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AS 1999 1

Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 1999

Ordinanza sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 1999

del 13 novembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli ac- quisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 1999 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobilisti- ci della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 21 novembre 19972 sull’adeguamento dei valori soglia degli acqui- sti pubblici per il 1998 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

13 novembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 1997 2810

1998-0165 1