AS 1999 1258
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 43 e 47 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione1 (LOGA), ordina:
Capitolo 1: Il Consiglio federale
Art. 1 Dibattiti (art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA) 1 Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana. 2 Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolar- mente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali. 3 Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibat- tito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l’articolo 26 capoverso 4 LOGA. 4 Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mez- zi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisio- ni presidenziali secondo l’articolo 26 capoversi 1-3 LOGA.
5 Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.
Art. 2 Pianificazione degli affari (art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA) 1 La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza. 2 Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confedera- zione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.
Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni (art. 14, 15, 17 LOGA) 1 Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la con- clusione della procedura di corapporto (art. 5).
RS 172.010.1 1 RS 172.010
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2 Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere. 3 Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l’affare di cui trattasi. 4 Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essen- ziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria fe- derale disposizioni per la trattazione dell’affare. 5 I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti im- portanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.
Art. 4 Consultazione degli uffici 1 Nella preparazione di proposte, l’ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.
2 Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione
degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale. 3 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l’affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanzia- ri, giuridici o formali.
Art. 5 Procedura di corapporto (art. 15 e 33 LOGA) 1 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell’affare. 2 Il dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta definitiva per la procedura di corapporto.
Capitolo 2: L’Amministrazione Sezione 1: L’Amministrazione federale
Art. 6 Composizione (art. 2 cpv. 1-3 LOGA)
1 L’Amministrazione federale si compone delle seguenti unità amministrative:
a. i dipartimenti e la Cancelleria federale; b. le segreterie generali; c. i gruppi; d. gli uffici, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
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e. le commissioni di autorità (senza le commissioni di ricorso secondo gli articoli 71a-71d della legge federale sulla procedura amministrativa2, rispettivamente l’ordinanza del 3 febbraio 19933 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato), nonché altre unità ammini- strativamente aggregate; f. gli istituti e le aziende autonomi; 2 Sono equiparate a queste unità quelle con altre designazioni ma con le stesse fun- zioni. 3 Le unità amministrative secondo il capoverso 1 (senza le suddivisioni interne degli uffici) sono elencate nell’allegato. 4 Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a-d costituiscono l’Ammi- nistrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e e f, l’Ammini- strazione federale decentralizzata.
Art. 7 L’Amministrazione federale centrale (art. 2, 43 e 44 LOGA) 1 Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale adempiono i com- piti necessari per le funzioni governative. Assicurano la coerenza e la continuità dell’attività amministrativa. Dipendono dalle istruzioni del dipartimento e gli sono subordinate. 2 Gli uffici sono direttamente subordinati al dipartimento. Possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata. 3 Per le unità gestite con mandato di prestazioni e budget globale (unità GEMAP), il Consiglio federale decide il mandato di prestazioni pluriennale dopo aver sentito le competenti commissioni del Parlamento (art. 33).
Art. 8 L’Amministrazione federale decentralizzata 1 Le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata sono aggre- gate alla Cancelleria federale o al dipartimento che ha il più stretto legame con il loro campo di attività.
2 Di massima, le unità aggregate amministrativamente sono equiparate, per quanto
concerne la gestione delle risorse, all’Amministrazione federale centrale; non sotto- stanno a istruzioni nell’adempimento dei loro compiti. 3 Di massima, gli istituti e le aziende autonomi hanno una propria personalità giuri- dica e propri organi e costituiscono un’entità contabile distinta.
2 RS 172.021 3 RS 173.31
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Sezione 2: Partecipazione di terzi a compiti amministrativi (art. 2 cpv. 4 LOGA)
Art. 9 Prerogative sovrane Per la delega di prerogative sovrane a terzi è necessaria una base legale formale.
Art. 10 Altri compiti amministrativi 1 Nel quadro delle loro competenze, le unità amministrative possono incaricare terzi della fabbricazione o della fornitura di prodotti o della fornitura di prestazioni di servizio, nella misura necessaria per l’adempimento dei loro compiti legali. 2 Per il resto, la partecipazione di terzi a compiti amministrativi necessita di una spe- ciale base giuridica.
Capitolo 3: Direzione dell’attività del Governo e dell’Amministrazione Sezione 1: Principi
Art. 11 Principi dell’attività amministrativa (art. 3 LOGA) L’Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi: a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti; b. ordina le sue attività corrispondentemente all’importanza e all’urgenza; c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.
Art. 12 Principi della direzione dell’Amministrazione (art. 8, 35, 36 LOGA) 1 A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi se- guenti: a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire; b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collabo- ratori; c. adeguano tempestivamente le procedure e l’organizzazione ai nuovi bisogni; d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro compe- tenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo; e. promuovono una cultura della disponibilità all’apprendimento e al cambia- mento; f. garantiscono un’attività imperniata sui risultati e interdisciplinare. 2 Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.
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Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell’Amministrazione federale centrale (art. 47 cpv. 1 LOGA) 1 La competenza decisionale secondo l’articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell’importanza dell’affare. 2 Di massima, l’attribuzione è effettuata all’unità presso cui è concentrata la necessa- ria competenza politica e materiale. L’attribuzione a unità al di sotto del livello del- l’ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati. 3 Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all’unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.
Sezione 2: Collaborazione
Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative 1 Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda. 2 Coordinano la loro attività e l’armonizzano con la politica globale del Consiglio federale. 3 Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate 1 Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la prepara- zione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate. 2 La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispon- dente base giuridica preveda l’approvazione. Di massima l’audizione è effettuata per scritto. 3 Se è necessaria l’approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità am- ministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.
Art. 16 Conferenza dei segretari generali (art. 53 LOGA)
1 La Conferenza dei segretari generali è l’organo supremo di coordinamento. Con-
tribuisce a un’attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi. 2 Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consi- glio federale, nonché all’appianamento delle divergenze.
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Sezione 3: Pianificazione e supervisione
Art. 17 Pianificazione (art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA) 1 Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianifica- zioni.
2 Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:
a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo se- condo l’articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l’arti- colo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie pre- viste dalla legge federale sulle finanze della Confederazione4 e dalla relativa ordinanza dell’11 giugno 19905; b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confedera- zione o a settori di questi ambiti; c. se necessario, ulteriori pianificazioni. 3 Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nel- la misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici. 4 La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L’Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanzia- rio. A tal fine, collaborano con i dipartimenti. 5 Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Con- siglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.
Art. 18 Linee direttive della politica di Governo (art. 45bis LRC6) 1 Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l’attività governativa nella legislatura.
2 Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.
3 Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l’offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.
Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale (art. 51 LOGA) 1 Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell’at- tività governativa per l’anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.
4 RS 611.0 5 RS 611.01 6 RS 171.11
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2 Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Con- siglio federale secondo l’articolo 2, per la supervisione secondo l’articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l’articolo 45 della legge sui rapporti fra i Consigli7 (LRC).
Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 51 LOGA) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza. 2 Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell’articolo 45 LRC8.
Art. 21 Supervisione 1 La supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incide- re continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli. 2 Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti. 3 I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.
Art. 22 Documentazione dell’attività amministrativa 1 Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per una regolare costituzione e gestione degli atti. 2 L’Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità amministrative. 3 L’Ufficio federale dell’informatica coordina e sostiene l’impiego di mezzi informa- tici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burotica.
4 Per il resto si applica la legislazione federale sull’archiviazione.
Sezione 4: Informazione e comunicazione (art. 10, 11, 34 , 40 e 54 LOGA)
Art. 23 1 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianifi- cazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.
7 RS 171.11 8 RS 171.11
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2 I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell’informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d’informazione delle unità loro subordinate.
3 La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell’informazione e
della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d’informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni. 4 In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l’informazione e la co- municazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria fede- rale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L’ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.
Sezione 5: Vigilanza
Art. 24 Vigilanza sull’Amministrazione (art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) 1 Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l’adempimento dei compiti costituzionali e legali. 2 La vigilanza sull’Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12. 3 La vigilanza sull’Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull’organizza- zione e sulle persone conformemente all’articolo 2 capoverso 4 LOGA è discipli- nata, quanto all’oggetto, all’estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e ri- spetta il corrispondente grado di autonomia.
Art. 25 Controllo (art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)
1 Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:
a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avve- nimenti attuali o da disfunzioni constatate; b. all’esame periodico di particolari settori. 2 I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità am- ministrative controllate.
Art. 26 Controllo da parte del Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA) 1 Nell’esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale, il presidente della Confederazione e il cancelliere della Confederazione sono assistiti, soprattutto nell’ambito interdipartimentale, dal Servizio di controllo amministrativo del Consi- glio federale (CCF). 2 I mandati al CCF di procedere a inchieste vengono conferiti dal Consiglio federale su proposta della Cancelleria federale.
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3 Il presidente della Confederazione può incaricare il CCF di procedere a chiarifica- zioni urgenti, di moto proprio o su domanda dei dipartimenti o della Cancelleria fe- derale.
Art. 27 Controllo dei compiti della Confederazione (art. 5 LOGA)
1 Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro
compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono af- finché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia. 2 Per il controllo dei compiti essenziali della Confederazione, la Cancelleria federale sottopone un programma per approvazione al Consiglio federale in base alle propo- ste dei dipartimenti. Sui risultati del controllo fa un rapporto riassuntivo al Consiglio federale. 3 Il CCF sviluppa la procedura per il controllo dei compiti della Confederazione e gestisce l’inventario dei controlli in base alle indicazioni dei dipartimenti, della Cancelleria federale e degli uffici. 4 Il CCF procede a controlli di compiti federali interdipartimentali, in collaborazione con le unità amministrative, sempreché, a norma di legge, non sia competente un altro servizio.
Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 1: Altre disposizioni d’esecuzione
Art. 28 Ordinanze del Consiglio federale sull’organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA) Il Consiglio federale emana un’ordinanza sull’organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare: a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale; b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici; c. l’attribuzione delle unità dell’Amministrazione decentralizzata, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.
Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA) 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi pos- sono disciplinare in particolare: a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria fede- rale;
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b. i principi d’organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni; c. la procura a firmare. 2 Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Can- celleria federale possono emanare un regolamento interno comune. 3 I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari 1 Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipar- timenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell’Amministrazione.
2 Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:
a. la preparazione degli affari del Consiglio federale; b. il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali; c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali; d. l’elaborazione e l’impostazione di atti legislativi della Confederazione; e. i principi dell’attribuzione delle competenze al livello adeguato; f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell’ordinanza del 17 giugno 19919 sulla procedura di consultazione; g. l’impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell’informatica e della logistica; h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato mag- giore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell’Amministrazione; i. la cura dei rapporti internazionali dell’Amministrazione federale; j. l’attività commerciale accessoria delle unità amministrative; k. l’obbligo di gestione degli atti; l. le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell’articolo
26 capoverso 4 LOGA;
m. il coordinamento dell’informazione e della comunicazione.
Sezione 2: Autorizzazioni secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale10
Art. 31 1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle au- torizzazioni secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale a compiere atti per conto di uno Stato estero. 2 Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.
9 RS 172.062 10 RS 311.0
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3 Tutte le decisioni vanno comunicate alla Cancelleria federale, al Ministero pub- blico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.
Sezione 3: Emanazione di ordinanze sulle tasse da parte dei dipartimenti
Art. 32 I dipartimenti sono autorizzati a emanare, nel loro ambito, ordinanze di disciplina- mento delle tasse. Seguono le istruzioni del Consiglio federale del 19 marzo 198411 per le disposizioni di disciplinamento delle tasse.
Sezione 4: Gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) (art. 44 LOGA)
Art. 33 1 Per le unità GEMAP secondo l’articolo 7 capoverso 3 si applicano le seguenti con- dizioni quadro minime: a. in base al mandato di prestazioni del Consiglio federale, i dipartimenti conclu- dono con ogni unità GEMAP una convenzione annuale sulle prestazioni. Se soltanto una parte di un ufficio è retta secondo i principi GEMAP, il diparti- mento può delegare all’ufficio la conclusione della convenzione; in merito è fatta salva l’approvazione del dipartimento; b. le unità GEMAP stendono una relazione annua; c. le unità GEMAP tengono un conto dei costi e delle prestazioni, definiscono prodotti e gruppi di prodotti nonché indicatori delle prestazioni. 2 Il Consiglio federale determina nel mandato di prestazioni se le prestazioni a fa- vore di altre unità amministrative sono conteggiate pro forma o effettivamente. 3 Le unità GEMAP possono concludere speciali accordi tra di loro o con altre unità amministrative. Le controversie risultanti da questi accordi vengono appianate dal dipartimento responsabile della questione dopo aver sentito gli altri dipartimenti in- teressati. È fatta salva la decisione del Consiglio federale. 4 Queste disposizioni vengono riesaminate al più tardi in base al rapporto di valuta- zione secondo l’articolo 65 LOGA.
11 FF 1984 I 1136
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Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione
Art. 34 Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197112 che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 nu- mero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 35 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999. 2 Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all’ordinanza del ....13 sull’organizzazione della Cancelleria federale
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1030
12 RU 1971 1053 13 RS ...; RU ...
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Allegato (art. 6 cpv. 3)
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:
A. Cancelleria federale: Bundeskanzlei: Chancellerie fédérale: Chanzlia federala:
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Nessun ufficio Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale Verwaltungskontrolle des Bundesrates Service de contrôle administratif du Conseil fédéral Controlla administrativa dal cussegl federal
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Incaricato federale della protezione dei dati Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter Préposé fédéral à la protection des données Incumbensà federal per la protecziun da datas Servizi del Parlamento Parlamentsdienste Services du Parlement Servetschs da parlament
B. Dipartimenti: Departemente: Départements: Departaments:
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Dipartimento federale degli affari esteri Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Département fédéral des affaires étrangères Departaments federal dals affars exteriurs
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Segreteria di Stato Staatssekretariat Secrétariat d’Etat Secretariat da stadi Direzione politica Politische Direktion Direction politique Direcziun politica Direzione del diritto internazionale pubblico Direktion für Völkerrecht Direction du droit international public Direcziun per dretg internaziunal public Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Direction du développement et de la coopération Direcziun per svilup e cooperaziun
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Nessuna
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Dipartimento federale dell’interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Departament federal da l’intern
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes Uffizi federal per l'egualitad tranter dunna ed um Ufficio federale della cultura Bundesamt für Kultur Office fédéral de la culture Uffizi federal da cultura Archivio federale Schweizerisches Bundesarchiv Archives fédérales Archiv federal Istituto svizzero di meteorologia Schweizerische Meteorologische Anstalt Institut suisse de météorologie Institut svizzer da meteorologia Ufficio federale della sanità pubblica Bundesamt für Gesundheit Office fédéral de la santé publique Uffizi federal da sanitad Ufficio federale di statistica Bundesamt für Statistik Office fédéral de la statistique Uffizi federal da statistica Ufficio federale delle assicurazioni sociali Bundesamt für Sozialversicherung Office fédéral des assurances sociales Uffizi federal d’assicuranzas socialas Ufficio federale dell’assicurazione militare Bundesamt für Militärversicherung Office fédéral de l’assurance militaire Uffizi federal d’assicuranza militara
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Aggruppamento per la scienza e la ricerca Gruppe für Wissenschaft und Forschung Groupement de la science et de la recherche Gruppa per scienza e perscrutaziun Ufficio federale dell’educazione e della scienza Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Office fédéral de l’éducation et de la science Uffizi federal per furmaziun e scienza
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Politecnici federali Eidgenössische Technische Hochschulen Ecoles polytechniques fédérales Scolas politecnicas federalas Consiglio dei politecnici federali Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Conseil des écoles polytechniques fédérales Cussegl da las scolas politecnicas federalas Istituto Paul Scherrer Paul Scherrer Institut Institut Paul Scherrer Institut Paul Scherrer Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas
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Dipartimento federale di giustizia e polizia Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement Département fédéral de justice et police Departament federal da giustia e polizia
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Ufficio federale di giustizia Bundesamt für Justiz Office fédéral de la justice Uffizi federal da guistia Ufficio federale di polizia Bundesamt für Polizeiwesen Office fédéral de la police Uffizi federal da polizia Ufficio federale degli stranieri Bundesamt für Ausländerfragen Office fédéral des étrangers Uffizi federal per esters Ministero pubblico della Confederazione Bundesanwaltschaft Ministère public de la Confédération Procura publica federala Ufficio federale delle assicurazioni private Bundesamt für Privatversicherungswesen Office fédéral des assurances privées Uffizi federal d’assicuranzas privatas Ufficio federale della pianificazione del territorio Bundesamt für Raumplanung Office fédéral de l’aménagement du territoire Uffizi federal da planisaziun dal territori Ufficio federale di metrologia Eidgenössisches Amt für Messwesen Office fédéral de métrologie Uffizi federal da metrologia Ufficio federale dei rifugiati Bundesamt für Flüchtlinge Office fédéral des réfugiés Uffizi federal per fugitivs
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2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Istituto svizzero di diritto comparato Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Institut suisse de droit comparé Institut svizzer da dretg cumparativ Istituto federale della proprietà intellettuale Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle Institut federal da proprietad intellectuala
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Ufficio federale di topografia Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de la topographie Uffizi federal da topografia Ufficio dell’uditore in capo Oberauditorat Office de l’auditeur en chef Auditorat superiur Ufficio federale dello sport Bundesamt für Sport Office fédéral du sport Uffizi federal da sport Ufficio federale della protezione civile Bundesamt für Zivilschutz Office fédéral de la protection civile Uffizi federal da protecziun civila Stato maggiore generale Generalstab Etat-major général Stab general Gruppo del personale dell’esercito di stato maggiore generale Untergruppe Personelles der Armee des Generalstabes Groupe du personnel de l’armée de l’état-major général Gruppa dal persunal da l'armada dal stab general Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes Groupe des renseignements de l’état-major général Gruppa d'infurmaziun dal stab general Gruppo operazioni di Stato maggiore generale Untergruppe Operationen des Generalstabes Groupe des opérations de l’état-major général Gruppa d'operaziuns dal stab general
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Gruppo della logistica di Stato maggiore generale Untergruppe Logistik des Generalstabes Groupe de la logistique de l’état-major général Gruppa da logistica dal stab general Gruppo della pianificazione di Stato maggiore generale Untergruppe Planung des Generalstabes Groupe de la planification de l’état-major général Gruppa da planisaziun dal stab general Gruppo dell’aiuto alla condotta di Stato maggiore generale Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabes Groupe de l’aide au commandement de l’état-major général Gruppa d'agid al commando dal stab general Gruppo della sanità di Stato maggiore generale Untergruppe Sanität des Generalstabes Groupe des affaires sanitaires de l’état-major général Gruppa da sanitad dal stab general Stato maggiore dell’istruzione operativa Stab Operative Schulung Etat-major de l’instruction opérative Stab d’instrucziun operativa Gruppo promovimento della pace e cooperazione per la sicurezza Untergruppe Friedensförderung und Sicherheitskooperation des General- stabes Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de sécu- rité Gruppa da promoziun da la pasch e cooperaziun da segirezza dal stab gene- ral Forze terrestri Heer Forces terrestres Truppas terrestras Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri Untergruppe Ausbildungsführung des Heeres Groupe de la direction de l’instruction des Forces terrestres Gruppa da direcziun da l'instrucziun da truppas terrestras Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri Bundesamt für Betriebe des Heeres Office fédéral des exploitations des Forces terrestres Uffizi federal per manaschis da truppas terrestras Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni Kommando Festungswachtkorps Commandement du Corps des gardes-fortifications Commando dal corp da guardiafortezzas
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Gruppo del personale insegnante delle Forze terrestri Untergruppe Lehrpersonal des Heeres Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres Gruppa dal persunal d'instrucziun da truppas terrestras Comando delle scuole di stato maggiore e per comandanti Kommando der Stabs-und Kommandantenschulen Commandement des écoles d’état-major et de commandants Commando da las scolas da stab e per cumandants Ufficio federale delle truppe da combattimento Bundesamt für Kampftruppen Office fédéral des armes de combat Uffizi federal da las truppas da cumbat Ufficio federale delle truppe di supporto Bundesamt für Unterstützungstruppen Office fédéral des armes et des services d’appui Uffizi federal da truppas da sustegn Ufficio federale delle truppe della logistica Bundesamt für Logistiktruppen Office fédéral des armes et des services de la logistique Uffizi federal da truppas da logistica Forze aeree Luftwaffe Forces aériennes Aviatica militara Gruppo operazioni delle Forze aeree Untergruppe Operationen der Luftwaffe Groupe des opérations des Forces aériennes Gruppa d‘operaziuns d’aviatica militara
Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes Uffizi federal per l'instrucziun d’aviatica militara Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe Office fédéral des exploitations des Forces aériennes Uffizi federal per manaschis d’aviatica militara Aggruppamento dell’armamento Gruppe Rüstung Groupement de l’armement Gruppa d'armament Amministrazione centrale dell’aggruppamento dell’armamento Zentralverwaltung der Gruppe Rüstung Administration centrale du groupement de l’armement Administraziun centrala da la gruppa d'armament
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Ufficio federale dell’aeronautica militare e dei sistemi di condotta Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme Office fédéral des systèmes d’armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement Uffizi federal per sistems d’aviatica militara e da commando Ufficio federale dei sistemi d’arma e delle munizioni Bundesamt für Waffensysteme und Munition Office fédéral des systèmes d’armes et des munitions Uffizi federal per sistems d'armas e muniziun Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni Bundesamt für Armeematerial und Bauten Office fédéral du matériel d’armée et des constructions Uffizi federal per material d'armada ed edifizis
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Nessuna
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Dipartimento federale delle finanze Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Departament federal da finanzas
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Amministrazione federale delle finanze Eidgenössische Finanzverwaltung Administration fédérale des finances Administraziun federala da finanzas Ufficio federale del personale Eidgenössisches Personalamt Office fédéral du personnel Uffizi federal dal persunal Cassa federale d’assicurazione Eidgenössische Versicherungskasse Caisse fédérale d’assurance Cassa federala d‘assicuranza Amministrazione federale delle contribuzioni Eidgenössische Steuerverwaltung Administration fédérale des contributions Administraziun federala da taglia Amministrazione federale delle dogane Eidgenössische Zollverwaltung Administration fédérale des douanes Administraziun federala da duana Ufficio federale dell’informatica Bundesamt für Informatik Office fédéral de l’informatique Uffizi federal da l'informatica Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Bundesamt für Bauten und Logistik Office fédéral des constructions et de la logistique Uffizi federal per edifizis e logistica
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Regia federale degli alcool Eidgenössische Alkoholverwaltung Régie fédérale des alcools Administraziun federala d’alcohol
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Controllo federale delle finanze Eidgenössische Finanzkontrolle Contrôle fédéral des finances Controlla federala da finanzas Segreteria delle commissioni delle finanze e della delegazione delle finanze delle Camere federali Sekretariat der Finanzkommissionen und der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte Secrétariat des commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales Secretariat da las cumissiuns da finanzas e da la delegaziun da finanzas da las chombras federalas Commissione federale delle banche Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Cumissiun federala da bancas
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Dipartimento federale dell’economia Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l’économie Departament federal d'economia
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Sorveglianza dei prezzi Preisüberwachung Surveillance des prix Surveglianza da pretschs Ufficio federale dell’economia esterna Bundesamt für Aussenwirtschaft Office fédéral des affaires économiques extérieures Uffizi federal d’economia exteriura Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit Office fédéral du développement économique et de l’emploi Uffizi federal dal svilup economic e da la lavur Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Ufficio federale dell’agricoltura Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Uffizi federal d’agricultura Ufficio federale di veterinaria Bundesamt für Veterinärwesen Office vétérinaire fédéral Uffizi federal per veterinaria Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Ufficio federale delle abitazioni Bundesamt für Wohnungswesen Office fédéral du logement Uffizi federal d’abitaziuns
1282
Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Commissione della concorrenza Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Cummissiun da concurrenza
1283
Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Segreteria generale Generalsekretariat Secrétariat général Secretariat general Ufficio federale dei trasporti Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Uffizi federal da traffic Ufficio federale dell’aviazione civile Bundesamt für Zivilluftfahrt Office fédéral de l’aviation civile Uffizi federal d’aviatica civila Ufficio federale dell’economia delle acque Bundesamt für Wasserwirtschaft Office fédéral de l’économie des eaux Uffizi federal d’economia d’aua Ufficio federale dell’energia Bundesamt für Energie Office fédéral de l’énergie Uffizi federal d’energia Ufficio federale delle strade Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Uffizi federal da vias Ufficio federale delle comunicazioni Bundesamt für Kommunikation Office fédéral de la communication Uffizi federal da communicaziun Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage Uffizi federal d’ambient, guaud e cuntrada
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Commissione federale delle comunicazioni Eidgenössische Kommunikationskommission Commission fédérale de la communication Cumissiun federala da communicaziun
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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 1999
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