AS 1998 2295
Ordinanza concernente l'indennità per i costi scoperti di persone e imprese mobilitate in seguito a eventi con aumento della radioattività
Ordinanza concernente l’indennità per i costi scoperti di persone e imprese mobilitate in seguito a eventi con aumento della radioattività
del 18 agosto 1998
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 124 capoverso 2 dell’ordinanza sulla radioprotezione del 22 giugno 19941, ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza regola l’indennità a persone e imprese mobilitate per i costi scoperti che risultano loro dall’impiego in caso di aumento della radioattività. 2 La regolamentazione dell’assunzione delle spese per l’equipaggiamento, l’istru- zione e gli esercizi non è oggetto della presente ordinanza.
Art. 2 Aventi diritto Sono aventi diritto le persone e le imprese che, secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge sulla radioprotezione del 22 marzo 19922 e l’articolo 120 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione, hanno l’obbligo di esercitare, nell’ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività per la protezione della popolazione.
Art. 3 Costi scoperti 1 I costi che persone e imprese mobilitate devono sostenere per il loro impiego in caso di aumento della radioattività sono considerati scoperti, qualora non siano compensati da pretese assicurative secondo l’articolo 124 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione, da altre prestazioni della Confederazione o da indennità di Cantoni e Comuni. 2 Le indennità a persone e imprese che svolgono attività per incarico di Cantoni o Comuni possono essere riconosciute come costi scoperti qualora la loro assunzione da parte della collettività interessata non sia ragionevolmente esigibile.
3 Le spese di Cantoni e Comuni per le proprie organizzazioni di intervento e di
soccorso non sono considerate in alcun caso costi scoperti.
RS 814.594.1
1998-0011 2295
Indennità per i costi scoperti di persone e imprese mobilitate in seguito a eventi RU 1998 con aumento della radioattività
Art. 4 Costi computabili Sono considerati costi computabili segnatamente la perdita di guadagno, i trasporti, la sussistenza, le spese per l’immagazzinamento e la manutenzione di materiale ed equipaggiamento durante l’impiego, nonché le spese per il ripristino e l’indennizzo del deprezzamento.
Art. 5 Entità dell’indennità 1 L’indennità corrisponde alle spese che l’impiego ha causato ai mobilitati che l’im- piego ha causato. 2 Essa può essere adeguatamente ridotta qualora la prestazione non sia stata fornita in maniera efficace ed economica.
Art. 6 Esercizio del diritto all’indennità 1 Il diritto all’indennità dev’essere fatto valere anzitutto presso il committente (Confederazione, Cantoni, Comuni).
2 Le domande d’indennità per costi scoperti secondo l’articolo 3 devono essere
presentate senza indugio, al termine dell’attività, alla Segreteria generale del DDPS.
3 Ogni domanda dev’essere motivata.
Art. 7 Cessione di diritti riguardanti la responsabilità civile Le persone e le imprese indennizzate dalla Confederazione devono cedere a quest’ultima le loro pretese di natura civile.
Art. 8 Rimborso delle spese Il DDPS impone a chi ha causato l’evento di rimborsare alla Confederazione i contributi che essa ha versato conformemente alla presente ordinanza.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1998.
18 agosto 1998 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi