AS 1998 2624
Ordinanza concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile
Ordinanza concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile (OFS)
Modifica del 21 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 19941 concernente le classi di funzione e il soldo nella protezione civile è modificata conformemente alla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 521.2
2624 1998-0076
Classi di funzione e soldo nella protezione civile RU 1998
Appendice (art. 1 cpv. 2)
Classificazione delle funzioni nella protezione civile
Funzione Classe di funzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capo dell’organizzazione di protezione civile – con settori • – con quartieri • – con isolati • – senza isolati • Sostituto del capo dell’organizzazione di protezione civile – con settori • – con quartieri • – con isolati • – senza isolati • Caposettore • Sostituto del caposettore • Caposervizio dell’organizzazione di protezione civile* – con settori • – con quartieri • – con isolati • Caposervizio della direzione di settore* • Servizio informazioni Capo del gruppo informazioni • Addetto alle informazioni • Servizio trasmissioni Capo della sezione trasmissioni • Capo del gruppo trasmissioni • Capo del gruppo costruzione di linee • Centralinista* • Addetto alle trasmissioni • Servizio di protezione AC Capogruppo protezione AC* • Servizio assistenza Capoquartiere • Sostituto del capoquartiere • Capoisolato •
Classi di funzione e soldo nella protezione civile RU 1998
Funzione Classe di funzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sostituto del capoisolato • Responsabile della protezione • Servizio di salvataggio Capodistaccamento di salvataggio • Capo della sezione di salvataggio • Capo del gruppo di salvataggio • Pioniere di salvataggio • Servizio sanitario Capodistaccamento del posto sanitario di soccorso • Sostituto del capodistaccamento del posto sanitario di soccorso • Capo della sezione di trattamento (medico) • Capo della sezione di cura • Capo della sezione del posto sanitario • Capo del gruppo di accettazione • Capo del gruppo di trattamento (medico) • Capo del gruppo di cura • Capo del gruppo trasporto sanitario • Capo del gruppo di servizio • Medico* • Dentista* • Aiuto medico* • Laboratorista* • Aiuto di trattamento e di cura* • Sanitario • Servizio d’approvvigionamento Contabile* • Capocucina • Servizio impianti, materiale e trasporti Capo della sezione esercizio • Capogruppo trasporti* • Sorvegliante d’impianto* • Servizio della protezione dei beni culturali; attribuzione agli organi di condotta civili e ai corpi di polizia cantonali e comunali I Cantoni ordinano, per analogia alla presente ordinanza, la classificazione delle funzioni
Classi di funzione e soldo nella protezione civile RU 1998
Funzione Classe di funzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
– del servizio d’assistenza e del servizio della protezione dei beni culturali: – dei militi della protezione civile che vengono messi a disposizione come rinforzo degli organi di condotta civili e dei corpi di polizia cantonali e comunali (art. 15 cpv. 2 LPCi). * Specialista