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AS 1998 2677

Ordinanza sulla protezione civile

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 lett. d Abrogata

Introdurre prima dell’art. 20

Art. 19a Durata (art. 16 cpv. 2 lett. b) L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui i militi compiono 50 anni.

Art. 76 cpv. 2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0885

1 RS 520.11

1998-0075 2677

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