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AS 1999 1209

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 2 e 177 capoverso

1 della legge sull’agricoltura1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Contingente lattiero 1 Il contingente è la quantità di latte che un produttore può mettere in commercio nel corso di un anno lattiero (1° maggio - 30 aprile).

2 I contingenti permangono immutati da un anno lattiero all’altro sempre che non

siano adeguati secondo la sezione 2. 3 Soltanto chi gestisce un’azienda o un’azienda d’estivazione può essere titolare di un contingente.

Art. 2 Amministrazione dei contingenti I contingenti sono amministrati da servizi esterni all’amministrazione (Servizi d’am- ministrazione).

Sezione 2: Adeguamento dei contingenti

Art. 3 Trasferimento di contingenti

1 Chi intende trasferire un contingente ad un altro produttore deve domandare al

Servizio d’amministrazione competente di ridurre il suo contingente della quantità che dev’essere trasferita e di aumentare corrispondentemente l’altro contingente.

2 I contingenti sono adeguati se chi riprende il contingente:

a. gestisce un’azienda e fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti; oppure b. gestisce un’azienda d’estivazione e soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui contributi d’estivazione.

RS 916.350.101

1999-0199 1209

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

3 Possono essere trasferiti soltanto contingenti che non sono stati congelati nei tre anni precedenti. 4 Se l’adeguamento deve avere effetto già nell’anno lattiero corrente, la domanda va presentata prima del 1° marzo dell’anno lattiero corrente. 5 Nella domanda occorre indicare la quantità che non è trasferita definitivamente. Sono considerate trasferite non definitivamente le quantità che sono trasferite con l’obbligo che siano ritrasferite a chi ha ceduto il contingente.

Art. 4 Trasferimento dalla regione di montagna alla regione di pianura 1 I contingenti possono essere trasferiti dalla regione di montagna alla regione di pianura se: a. il trasferimento è connesso con una ripresa di superfici; b. chi riprende il contingente nella regione di pianura affida contrattualmente al cedente della regione di montagna l’allevamento del suo bestiame bovino; oppure c. il produttore gestisce sia un’azienda nella regione di pianura sia un’azienda nella regione di montagna e intende sfruttare altrimenti le aziende. 2 Nel caso della ripresa di superfici i contingenti possono essere trasferiti soltanto se le superfici riprese non distano più di 15 chilometri dall’azienda di chi ha ripreso le superfici. È lecito trasferire al massimo 8000 kg di contingente per ettaro.

3 Qualora al cedente del contingente venga affidato l’allevamento del bestiame

bovino, il trasferimento è valido per la durata del contratto.

Art. 5 Trasferimento in caso di scioglimento, divisione o ripresa di un’azienda 1 Se un’azienda o un’azienda d’estivazione è sciolta, divisa o ripresa da un altro produttore, il Servizio d’amministrazione competente trasferisce il contingente a chi ha ripreso il terreno o l’azienda, se questi lo domanda e non sia stato domandato un trasferimento definitivo del contingente.

2 Se i contingenti devono essere adeguati per l’anno lattiero che segue lo

scioglimento, la divisione o la ripresa dell’azienda, la domanda di trasferimento dev’essere presentata al Servizio d’amministrazione entro il 31 maggio di detto anno lattiero.

Art. 6 Revoca del contingente in caso di scioglimento dell’azienda

1 Se l’azienda o l’azienda d’estivazione è sciolta, il contingente è revocato.

2 La revoca ha effetto dall’anno lattiero successivo, sempre che il produttore non abbia domandato entro la fine dell’anno lattiero corrente il trasferimento definitivo.

Art. 7 Limitazione del trasferimento non definitivo 1 Chi trasferisce un contingente non definitivamente, può trasferire al massimo 8000 kg per ettaro di superficie agricola utile.

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

2 La quantità massima di cui al capoverso 1 vale anche se in seguito la superficie agricola utile del cedente diminuisce. 3 Qualora il contingente trasferito non definitivamente superi la quantità massima, il contingente è diminuito del quantitativo eccedente, sempre che il cedente non trasferisca il contingente definitivamente a chi lo riprende.

Art. 8 Raggruppamento di terreni

1 Nell’ambito di raggruppamento di terreni i produttori possono trasferire

definitivamente contingenti a consorzi di bonifica fondiaria. 2 I consorzi devono ritrasferire definitivamente i contingenti ai produttori al più tardi all’entrata in possesso dei terreni.

Art. 9 Raggruppamento nella comunità aziendale 1 Se più aziende si raggruppano in una comunità aziendale, i contingenti sono uniti.

2 Il Servizio d’amministrazione fissa il contingente della comunità aziendale con effetto al 1° maggio che precede la data di riconoscimento. Su domanda, può fissarlo con effetto al 1° maggio successivo.

Art. 10 Decisioni 1 La modifica, la revoca o la riassegnazione di contingenti sono decise dal Servizio d’amministrazione competente. 2 I Servizi d’amministrazione comunicano le decisioni all’Ufficio federale dell’agri- coltura (Ufficio federale), al valorizzatore del latte e se del caso al Cantone.

Sezione 3: Contingente supplementare

Art. 11

1 Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano animali d’alleva-

mento femmine provenienti dalla regione di montagna è assegnato un contingente supplementare. Gli animali devono soddisfare i requisiti seguenti: a. essere acquistati tra il 15 agosto e il 24 dicembre e giungere nell’azienda dell’acquirente durante questo periodo; b. immediatamente prima dell’acquisto essere stati tenuti ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di montagna; c. nel momento in cui giungono nell’azienda dell’acquirente avere al massimo 5 anni (60 mesi); d. nel momento in cui giungono nell’azienda dell’acquirente essere gravidi da almeno 4 mesi oppure aver partorito meno di 2 mesi prima. 2 Le domande per ottenere un contingente supplementare vanno presentate, con tutti i giustificativi, entro il 31 dicembre al servizio ufficiale designato dal Cantone. Detto servizio inoltra la domanda per decisione al Servizio d’amministrazione competente, accludendovi il suo parere.

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

3 Il contingente supplementare ammonta a 1500 kg per animale acquistato.

4 Il Servizio d’amministrazione assegna il contingente supplementare per l’anno

lattiero successivo all’acquisto.

5 I produttori che ottengono un contingente supplementare devono custodire nella

propria azienda gli animali provenienti dalla regione di montagna almeno fino al 15 aprile dell’anno successivo all’acquisto.

Sezione 4: Notifica di dati

Art. 12 Obbligo di notifica per i valorizzatori di latte 1 I valorizzatori di latte registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte fornite loro dai produttori.

2 Comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al Servizio d’amministra-

zione le quantità totali fornite da ogni produttore. 3 I produttori delle aziende d’estivazione comunicano al Servizio d’amministrazione al termine dell’estivazione il latte da imputare al contingente secondo l’articolo 18.

Art. 13 Obbligo di notifica per commercianti diretti I commercianti diretti registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte che impiegano per la commercializzazione diretta e comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al Servizio d’amministrazione il quantitativo totale.

Art. 14 Notifica di dati da parte dell’Ufficio federale 1 Nel corso dell’anno lattiero l’Ufficio federale notifica al Servizio d’amministra- zione i seguenti dati: a. la superficie agricola utile delle aziende; b. l’effettivo di vacche dei produttori; c. le aziende dei produttori che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti; d. le aziende d’estivazione dei produttori che soddisfano le condizioni secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui contributi d’estivazione; e. l’appartenenza delle aziende dei produttori alla regione di montagna o alla regione di pianura. 2 Per la superficie agricola utile e per l’effettivo di vacche sono determinanti i dati rilevati il giorno di riferimento dell’anno lattiero in questione ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sui dati agricoli.

4 RS 910.13; RU 1999 229 5 RS 910.133; RU 1999 287 6 RS 919.117.71; RU 1999 540

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

Sezione 5: Conteggio e determinazione della tassa

Art. 15 Epoca del conteggio 1 Il Servizio d’amministrazione effettua il conteggio per ogni produttore entro il 1°luglio. 2 Se in seguito ad una procedura di ricorso il contingente non è ancora determinato entro il 30 aprile, il conteggio è effettuato in base all’ultima decisione disponibile in quel momento pronunciata dal Servizio d’amministrazione o dalla Commissione regionale di ricorso in materia di contingentamento lattiero. 3 Se in virtù di una decisione su ricorso un contingente è successivamente aumentato o ridotto, oppure se in occasione di un controllo si constata un superamento di contingente, il Servizio d’amministrazione effettua un nuovo conteggio.

Art. 16 Riporto all’anno lattiero successivo

1 Qualora il contingente venga superato, la quantità eccedente, ma al massimo

5000 kg, è riportata quale fornitura sull’anno lattiero seguente.

2 Se un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito, ma al massimo 5000 kg, è riportata sul seguente anno lattiero quale possibilità di fornitura supplementare. 3 Se in un’azienda cambia il produttore a partire dal 1° maggio, la quantità eccedente secondo il capoverso 1 può essere riportata sul nuovo anno lattiero soltanto con il consenso del nuovo produttore. 4 Se un produttore supera il proprio contingente in seguito a divieto di vendita del bestiame da reddito a causa di epizoozia, il Servizio d’amministrazione competente può autorizzarlo, su richiesta, a imputare sull’anno lattiero successivo la quantità di latte fornita in eccedenza per tale ragione, invece di pagare la tassa.

Art. 17 Tassa 1 Se la quantità di latte commercializzato supera il contingente assegnato di più di 5000 kg, per ogni chilo che supera il contingente di più di 5000 kg il produttore di latte paga una tassa di 60 centesimi.

2 La quantità di latte imputabile al contingente si compone come segue:

a. quantità di latte effettivamente commercializzata in un anno lattiero; b. più il quantitativo che nell’anno lattiero precedente è stata commercializzata in eccedenza rispetto al contingente, ma al massimo 5000 kg; c. meno la quantità mancante per l’esaurimento del contingente nell’anno lattiero precedente, ma al massimo 5000 kg. 3 Se un produttore interrompe la fornitura di latte, occorre effettuare un conteggio finale. Sulla quantità di latte che supera il contingente è dovuta una tassa di 60 centesimi al chilo. Qualora vi sia il consenso secondo l’articolo 16 capoverso 3, il latte fornito in eccedenza, ma al massimo 5000 kg, può essere riportato sull’anno lattiero successivo.

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

Art. 18 Latte computabile delle aziende d’estivazione Al contingente delle aziende d’estivazione viene computata tutta la quantità di latte prodotto durante l’estivazione, sottraendovi il latte: a. utilizzato a scopo foraggero nell’azienda d’estivazione; b. consumato fresco nell’economia domestica dell’azienda d’estivazione; c. che serve per l’autoapprovvigionamento.

Art. 19 Autoapprovvigionamento Se un produttore fabbrica latticini nella propria azienda o nella sua azienda d’esti- vazione, in un anno lattiero gli sono computati a titolo di autoapprovvigionamento al massimo 40 kg di formaggio e 15 kg di burro per persona costantemente a vitto nella sua economia domestica.

Art. 20 Compensazione tra l’azienda e l’azienda d’estivazione

1 Se produttori estivano vacche, il Servizio d’amministrazione può, su domanda,

consentir loro di riportare nel medesimo anno lattiero una parte del latte prodotto nell’azienda d’estivazione sulla produzione dell’azienda o viceversa.

2 Le domande di compensazione dei contingenti devono essere presentate entro il

1° marzo dell’anno lattiero per il quale è chiesta la compensazione.

Art. 21 Comunicazione delle possibilità di produzione nel successivo anno lattiero All’inizio di ogni anno lattiero il Servizio d’amministrazione comunica ai produt- tori: a. il contingente per il nuovo anno lattiero; b. la quantità di latte riportate sul nuovo anno lattiero per superamento di contingente; c. la quantità di latte supplementare che potrà essere messa in commercio nel nuovo anno lattiero per non esaurimento del contingente.

Art. 22 Incasso della tassa

1 Entro il 15 luglio il Servizio d’amministrazione stabilisce per i produttori

interessati l’importo della tassa per superamento di contingente dovuta per l’anno lattiero appena concluso.

2 I Cantoni compensano gli importi stabiliti con le successive prestazioni della

Confederazione ai produttori interessati. 3 Se la compensazione è impossibile o insufficiente per coprire l’importo, il Servizio d’amministrazione incassa la tassa e la trasmette all’Ufficio federale. 4 Le disposizioni e le decisioni relative all’incasso della tassa vanno comunicate ai Cantoni.

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

Sezione 6: Servizi d’amministrazione

Art. 23 Compiti 1 Oltre agli obblighi di cui alle sezioni 1 - 5, i Servizi d’amministrazione hanno i seguenti compiti: a. rilevazione, controllo, trattamento, trasmissione e archiviazione di dati concernenti il contingentamento lattiero; b. gestione di una banca dati; c. consulenza ai produttori in merito al contingentamento lattiero. 2 Nel caso di trasferimento non definitivo del contingente, i Servizi d’amministra- zione registrano il cedente, il destinatario e l’entità del contingente trasferito e controllano annualmente se la limitazione per i contingenti trasferiti non definitivamente è rispettata. 3 Per trasferimenti di contingenti di cui agli articoli 3 e 4 i Servizi d’amministrazione possono riscuotere emolumenti.

Art. 24 Mandato di prestazioni 1 L’Ufficio federale stabilisce i compiti dei Servizi d’amministrazione in un mandato di prestazioni. Vi disciplina l’entità, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste nonché la procedura. 2 Il mandato di prestazioni è assegnato con procedura mediante invito ai sensi della legge federale del 16 dicembre 19947 sugli acquisti pubblici.

Art. 25 Competenza Qualora una decisione interessi produttori registrati presso diversi Servizi d’ammini- strazione, per il trasferimento del contingente la competenza spetta al Servizio d’am- ministrazione presso cui è registrata l’azienda o l’azienda d’estivazione del produttore che cede il contingente.

Art. 26 Vigilanza I Servizi d’amministrazione sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio federale.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 27 1 Il Dipartimento federale dell’economia, l’Ufficio federale, i Cantoni e i Servizi d’amministrazione eseguono la presente ordinanza entro i limiti delle loro competenze.

2 L’Ufficio federale emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione.

7 RS 172.056.1

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 28 Contingenti determinanti per l’anno lattiero 1998/99 1 Il contingente assegnato ad un produttore per l’anno lattiero 1998/99, è riassegnato invariato, eccettuato un eventuale contingente supplementare, per l’anno lattiero 1999/2000. 2 Il Servizio d’amministrazione riunisce con effetto al 1° maggio 1999 i contingenti dei produttori di aziende o di aziende d’estivazione che producono latte in più unità di produzione e ai quali sinora era assegnato un contingente per ogni singola unità di produzione. 3 I contingenti di produttori nella regione dei Cantoni Ticino e Vallese che erano sta- ti congelati e locati temporaneamente alle federazioni lattiere per il tramite del fondo istituito a tal fine in virtù dell’articolo 2 capoverso 9 del decreto sull’economia lattiera del 16 dicembre 19888 e dell’articolo 46 capoverso 3 dell’ordinanza sul contingentamento lattiero nella regione di pianura del 26 aprile 19939 (OCLP) o dell’articolo 43 capoverso 3 dell’ordinanza sul contingentamento lattiero nella regione di montagna del 26 aprile 199310 (OCLM) ritornano ai locatori e dal 1°maggio 1999 sono di nuovo considerati come congelati. I contingenti che erano stati congelati e sono stati venduti secondo le medesime disposizioni, sono considerati come definitivamente trasferiti dal 1° maggio 1999.

Art. 29 Accordo del locatore 1 L’affittuario di un’azienda agricola può trasferire definitivamente il contingente prima dello scadere del contratto d’affitto soltanto col consenso del locatore. 2 Per il trasferimento definitivo di un contingente ripreso con terreno in affitto non è necessario l’accordo.

Art. 30 Comunità aziendali settoriali 1 I contratti esistenti per il raggruppamento della produzione nell’ambito di una comunità aziendale settoriale (art. 4 OCLP e art. 40 OCLM) sono riconosciuti come accordi per il trasferimento non definitivo del contingente lattiero (art. 3).

2 Sempre che non sia già stata presentata una domanda per il trasferimento, il

Servizio d’amministrazione rileva i dati necessari per disporre il trasferimento di cui al capoverso 1.

3 Il Servizio d’amministrazione pronuncia il trasferimento del contingente con

effetto retroattivo al 1° maggio 1999.

8 RU 1989 504 9 RU 1993 1631, 1994 2056, 1995 3086, 1996 1177, 1997 2135 10 RU 1993 1649, 1994 2060, 1995 3089, 1996 1179, 1997 2137

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

Art. 31 Nuovi contingenti per aziende legate ad uno stabilimento

1 Il Servizio d’amministrazione può fissare un nuovo contingente se un’azienda,

legata ad uno stabilimento al quale fornisce latte non compreso nel suo contingente, nel periodo tra il 1° maggio 1999 e il 30 aprile 2000 viene separata da questo stabilimento o interessata da una ristrutturazione globale dell’azienda. 2 L’aumento o la prima assegnazione del contingente è calcolato secondo la quantità che l’azienda ha fornito allo stabilimento gli anni precedenti.

Art. 32 Contingenti congelati I contingenti congelati durante il periodo di validità del decreto sull’economia lattiera del 16 dicembre 198811 sono ritenuti ulteriormente congelati.

Art. 33 Ripresa della produzione di latte e trasferimento di contingenti congelati 1 I produttori di aziende o aziende d’estivazione con contingente congelato possono riprendere in ogni momento nel corso di un anno lattiero la produzione di latte ed esigere che il Servizio d’amministrazione riassegni loro a tal fine il contingente. 2 Il contingente è revocato se nei tre anni che seguono la ripresa della produzione di latte la commercializzazione di latte è interrotta per più di 3 mesi per anno lattiero. 3 Il Servizio d’amministrazione riduce la quantità trasferibile del 50 per cento se: a. l’azienda o l’azienda d’estivazione è sciolta, divisa o ripresa da un altro produttore (art. 5 cpv. 1) b. l’azienda è unita ad una comunità aziendale (art. 9). 4 La riduzione secondo il capoverso 3 è effettuata se il motivo del trasferimento sopraggiunge al momento della ripresa o nei tre anni seguenti.

5 Ai produttori che partecipano ad una comunità per la detenzione di animali non

può essere riassegnato il contingente congelato. Se nei tre anni seguenti la riassegnazione del contingente un produttore partecipa ad una comunità per la detenzione di animali, il contingente è nuovamente congelato. 6 Se un terreno con un contingente congelato viene riutilizzato per la produzione di latte, il Servizio d’amministrazione può riassegnare il contingente congelato per l’inizio dell’anno lattiero successivo. Se il terreno non riviene all’azienda il cui contingente è stato congelato, in caso di riassegnazione il Servizio d’ammini- strazione riduce il contingente del 50 per cento.

7 La quantità dedotta è annullata.

8 I contingenti congelati possono essere ritirati fino al 30 aprile 2004. I contingenti ancora congelati il 1° maggio 2004 sono revocati.

Art. 34 Notifica della ripresa 1 Il produttore che riprende la produzione di latte (art. 33 cpv. 1) deve previamente avvisarne per scritto il Servizio d’amministrazione.

11 RU 1989 504, 1991 857, 1992 288, 1993 325, 1994 1634, 1995 2077

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

2 Se la produzione di latte non riprende il 1° maggio, bensì nel corso dell’anno

lattiero, il Servizio d’amministrazione assegna, per il rispettivo anno lattiero, un contingente calcolato pro rata temporis.

Art. 35 Conteggio dei contingenti per l’anno lattiero 1998/99 Per l’anno lattiero 1998/99 i contingenti sono calcolati secondo le disposizioni dell’OCLP e dell’OCLM.

Art. 36 Modifica di superfici tra produttori di latte Qualora i produttori non abbiano potuto trovare un’intesa sulle conseguenze che una modifica delle superfici avvenuta tra il 1° maggio 1998 e il 30 aprile 1999 comporta per i contingenti, questi ultimi sono adeguati secondo le disposizioni dell’OCLP e dell’OCLM.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 37 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL RU 1999

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