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AS 1998 2646

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Art. 54

1 La Commissione delle banche e la Banca nazionale svizzera sono autorizzate a

scambiare i dati da loro raccolti presso banche, negoziatori di valori mobiliari, fondi d’investimento e sui mercati finanziari per procedere all’elaborazione statistica ne- cessaria all’adempimento dei loro compiti legali. 2 Esse non possono scambiare dati che concernono singoli clienti di banche, di ne- goziatori di valori mobiliari oppure della Banca nazionale svizzera. 3 Uno scambio di informazioni integrale, che comprenda anche i dati di cui al capo- verso 2, è ammesso sempre che sia necessario per superare una crisi del mercato fi- nanziario o di un singolo istituto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1998.

novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 952.02

2646 1998-0097

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