AS 1998 2731
Ordinanza sulle infermità congenite
Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)
Modifica del 4 settembre 1998
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite, ordina:
I L’elenco contenuto nell’allegato dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite è modificato come segue:
N. 142, 163, 164, 194, 381, 382
194 Lussazione congenita del ginocchio, per quanto sia necessaria un’operazione,
un’apparecchiatura o una cura con apparecchio gessato
381 Malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalo-
cele, ciste aracnoide, mielomeningocele, idromielia, meningocele, diastema- tomielia e tethered cord)
382 Turbe centrali di ipoventilazione dei neonati
Capitolo XVII lett. a, frase introduttiva Quando il riconoscimento di un’infermità congenita dipende da una determinata di- minuzione dell’acuità visiva, questa deve essere misurata dopo correzione del vizio di rifrazione. Se non è possibile misurare l’acuità visiva e se l’occhio in causa non può fissare centralmente, si ammette che l’acuità visiva sia di 0,2 o meno (n. 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427).
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
4 settembre 1998 Dipartimento federale dell’interno:
Dreifuss
1 RS 831.232.21 0772
1998-0061 2731