AS 1998 2581
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 16 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 85bis cpv. 1 Concerne unicamente il testo tedesco.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
16 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0756
1 RS 831.201
1998-0022 2581