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AS 1998 2149

Ordinanza del DFGP sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale

Ordinanza del DFGP sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU-DFGP)

del 9 settembre 1998

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 7, 10 capoverso 5, 25 e 29 dell’ordinanza del 9 settembre 19981 sul- la riproduzione di dati della misurazione ufficiale, ordina:

Sezione 1: Domanda d’autorizzazione

Art. 1

1 La domanda d’autorizzazione contiene di norma le indicazioni seguenti:

a. l’edizione e, nei casi di cui all’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 set- tembre 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale, il numero dei posti di lavoro sui quali i prodotti saranno utilizzati dall’utente definitivo; b. nel caso di dati digitali, lo spazio di memoria in megabyte occupato dai dati della misurazione ufficiale, contenuti nel prodotto finale dopo un’eventuale compressione senza perdite; c. l’estensione geografica; d. il contenuto e la forma dell’edizione prevista, nonché i livelli d’informazione della misurazione ufficiale utilizzati; e. il supporto per l’edizione nonché il modo, rispettivamente il formato di regi- strazione; f. la possibilità di allestire copie nel caso di dati digitali; g. l’esattezza con la quale sono riprodotti i dati della misurazione ufficiale o le scale dei piani da allestire, rispettivamente delle basi per la loro registrazione; h. l’uso previsto con motivazione per gli sconti rivendicati (distribuzione gratuita, importanza secondaria, breve durata); i. data e ammontare di tirature anteriori, numero degli esemplari previsti per un uso in sostituzione di dati antecedenti nonché provvedimenti per assicurare la distruzione degli esemplari delle tirature anteriori sostituiti.

2 Occorre allegare un modello d’esecuzione.

3 Per tirature di contenuto uguale in diversi supporti vanno inoltrate domande d’au- torizzazione separate.

4 I Cantoni possono esigere altre indicazioni utili.

RS 510.622.2 1 RS 510.622; RU 1998 2141

1998-0005 2149

Riproduzione di dati della misurazione ufficiale RU 1998

Sezione 2: Emolumenti

Art. 2 Calcolo degli emolumenti 1 L’emolumento (E) per la riproduzione di dati della misurazione ufficiale si calcola secondo la formula seguente: E = b * t * q2/3 * f * e-1/2 * u * a

2 Le lettere significano:

b = emolumento di base di 75 centesimi; t = fattore per la considerazione della tiratura; q = fattore per la quantità dei dati; f = fattore di aumento per prodotti non ripresi in formato reticolare; e = esattezza in metri con la quale sono riprodotti i dati della misurazione ufficiale; u = fattore di riduzione relativo all’uso previsto; a = fattore di riduzione per la sostituzione di dati antecedenti.

Art. 3 Tiratura (fattore t) 1 Per tirature fino a 100 esemplari soggiacenti ad autorizzazione, t corrisponde alla tiratura.

2 Per tirature superiori a 100 esemplari, t = (1.2 * 1001/6 * edizione5/6) -20.

Art. 4 Quantità dei dati (fattore q) 1 La quantità dei dati risulta dalla formula q = s * i * c. Le lettere significano: s = superficie riprodotta in chilometri quadrati; i = rapporto fra contenuto delle informazioni nel catalogo dei dati di base per la superficie riprodotta e contenuto delle informazioni nel catalogo dei dati di ba- se in aree urbane; c = quota dei dati riprodotti dal catalogo dei dati di base. 2 Per i dati diversi da quelli reticolari la quantità dei dati è di norma definita diretta- mente in base alla quantità di informazioni digitali contenuta. In tale contesto vale: q = quantità di dati in megabyte.

Art. 5 Densità dei dati del catalogo dei dati di base (fattore i) Valgono quali valori di massima: aree urbane i=1 altre aree edificate i = 0.6 aree non edificate i = 0.1 aree improduttive i = 0.02

Art. 6 Quota dei dati riprodotti (fattore c) 1 La quota dei dati riprodotti può essere definita direttamente sulla base di un cal- colo o di una valutazione nell’ambito del singolo caso.

Riproduzione di dati della misurazione ufficiale RU 1998

2 Altrimenti si può partire dal presupposto che i singoli livelli di informazione co- stituiscono le seguenti quote dell’intero catalogo dei dati di base; il dispendio per la separazione deve stare in un giusto rapporto con l’emolumento atteso:

Livello giusta art. 7 segg. OTEMU2 In aree edificate In aree non edificate (quota in %) (quota in %)

Punti fissi 3 4 Copertura del suolo 40 30 di cui: edifici 8 3 superfici a rivestimento duro senza strade e sentieri 8 2 strade e sentieri 8 4 superfici humose 12 10 superfici acquose 2 3 superfici boscate 2 4 superfici senza vegetazione 0 4 Oggetti singoli/elementi lineari 20 10 Altimetria 5 10 Nomenclatura 3 5 Beni immobili 25 36 Condotte 0 0 Suddivisioni amministrative e tecniche 4 5

3 Per chi sottostà all’obbligo di versare emolumenti e usa spesso lo stesso genere di presentazione con gli stessi livelli d’informazione e criteri di generalizzazione la Direzione federale delle misurazioni catastali può fissare in modo vincolante me- diante decisione di principio l’ammontare della quota di dati per simili piani.

Art. 7 Formato dei dati (fattore f)

1 Per prodotti in puro formato reticolare f = 1

2 Per prodotti con dati in altro formato f = 5 - 3x, qualora i dati si trovino in un si- stema chiuso, negli altri casi f = 10 - 8x. In tale contesto x corrisponde alla quota di dati forniti in formato reticolare.

Art. 8 Esattezza della riproduzione (fattore e) 1 Per prodotti in formato reticolare l’esattezza della ricostruzione dei dati della misu- razione ufficiale è definita sulla base della scala, della scomposizione e del genere di presentazione.

2 Valgono i seguenti valori di massima:

0.001 m per la riproduzione di piani allestiti direttamente dai dati della misu-

e= razione ufficiale; scala

2 RS 211.432.21

Riproduzione di dati della misurazione ufficiale RU 1998

0.002 m per la riproduzione di piani la cui grafica è completamente rielabo-

e= rata. scala

Art. 9 Uso previsto (fattore u) 1 Per la riproduzione di dati della misurazione ufficiale su materiale di consumo che secondo la sua destinazione di norma è utilizzato soltanto una volta, brevemente (carte CO, set di carta nei ristoranti e simili) u = 0.04. 2 L’autorità competente fissa altrimenti il fattore u rispettando i seguenti criteri:

a. Per i prodotti distribuiti gratuitamente e senza condizioni a una cerchia non li- mitata di utenti l’emolumento è ridotto del 60 per cento. Se la cerchia dei desti- natari è limitata o vincolata a condizioni, l’emolumento è ridotto di 1/3. b. Se i dati della misurazione ufficiale costituiscono una componente soltanto se- condaria del prodotto, l’emolumento è ridotto ulteriormente fino al 75 per cen- to. Si applicano in genere le seguenti aliquote di riduzione:

1. per libri, giornali e riviste, 75 per cento;

2. per ritagli non contigui fino a 3,2 dm2 (formato A5) in altri prodotti stam-

pati, 50 per cento. c. Ove si debba ritenere che la durata di vita del prodotto sia minima, l’emolu- mento è ridotto ulteriormente fino al 60 per cento.

Art. 10 Sostituzione di dati antecedenti (fattore a) 1 Una sostituzione di dati antecedenti ai sensi della presente disposizione è data al- lorquando il detentore legale di dati di una tiratura antecedente distrugge i dati so- stituendoli con dati della nuova tiratura. 2 Lo sconto è concesso per la parte della tiratura della quale è dimostrata la distru- zione dei vecchi dati. 3 Se si tratta di dati elettronici riproducibili, è sufficiente assicurarsi nell’ambito del contratto di licenza che in seguito alla fornitura di sostituzione non siano allestiti esemplari suppletivi.

4 Il fattore a è fissato come segue:

Lasso di tempo tra l’autorizzazione della tiratura antecedente e quella della nuova tiratura a

fino a un anno 0.2 fino a due anni 0.3 fino a tre anni 0.4 fino a quattro anni 0.5 fino a cinque anni 0.6 fino a sei anni 0.8 oltre 6 anni o nessuna sostituzione di dati antecedenti 1

Riproduzione di dati della misurazione ufficiale RU 1998

Art. 11 Reti di dati accessibili al pubblico 1 Se i dati della misurazione ufficiale sono messi a disposizione su reti di dati acces- sibili al pubblico - quali Internet o canale televisivo - in modo tale da non poter es- sere riprodotti in modo completo, l’emolumento può essere calcolato nel senso che ogni ricezione dell’informazione da parte di un utente è considerata come un esem- plare. In questo caso vale lo sconto per prodotti usa e getta (art. 9 cpv. 1). 2 Se l’accertamento della ricezione dei dati fosse legato ad un dispendio sproporzio- nato, tale numero può essere stimato. 3 Con l’emolumento minimo forfettario di 50 franchi, i piani letti mediante scanner possono essere diffusi una volta oppure introdotti come segue in una rete interattiva di dati:

Grandezza dell’immagine Durata

960×1280 punti 1 mese 640× 960 punti 3 mesi 480× 640 punti 6 mesi 320× 480 punti 1 anno 240× 320 punti 2 anni

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

9 settembre 1998 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller