Lexipedia

AS 1998 2644

Ordinanza concernente l'assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato

Ordinanza concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato

del 15 ottobre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 7 dell’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 19491 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, ordina:

Art. 1 Fideiussioni con rischio elevato

1 Le domande di fideiussioni con rischio elevato devono essere motivate.

2 Presentano rischio elevato le fideiussioni per:

a. le imprese dei rami considerati a rischio elevato; b. le imprese che operano nel settore delle nuove tecnologie e le cui prospettive di mercato sono difficili da valutare; c. le imprese ubicate in siti economicamente poco favorevoli; d. le giovani imprese.

3 Le fideiussioni con rischio elevato non sono concesse se:

a. la fideiussione serve a una semplice conversione dei debiti e in precedenza non è stata richiesta l’assunzione di un rischio elevato; b. l’impresa non dispone di capitale proprio; c. sono effettuati risanamenti senza che la vitalità dell’impresa venga aumentata mediante misure supplementari nei settori della gestione, dei prodotti o dello smercio; d. la fideiussione riguarda un importo inferiore a 50 000 franchi; e. le domande non sono pervenute entro 30 giorni dalla firma del contratto di fi- deiussione. 4 Le fideiussioni con rischio elevato rappresentano al massimo un terzo dell’importo totale delle fideiussioni.

Art. 2 Fideiussioni ai sensi della LADI/OADI Le fideiussioni effettuate in base agli articoli 71a-71d della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) nonché agli articoli 95a-95e dell’ordinanza del 31 agosto 19833 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per in- solvenza (OADI) sono considerate fideiussioni con rischio elevato e non necessitano di ulteriore motivazione.

RS 951.241.7

2644 1998-0124

Assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato 1998

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

15 ottobre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

0906

2645