seguenti sistemi e dispositivi per il controllo degli impianti: a. i sistemi indicatori di perdite; b. i dispositivi di sicurezza contro il surriempimento.
6 Sono considerati piazzole di travaso:
a. i posti di riempimento (travaso fra contenitori per il trasporto oppure fra contenitori per il trasporto e contenitori di impianti di deposito e d’esercizio); b. le stazioni di rifornimento (travaso da contenitori per il deposito o il trasporto al serbatoio proprio di autoveicoli); c. i posti di riempimento di recipienti (travaso da contenitori per il deposito o il trasporto al recipiente). 7 Sono considerati impianti d’esercizio gli impianti nei quali i liquidi nocivi alle acque: a. servono a un processo di fabbricazione (ivi compresi i processi di trattamento e trasformazione); b. trasmettono forza oppure trasportano calore o sostanze solide; fanno eccezione i circuiti.
Art. 3 Classificazione dei liquidi nocivi alle acque 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) classifica i liquidi nocivi alle acque in due classi conformemente all’articolo 2 capoverso 1. In tale contesto tiene conto: a. della dannosità per l’uomo, gli animali e le piante; b. della biodegradabilità e della bioaccumulazione; c. del comportamento nell’acqua, nel suolo e nel sottosuolo; d. del colore, dell’odore e del sapore.
2 Pubblica un elenco dei liquidi classificati.
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Art. 4 Stato della tecnica e assicurazione della qualità 1 Chi costruisce, modifica, riempie o mette fuori servizio un impianto, chi rimuove difetti agli impianti o controlla il funzionamento delle apparecchiature e chi fabbrica elementi d’impianto deve attenersi allo stato della tecnica. Chi fabbrica elementi d’impianto deve verificarne la conformità allo stato della tecnica e verbalizzare i risultati della verifica. 2 Il detentore deve provvedere affinché la costruzione, la modifica e la messa fuori servizio dell’impianto, la rimozione di difetti nonché il controllo periodico del funzionamento delle apparecchiature siano effettuati soltanto da imprese competenti. 3 Le imprese che svolgono lavori giusta il capoverso 2 devono disporre di personale che, per formazione, equipaggiamento ed esperienza, sia in grado di garantire un’esecuzione dei lavori conforme allo stato della tecnica.
4 L’Ufficio federale pubblica un elenco delle regole della tecnica da esso
riconosciute. Per i settori nei quali tali regole mancano, può emanare direttive. Collabora segnatamente con le organizzazioni dei settori interessati e con i detentori degli impianti e promuove la cooperazione fra i Cantoni e dette organizzazioni.
Capitolo 2: Misure di protezione
Art. 5 Misure intese a evitare le fughe di liquidi Il detentore dell’impianto deve provvedere affinché vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia contro le fughe di liquidi. Deve segnatamente provvedere affinché: a. gli impianti siano dimensionati, costruiti, modificati e fatti funzionare a regola d’arte e comportino misure di sicurezza contro interventi da parte di persone non autorizzate; b. i serbatoi con condotte di riempimento siano dotati di dispositivi per misurare il livello di riempimento e per evitare il surriempimento; c. gli elementi d’impianto interrati, costituiti di materiali non resistenti alla corrosione, siano protetti contro la corrosione dall’esterno (ivi comprese le correnti elettriche vaganti); d. le condotte siano dotate di dispositivi che, in caso di perdite, impediscano la fuoriuscita automatica del liquido depositato.
Art. 6 Facile scoperta delle fughe di liquidi
1 Il detentore dell’impianto deve provvedere affinché vengano adottate misure di
protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi da: a. recipienti e posti di riempimento di recipienti; b. condotte accessibili da ogni parte; c. stazioni di rifornimento nelle quali si travasano in media, all’anno, più di 10 m3 di carburante; d. impianti d’esercizio; e. circuiti.
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2 Deve segnatamente provvedere affinché:
a. i recipienti siano conservati in opere di protezione in grado di contenere abbastanza liquido quanto è necessario per scoprire una fuga; b. le condotte accessibili da ogni parte, dalle quali il liquido può fuoriuscire in caso di perdite e che non sono sottoposte quotidianamente a un controllo visivo, siano dotate di un dispositivo per la scoperta delle perdite.
Art. 7 Facile scoperta delle fughe di liquidi e loro ritenuta
1 Il detentore dell’impianto deve provvedere affinché vengano adottate misure di
protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi e la loro ritenuta da: a. serbatoi; b. contenitori per il trasporto con un volume utile superiore a 450 l, impiegati come contenitori per il deposito; c. contenitori interrati di impianti d’esercizio; d. condotte interrate; e. posti di riempimento nei quali in media, all’anno, si riempiono più di 1000 m3 di liquidi della classe 1 in contenitori posti più in basso oppure si travasano in altro modo più di 250 m3 di liquidi della classe 1; f. posti di riempimento nei quali in media, all’anno, si travasano più di 1000 m3 di liquidi della classe 2.
2 Deve segnatamente provvedere affinché:
a. i serbatoi accessibili da ogni parte dispongano di opere di protezione che possano contenere almeno il 100 per cento del volume utile del serbatoio più grande se si tratta di liquidi della classe 1 e almeno il 50 per cento se si tratta di liquidi della classe 2; se più contenitori costituiscono un’unità sotto il profilo idraulico, vanno considerati come un unico contenitore; b. i serbatoi accessibili da ogni parte, con fondo non visibile, dispongano di un fondo doppio nel quale lo spazio intermedio sia sorvegliato mediante un sistema indicatore di perdite; c. i serbatoi interrati dispongano di pareti doppie nelle quali lo spazio intermedio sia sorvegliato mediante un sistema indicatore di perdite; d. le lunghe condotte interrate, dalle quali il liquido può fuoriuscire in caso di perdite, dispongano di pareti doppie nel quale lo spazio intermedio sia sorvegliato mediante un sistema indicatore di perdite; e. i posti di riempimento dispongano di opere di protezione che possano contenere almeno tanto liquido quanto ne può fuoriuscire al massimo prima dell’eliminazione della perdita; la capacità deve comunque essere di almeno 5 m3; f. i serbatoi accessibili da ogni parte, dotati di una condotta di equilibratura della pressione, abbiano un dispositivo in grado di assicurare che, in caso di surriempimento, le fughe di liquidi giungano nelle opere di protezione.
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Art. 8 Misure supplementari per i circuiti 1 Il detentore deve provvedere affinché nei circuiti vengano impiegati soltanto i refrigeranti e i liquidi vettori di calore che presentino il minore pericolo possibile per le acque.
2 L’Ufficio federale pubblica un elenco di tali liquidi.
Art. 9 Restrizioni per impianti nel settore di protezione delle acque A, nonché nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee 1 Nel settore di protezione delle acque A, giusta l’articolo 15 dell’ordinanza del 28 settembre 19813 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (art. 25), è vietato installare grandi serbatoi per liquidi della classe 1. Le autorità possono concedere deroghe per motivi gravi.
2 Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2 nonché nelle aree di
protezione delle acque sotterranee, giusta l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 1981contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (art. 25), sono ammessi soltanto i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell’acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento.
3 Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S3 sono ammessi soltanto:
a. i contenitori accessibili da ogni parte, il cui contenuto serve esclusivamente alla preparazione dell’acqua, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento necessari a tal fine; b. i recipienti con un volume utile totale fino a 450 l per opera di protezione; c. i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni, nonché le condotte accessibili da ogni parte e i posti di riempimento necessari a tal fine; il volume utile totale può corrispondere a un massimo di 30 m3 per opera di protezione; d. gli impianti d’esercizio contenenti fino a 450 l di liquidi della classe 1 e fino a
2000 l di liquidi della classe 2;
e. i circuiti con liquidi vettori di calore che sottraggono o restituiscono calore al suolo. 4 Il detentore dell’impianto deve provvedere affinché, al momento della costruzione e della modifica di: a. impianti giusta il capoverso 2 e il capoverso 3 lettere a-d, vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi e la loro ritenuta completa; b. circuiti giusta il capoverso 3 lettera e, vengano adottate misure di protezione che offrano garanzia per la facile scoperta delle fughe di liquidi.
3 RU 1981 1644, 1993 3022
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Capitolo 3: Obbligo di autorizzazione e di notificazione
Art. 10 Obbligo di autorizzazione 1 Chi costruisce o modifica un impianto necessita di un’autorizzazione dell’autorità (art. 22 cpv. 2 LPAc).
2 L’autorizzazione non è necessaria per:
a. gli impianti di deposito con un volume utile totale fino a 450 l; b. le piazzole di travaso per le quali, secondo gli articoli 6 e 7, non occorrono opere di protezione; c. gli impianti d’esercizio e i circuiti, se i Cantoni non la prescrivono; d. gli impianti di deposito con contenitori accessibili da ogni parte e con un volume utile totale compreso fra 450 e 4000 l:
1. nei quali vengono depositati esclusivamente olio da riscaldamento o diesel
oppure liquidi della classe 2;
2. nei quali i liquidi sono depositati unicamente in recipienti o piccoli
serbatoi;
3. che si trovano fuori delle zone e delle aree di protezione delle acque
sotterranee;
4. nei quali i contenitori possono essere riempiti soltanto a mano mediante
una pistola;
5. nei quali il prelievo dei liquidi avviene mediante condotte accessibili da
ogni parte, senza condotta di ricupero e mediante aspirazione.
Art. 11 Collaudo e obbligo di notificazione 1 Il detentore di un impianto soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché tale impianto venga collaudato dall’autorità prima della messa in esercizio. Nel corso del collaudo l’autorità verifica che, sulla base del verbale d’esame degli elementi d’impianto e mediante un controllo visivo, le disposizioni della presente ordinanza siano rispettate. 2 Il detentore di un impianto non soggetto ad autorizzazione giusta l’articolo 10 capoverso 2 lettera d deve notificare all’autorità, conformemente alle sue istruzioni, che l’impianto è stato costruito oppure modificato in ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 12 Catasto I Cantoni tengono un catasto degli impianti. In esso figurano, almeno per gli impianti soggetti ad autorizzazione, le indicazioni necessarie a garantire l’esecuzione della presente ordinanza.
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Capitolo 4: Esercizio degli impianti Sezione 1: Prescrizioni generali
Art. 13 Obbligo di diligenza e di conservazione
1 Il detentore dell’impianto deve provvedere affinché:
a. l’impianto venga controllato periodicamente per quanto riguarda i difetti, segnatamente le perdite, e i difetti vengano rimossi; b. le autorizzazioni, i verbali d’esame (art. 4 cpv. 1), i rapporti di revisione (art. 18 lett. a) e i rapporti di controllo (art. 20 cpv. 3 lett. a) vengano conservati per almeno dieci anni.
Art. 14 Riempimento di contenitori per il deposito
1 I contenitori per il deposito possono essere riempiti soltanto se:
a. sono stati collaudati o notificati giusta l’articolo 11; b. l’obbligo di revisione giusta l’articolo 16 è soddisfatto ed eventuali difetti sono stati rimossi. 2 I contenitori per il deposito possono essere riempiti fino al livello massimo di riempimento determinato sulla base del volume utile.
3 Chi riempie un contenitore per il deposito deve in particolare:
a. determinare la quantità massima di liquido che può versare nel contenitore; b. sorvegliare personalmente l’operazione di riempimento; c. interrompere manualmente l’operazione di riempimento al più tardi quando viene raggiunto il livello massimo di riempimento; e d. nel caso di contenitori dotati di una sonda dei limitatori, collegare tale sonda all’apparecchio di comando dell’autocisterna; se l’apparecchio di comando segnala un guasto, non si può procedere al riempimento. 4 I contenitori per il trasporto con un volume utile superiore a 450 l impiegati come contenitori per il deposito non possono essere riempiti sul luogo di deposito.
Art. 15 Messa fuori servizio 1 Se il detentore desidera cessare l’esercizio dell’impianto oppure se l’autorità esige che questo venga messo fuori servizio, il detentore stesso deve provvedere affinché l’impianto venga messo fuori servizio. 2 Il detentore deve notificare all’autorità, conformemente alle sue istruzioni, la messa fuori servizio dell’impianto.
Sezione 2: Revisione degli impianti di deposito
Art. 16 Obbligo di revisione 1 Il detentore di un impianto di deposito soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché un’impresa di revisione ai sensi dell’articolo 17 controlli almeno ogni dieci
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anni il funzionamento e la tenuta stagna dell’impianto; fanno eccezione i recipienti per il deposito.
2 La revisione comporta:
a. nel caso delle opere di protezione, il controllo visivo della tenuta stagna; b. nel caso dei contenitori per il deposito accessibili da ogni parte, il controllo visivo della tenuta stagna, effettuato dall’esterno; c. nel caso dei contenitori per il deposito interrati a parete semplice, dei contenitori per il deposito interrati a parete doppia senza sistema indicatore di perdite nonché dei serbatoi verticali senza opere di protezione o senza sorveglianza del fondo, il controllo della tenuta stagna, effettuato dall’interno; d. nel caso delle condotte, il controllo della tenuta stagna; e. nel caso dei dispositivi per l’equilibratura della pressione e delle sonde dei limitatori, il controllo del funzionamento. 3 Per gli impianti di deposito che presentano un particolare pericolo per le acque a causa della loro ubicazione, della loro struttura tecnica o del loro stato, l’autorità fissa intervalli più brevi per la revisione oppure ordina misure di controllo particolari.
Art. 17 Imprese di revisione 1 L’autorità rilascia a un’impresa l’autorizzazione di cui all’articolo 23 capoverso 1 della legge, se l’impresa: a. fa eseguire i lavori di revisione sotto la direzione di una persona titolare dell’at- testato professionale federale di caposquadra di un’impresa di revisione dei serbatoi ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile
19784 sulla formazione professionale;
b. garantisce che i lavori vengano eseguiti conformemente allo stato della tecnica e in ossequio agli obblighi di notificazione; c. ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile con adeguata copertura dei danni. 2 I Cantoni sorvegliano i lavori di revisione di tutte le imprese attive sul loro territorio. Comunicano le carenze delle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione da un altro Cantone all’autorità concedente di detto Cantone.
3 L’autorità ritira o limita l’autorizzazione se una delle condizioni di cui al
capoverso 1 non è più soddisfatta.
Art. 18 Obblighi di notificazione dell’impresa di revisione Per ogni revisione, l’impresa di revisione deve: a. redigere un rapporto di revisione sullo stato dell’impianto e trasmetterlo al detentore; b. notificare immediatamente all’autorità i difetti dell’impianto che presentano un pericolo concreto per le acque; c. notificare all’autorità, conformemente alle sue istruzioni, l’esecuzione della revisione.
4 RS 412.10
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Art. 19 Obbligo di notificazione dell’assicuratore L’assicuratore dell’impresa di revisione deve notificare immediatamente all’autorità cantonale la disdetta del contratto di responsabilità civile ed ogni sua modifica rilevante.
Sezione 3: Controllo periodico del funzionamento delle apparecchiature
Art. 20 1 Il detentore di un impianto di deposito o di una piazzola di travaso soggetto ad autorizzazione deve provvedere affinché il funzionamento della apparecchiature venga controllato periodicamente; fanno eccezione le sonde dei limitatori.
2 Il controllo del funzionamento deve essere eseguito:
a. per i sistemi indicatori di perdite installati su contenitori e condotte a parete semplice: una volta all’anno; b. per i sistemi indicatori di perdite installati su contenitori e condotte a parete doppia: ogni due anni; c. per i sistemi indicatori di perdite con sonde per le fughe di liquidi: ogni due anni; d. per i dispositivi di sicurezza contro il surriempimento: ogni tre anni.
3 Chi esegue il controllo del funzionamento deve:
a. registrare in un rapporto i risultati del controllo e trasmetterlo al detentore; b. notificare all’autorità, conformemente alle sue istruzioni, l’esecuzione del controllo.
Capitolo 5: Esame di elementi d’impianto e lavori speciali Sezione 1: Elementi d’impianto
Art. 21 Elementi d’impianto soggetti all’obbligo d’esame
1 Il detentore di un impianto di deposito o di una piazzola di travaso deve
provvedere affinché gli elementi d’impianto ai sensi dei capoversi 2-5 vengano impiegati soltanto qualora si disponga di un attestato d’esame che certifichi che l’elemento d’impianto, costruito conformemente allo stato della tecnica, soddisfa le esigenze in materia di protezione delle acque; pezzi singoli possono essere utilizzati senza attestato d’esame soltanto d’intesa con l’Ufficio federale.
2 È necessario un attestato d’esame per i seguenti contenitori per il deposito:
a. piccoli serbatoi di metallo; b. serbatoi medi, prismatici, di metallo; c. serbatoi medi, cilindrici, di metallo e con fondi bombati; d. serbatoi piccoli e medi in materia plastica.
3 È necessario un attestato d’esame per i seguenti elementi di costruzione:
a. opere di protezione in materia plastica;
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b. impermeabilizzazioni in materia plastica (ivi comprese le impermeabilizzazioni dei giunti) per opere di protezione costruite con materiali minerali; c. pareti doppie interne in materia plastica per contenitori per il deposito;
4 È necessario un attestato d’esame per le seguenti apparecchiature:
a. apparecchi di comando e sonde dei dispositivi di sicurezza contro il surriempimento; b. apparecchi indicatori di perdite e sonde dei sistemi indicatori di perdite. 5 Per i contenitori per il deposito, gli elementi di costruzione e le apparecchiature non contemplati nei capoversi 2-4 è necessario un attestato d’esame se costituiscono un’innovazione tecnica.
Art. 22 Attestato d’esame 1 Per gli elementi d’impianto conformi alle regole della tecnica riconosciute dall’Uf- ficio federale, l’attestato d’esame è rilasciato da un perito. 2 Per gli elementi d’impianto non conformi alle regole riconosciute della tecnica, l’attestato d’esame è rilasciato da un perito d’intesa con l’Ufficio federale se il richiedente è in grado di dimostrare che l’elemento d’impianto soddisfa nondimeno le esigenze della protezione delle acque.
3 Per gli elementi d’impianto per i quali non esistono regole della tecnica
riconosciute dall’Ufficio federale oppure per i quali non è designato un perito, il rilascio dell’attestato d’esame spetta all’Ufficio federale. 4 L’attestato d’esame è valido al massimo per cinque anni. Su richiesta e in seguito a una nuova valutazione, può essere prorogato di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni.
5 I costi per il rilascio e la proroga dell’attestato d’esame sono a carico del
richiedente. 6 I periti o l’Ufficio federale dichiarano nullo l’attestato d’esame se, in un secondo tempo, vengono constatati difetti a un elemento d’impianto.
7 L’Ufficio federale designa i periti.
Sezione 2: Lavori speciali
Art. 23
1 Il detentore di un impianto di deposito o di una piazzola di travaso deve
provvedere affinché i lavori speciali giusta il capoverso 2 vengano eseguiti soltanto da imprese per le quali un perito abbia confermato che l’impresa in questione dispone di personale che, per formazione, equipaggiamento ed esperienza, offra garanzia che i lavori vengano eseguiti conformemente allo stato della tecnica. I periti sono designati dall’Ufficio federale. 2 Sono considerati lavori speciali l’applicazione, l’assemblaggio e il controllo di: a. impermeabilizzazioni con ricoprimenti, laminati, fogli, mastice o nastri per rendere ermetici i giunti;
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b. pareti doppie interne di fogli.
3 I periti devono controllare periodicamente e a caso se le imprese esaminate
soddisfano le esigenze. Se non è il caso, i periti devono revocare la conferma di cui al capoverso 1. 4 I costi dell’esame ai sensi del capoverso 1 e dei controlli ai sensi del capoverso 3 sono a carico dell’impresa.
Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Diritto previgente: abrogazione
Art. 24 Sono abrogate: a. l’ordinanza del 28 settembre 19815 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi; b. le prescrizioni tecniche del 21 giugno 19906 sui depositi di liquidi; c. l’ordinanza del 28 settembre 19817 sulla classificazione dei liquidi nocivi alle acque.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 25 Settori di protezione delle acque, zone e aree di protezione delle acque sotterranee Gli articoli 13-17 dell’ordinanza del 28 settembre 19818 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi conservano la loro validità sino all’entrata in vigore dell’or- dinanza sulla protezione delle acque che sostituirà l’ordinanza generale del 19 giugno 19729 sulla protezione delle acque.
Art. 26 Impianti ed elementi d’impianto esistenti 1 Gli impianti e gli elementi d’impianto costruiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza conformemente alle prescrizioni possono essere mantenuti in esercizio fintanto che ottemperano al diritto anteriore, sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto d’inquinamento delle acque.
2 Il detentore di serbatoi interrati in acciaio a parete semplice che, giusta il
capoverso 1, possono essere mantenuti in esercizio e per i quali, secondo il diritto anteriore, era prescritto un dispositivo di protezione catodica contro la corrosione, deve provvedere affinché il loro funzionamento venga controllato ogni quattro anni.
5 RU 1981 1644, 1993 3022 6 RU 1990 1202, 2002 7 RU 1981 1663 8 RU 1981 1644, 1993 3022 9 RS 814.201
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Art. 27 Obbligo di revisione per gli impianti di deposito esistenti Gli impianti di deposito esistenti, la cui costruzione ai sensi della presente ordinanza non sarebbe più soggetta ad autorizzazione, non devono più essere sottoposti a revisione se ottemperano alle disposizioni di cui al capitolo 2.
Art. 28 Certificati e rapporti d’esame secondo il diritto anteriore 1 I rapporti d’esame rilasciati meno di quattro anni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano validi ancora per cinque anni a partire dal momento del loro rilascio. 2 I certificati di durata limitata rilasciati meno di quattro anni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano validi fino alla loro scadenza. 3 Tutti gli altri rapporti d’esame e certificati rilasciati secondo il diritto anteriore restano validi sino alla decisione sul rilascio dell’attestato d’esame se, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, viene presentata una domanda completa per il rilascio di un attestato d’esame ai sensi dell’articolo 22.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 29 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
1° luglio 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin