AS 1998 2680
Ordinanza 99 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi
Ordinanza 99 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei premi (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
dell’11 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 1996 e precedentemente di 1,0 per cento; b. le rendite assegnate nel 1997 di 0,6 per cento.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 1996 e precedentemente di 1,0 per cento b. le rendite assegnate nel 1997 dello 0,4 per cento.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adattamento L’anno determinante e l’importo dell’adattamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità 1 Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menoma- zione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM è appli- cabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1997, calcolato sul precedente importo annuo di 30 314 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2 L’importo annuo applicabile alle rendite per menomazione dell’integrità non
riscattate, assegnate tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1993, equivale a 1,1764 volte il nuovo importo annuo secondo l’articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM.
RS 833.2
2680 1998-0120
RU 1998
Art. 5 Livello dell’indice 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo 1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 1930 punti (giugno 1939 = 100). 2 Il rincaro è considerato compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite fisse per un periodo indeterminato.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 ottobre 19963 concernente l’adeguamento delle prestazioni del- l’assicurazione militare all’evoluzione dei salari e dei prezzi è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 10 novembre 19934 concernente l’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28
capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a
123 267 franchi.
Art. 26 cpv. 1, primo periodo
1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione
dell’integrità ammonta a 30 618 franchi. …
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
11 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
3 RU 1996 2955 4 RS 833.11