AS 1998 2570
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 28 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come se- gue:
Art. 28 cpv. 3 3 La formazione aeronautica sostenuta dalla Confederazione per aspiranti piloti mi- litari, piloti professionisti o esploratori paracadutisti è sorvegliata da una speciale commissione federale di vigilanza. Nella sua attività di vigilanza, la Commissione è coadiuvata da ispettori dell’Ufficio federale, delle Forze aeree e, nell’ambito della formazione dei piloti militari e professionisti, anche da ispettori esterni nominati dall’Ufficio federale.
6 Navigazione aerea commerciale
61 Autorizzazione d’esercizio
Art. 100 Voli commerciali
1 I voli sono commerciali quando:
a. implicano, sotto una forma qualsiasi, una rimunerazione volta a coprire più dei costi per la locazione dell’aeromobile, per il carburante nonché per le tasse ae- roportuali e la sicurezza aerea; e b. sono accessibili a una cerchia indeterminata di persone. 2 I voli di un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio sono presunti com- merciali. È fatta salva la valutazione dei fatti sotto l’angolazione del diritto doganale e fiscale. 3 Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa.
1 RS 748.01
2570 1998-0109
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Art. 101 Durata dell’autorizzazione d’esercizio L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni al massimo; può essere rinnovata su domanda.
Art. 102 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione d’esercizio se: a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; b. le prescrizioni sono violate ripetutamente o in modo grave, o c. gli oneri non sono adempiuti.
611 Imprese con sede in Svizzera
Art. 103 Condizioni generali per il rilascio dell’autorizzazione 1 Un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se: a. l’impresa è iscritta in Svizzera nel registro di commercio allo scopo di esercita- re il traffico aereo commerciale; b. l’impresa si trova sotto il controllo effettivo di cittadini svizzeri e per la mag- gior parte è di proprietà di cittadini svizzeri; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri e a società svizzere in virtù di accordi internazionali2; c. inoltre, nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario è costituito di azioni nominative ed è per la maggior parte di proprietà di cittadini svizzeri o di società commerciali e cooperative in mani svizzere; è fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali3; d. l’impresa ha una licenza per trasporti aerei che regola in particolare l’organiz- zazione dell’esercizio e della manutenzione; e. gli aeromobili esercitati dall’impresa adempiono le esigenze minime per i ser- vizi previsti e sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili; d’intesa con la Direzione generale delle dogane, gli aeromobili possono essere iscritti nella matricola di un Paese con il quale è stato concluso un accordo internazio- nale4 che prevede questa possibilità; f. l’impresa esercita almeno un aeromobile di cui è proprietaria o che gestisce in base a un contratto leasing, il quale le garantisce il libero impiego dell’aeromo- bile per un periodo di almeno sei mesi; g. l’impresa dispone di equipaggi propri, titolari delle licenze necessarie per l’attività prevista;
2 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile. 3 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile. 4 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
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h. l’impresa dispone dei diritti d’uso necessari sull’aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell’esercizio. I diritti d’uso possono anche essere ricono- sciuti su un aerodromo estero situato in uno Stato con il quale è stato concluso un accordo internazionale5 che prevede il libero stabilimento delle imprese di trasporti aerei; i. l’impresa può provare in modo credibile che è in grado di far fronte in ogni tempo ai suoi obblighi nei 24 mesi che seguono l’inizio della sua attività e, senza tener conto degli introiti d’esercizio, di coprire le sue spese fisse e varia- bili nei tre mesi che seguono l’inizio dell’attività, conformemente al piano di gestione; gli obblighi e i costi devono essere determinati in base a previsioni realistiche. 2 Allo scopo di garantire che la maggioranza del capitale sociale sia in mano svizze- ra, un’impresa titolare di un’autorizzazione di esercizio o una società di partecipa- zione che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione maggioritaria in un’altra impresa deve disporre di un diritto di compera sulle quote di capitale quo- tate in borsa che sono state acquistate da stranieri. Il diritto di compera deve essere esercitato entro dieci giorni dalla dichiarazione di acquisto all’impresa, allorché la partecipazione straniera al capitale sociale iscritta nel registro delle azioni ha rag- giunto il 40 per cento dell’insieme del capitale sociale o allorché detta partecipazio- ne ha superato la partecipazione svizzera iscritta nel registro in questione. Il prezzo d’acquisto corrisponde al corso della borsa al momento dell’esercizio del diritto di compera. L’impresa pubblica periodicamente il tasso di partecipazione straniera al capitale sociale. È fatto salvo il caso di stranieri o di società straniere parificati a cittadini svizzeri o a società svizzere in virtù di accordi internazionali6. 3 In casi debitamente motivati, l’Ufficio federale, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, può autorizzare per un periodo determinato l’uso di un aeromobile iscritto nella matricola di uno Stato con il quale non è stato concluso alcun accordo internazionale7 che prevede questa possibilità. 4 In casi debitamente motivati, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle condi- zioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, c e h. Può autorizzare la delega di taluni compiti d’esercizio a altre imprese svizzere o straniere.
Art. 104 Palloni, alianti e aeromobili di categorie speciali 1 Le imprese di aerostati devono adempiere le condizioni prescritte nell’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla navigazione aerea e nell’articolo 103 capover- so 1 lettere a, e, g. In casi debitamente motivati, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle condizioni prescritte nell’articolo 103 capoverso 1 lettera a. 2 L’autorizzazione d’esercizio non è richiesta per le imprese che esercitano alianti e aeromobili di categorie speciali.
5 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile. 6 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile. 7 La lista di questi accordi può essere consultata presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
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Art. 105 Autorizzazione speciale Le autorizzazioni possono essere accordate sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se è provato che sono adem- piute le condizioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge sulla na- vigazione aerea e quelle secondo l’articolo 103 capoverso 1 lettere e, f e g.
Art. 106 Somma della responsabilità civile e obbligo di assicurarsi
1 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
a. si impegna a offrire a ogni passeggero una somma di almeno 500 000 franchi a titolo di responsabilità civile; e b. prova che è assicurato, fino a concorrenza di questo ammontare, contro i rischi legati alla sua responsabilità civile, presso una compagnia d’assicurazione auto- rizzata a esercitare l’attività in Svizzera in questo settore. 2 Il contratto d’assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assi- curazione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel contratto, fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo durante quindici giorni dopo che l’Ufficio federale è stato informato della scadenza del con- tratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca passa in giudicato.
Art. 107 Obbligo di informazione e di notifica 1 Su domanda, le imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio devono consentire in ogni momento all’Ufficio federale di esaminare la loro conduzione aziendale e i loro documenti commerciali e fornirgli le indicazioni necessarie per l’allestimento della statistica del traffico aereo. 2 Devono notificare immediatamente all’Ufficio federale gli incidenti particolari sopravvenuti nell’esercizio. 3 Le imprese che intendono servire nuovi continenti o regioni devono notificare i loro piani all’Ufficio federale. Esse gli notificano previamente anche tutti i progetti di fusione o incorporazione, nonché, entro 14 giorni, qualsiasi modifica della pro- prietà per quanto riguarda le partecipazioni singole che rappresentano il 10 per cento o più dell’intero capitale di partecipazione dell’impresa, della sua società ma- dre o della sua holding.
612 Imprese con sede all’estero
Art. 108 Condizioni generali dell’autorizzazione d’esercizio 1 L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se: a. l’impresa è abilitata nel suo Stato d’origine a effettuare il trasporto commer- ciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;
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b. l’impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d’origine, di una sorve- glianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi; c. il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali; d. imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell’impresa per- sone o merci a condizioni equivalenti; e. la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e f. le pretese dei passeggeri in materia di responsabilità civile sono garantite fino a una somma di almeno 200 000 franchi. 2 Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento. 3 In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.
Art. 109 Obbligo d’informazione e di notifica Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio è tenuto a notificare senza indugio all’Uf- ficio federale: a. tutti gli orari e i programmi dei voli da e verso la Svizzera; b. tutti gli incidenti particolari che sopravvengono in relazione con i voli da e ver- so la Svizzera; e c. le indicazioni necessarie all’allestimento della statistica del traffico aereo.
62 Concessione di rotte
Art. 110 Traffico di linea 1 Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se: a. sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regola- rità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e b. per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico. 2 Il Dipartimento emana prescrizioni d’esecuzione; tiene conto dell’evoluzione del traffico aereo internazionale.
Art. 111 Obblighi legati alla concessione 1 L’impresa concessionaria è tenuta a stabilire orari e tariffe e a sottoporli all’Ufficio federale. Essa deve renderli accessibili al pubblico in maniera appropriata. Inoltre è tenuta a garantire il rispetto degli orari e delle tariffe così resi pubblici. Il genere e l’entità degli obblighi di esercizio e di trasporto sono disciplinati nella concessione. 2 Il Dipartimento, segnatamente in caso di emergenza o di modifica della situazione, può dispensare l’impresa concessionaria, su domanda debitamente motivata, da tutti i suoi obblighi o da alcuni di essi o accordarle altre facilitazioni.
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Art. 112 Revoca della concessione 1 Il Dipartimento può revocare la concessione in qualsiasi tempo e senza indennità se l’impresa concessionaria contravviene gravemente e ripetutamente ai suoi obbli- ghi (art. 93 LNA). 2 Può inoltre revocare la concessione se le condizioni richieste per il rilascio non sono più adempiute.
Art. 113 Conferenza sugli orari L’Ufficio federale invita periodicamente gli ambienti interessati a conferenze sugli orari, nel corso delle quali sono in particolare discussi la configurazione della rete di linee e gli orari.
621 Imprese con sede in Svizzera
Art. 114 Domanda 1 Le imprese con sede in Svizzera devono allegare alla domanda per il rilascio di una concessione di rotta: a. la tavola delle rotte e l’orario; b. le tariffe e le condizioni di trasporto; c. informazioni relative al momento dell’inizio dell’esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio; e. gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree; f. i dati sulla redditività della linea richiesta. 2 Prima della decisione sulla domanda di concessione, l’Ufficio federale sente i go- verni dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pub- blici interessate. Inoltre, informa le altre imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l’esercizio della linea in questione. 3 Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell’Ufficio, le altre imprese posso- no manifestare il loro interesse per l’esercizio della linea. Esse dispongono in se- guito di 45 giorni per depositare una domanda di concessione. 4 I capoversi 2 e 3 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessio- ne di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.
Art. 115 Decisione 1 Il Dipartimento può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell’infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale. 2 Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parec- chie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, il Dipartimento decide tenendo conto dei criteri seguenti:
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a. la capacità dell’impresa di assicurare l’esercizio della linea durante almeno due periodi d’orario; b. le prestazioni che l’impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del pro- dotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.); c. gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti; d. il servizio degli aerodromi svizzeri; e. l’utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico esistenti; f. la data d’inizio dell’esercizio; g. l’adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti); h. le prestazioni fornite finora dall’impresa concessionaria per sviluppare il mer- cato della linea in questione.
3 Il Dipartimento può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.
Art. 116 Durata di validità della concessione di rotta
1 La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.
2 Può essere rinnovata su domanda.
3 La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi due anni prima della sca- denza della concessione. Per il resto è applicabile l’articolo 115.
Art. 117 Modifica e trasferimento di diritti e obblighi derivanti da concessioni 1 Il Dipartimento può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da conces- sioni esistenti. 2 Può in particolare autorizzare un’impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se: a. la sicurezza dell’esercizio è garantita; b. l’autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e c. il pubblico è informato del trasferimento. 3 L’Ufficio federale può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.
Art. 118 Decadenza della concessione di rotta 1 Se un’impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può fare domanda per esercitarli. 2 Il Dipartimento impartisce all’impresa concessionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l’esercizio della linea. Questo termine può esse- re prorogato in casi debitamente motivati. La concessione decade se l’esercizio non è ripreso entro il termine fissato.
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622 Imprese con sede all’estero
Art. 119 Domanda Le imprese con sede all’estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono all’Ufficio federale una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti: a. la tavola delle rotte e l’orario; b. le tariffe; c. le informazioni sulla data d’inizio dell’esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio; e. le informazioni sul domicilio legale in Svizzera.
Art. 120 Procedura 1 Il rilascio di una concessione a un’impresa estera è retto dall’accordo internazio- nale determinante. 2 Se manca un accordo internazionale o se esso non prevede determinati diritti di traffico, il Dipartimento può rilasciare una concessione per una linea unica a un’im- presa estera se questa è titolare dei necessari diritti di traffico concessi dal suo Stato d’origine. 3 In caso di rilascio della concessione, il Dipartimento bada in particolare a che lo Stato d’origine dell’impresa accordi la reciprocità.
Art. 121 e 122 Abrogati
Titolo dopo l’articolo 122e 6b Facilitazioni nella navigazione aerea
Art. 122 f Misure di facilitazione 1 Per l’esecuzione di misure di facilitazione nella navigazione aerea (facilitation) vigono le disposizioni direttamente applicabili dell’allegato 9 alla Convenzione del 7 dicembre 19448 relativa all’aviazione civile internazionale, nella versione vinco- lante per la Svizzera. 2 L’allegato menzionato nel capoverso 1 può essere consultato, in francese e in in- glese, presso l’Ufficio federale e presso i servizi d’informazione degli aeroporti na- zionali o ottenuto dietro pagamento presso il servizio competente dell’Organizza- zione dell’aviazione civile internazionale (OACI)9. 3 Le modifiche dell’allegato sono segnalate nella Pubblicazione d’informazione ae- ronautica (AIC), edita dall’Ufficio federale, e nel quadro di comunicazioni tecniche.
8 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile. 9 Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue University, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7
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Art. 125 cpv. 3 3 Per voli che costituiscono un pericolo particolare, segnatamente a causa della natu- ra delle merci trasportate, l’Ufficio federale può subordinare il rilascio dell’autoriz- zazione d’esercizio alla prova di una copertura supplementare della responsabilità civile verso terzi al suolo.
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 1998.
28 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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