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AS 1999 1300

Ordinanza concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati

Ordinanza concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati (OSTED)

del 3 febbraio 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 142 capoverso 2 della legge federale sulle dogane (LD) 1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione e di sdoganamento applicabile alle merci annunciate per il trattamento doganale mediante procedura elettronica.

Art. 2 Ammissione alla procedura elettronica 1 I partner della dogana che intendono dichiarare merci mediante procedura elettro- nica devono inoltrare una pertinente domanda all’amministrazione delle dogane.

2 Sono ammessi alla procedura elettronica se:

a. importano o esportano regolarmente merci; b. prestano una garanzia per i presumibili tributi; c. dispongono della necessaria infrastruttura informatica; d. garantiscono lo svolgimento regolamentare della procedura e in particolare la sicurezza dei dati. 3 I partner della dogana con sede sociale in territorio doganale estero possono essere ammessi solo se hanno eletto un domicilio di recapito in Svizzera.

Art. 3 Concessione dell’autorizzazione 1 L’amministrazione delle dogane notifica al partner la concessione dell’autorizza- zione mediante decisione.

2 Gli assegna un numero di identificazione.

Art. 4 Revoca dell’autorizzazione La Direzione generale delle dogane può revocare l’autorizzazione se il partner: a. non adempie più le condizioni d’ammissione;

RS 631.071 1 RS 631.0

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b. non osserva le direttive dell’amministrazione delle dogane o c. viola ripetutamente leggi la cui esecuzione incombe all’amministrazione delle dogane.

Art. 5 Esclusione di tipi di sdoganamento e di merci L’amministrazione delle dogane può escludere dalla procedura elettronica, per ra- gioni d’esercizio, singoli tipi di sdoganamento (per es. sdoganamenti intermedi, ad eccezione degli sdoganamenti provvisori e delle tarature) e determinate merci (per es. materiale da guerra della Confederazione ammesso in franchigia, tabacco greg- gio).

Art. 6 Trasmissione di dati

1 L’amministrazione delle dogane comunica al partner l’indirizzo elettronico al

quale egli deve trasmettere i dati. Gli fornisce le indicazioni tecniche necessarie ai fini di una trasmissione sicura al computer della dogana. 2 I partner non hanno accesso ai dati dell’amministrazione delle dogane memorizzati elettronicamente.

Art. 7 Esclusione della responsabilità

1 L’amministrazione delle dogane non è responsabile delle conseguenze di guasti

tecnici. 2 Non è nemmeno responsabile per danni indiretti e danni consecutivi in relazione all’elaborazione elettronica dei dati (EED).

Sezione 2: Obblighi delle persone autorizzate

Art. 8 Obblighi concernenti il personale 1 Il partner deve notificare all’amministrazione delle dogane i nomi delle persone autorizzate a eseguire la procedura elettronica, e che ne sono responsabili, nonché i numeri di dichiarante loro assegnati.

2 Le comunica tempestivamente le mutazioni.

3 Si occupa dell’istruzione dei propri collaboratori.

Art. 9 Controlli Il partner accorda all’amministrazione delle dogane il diritto di consultare il sistema EED e i documenti commerciali nella misura necessaria ai fini del controllo del- l’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, segnatamente per quanto concerne i requisiti del sistema, il decorso della procedura e l’esattezza delle dichia- razioni.

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Art. 10 Responsabilità della trasmissione dei dati 1 Il partner della dogana provvede al rilevamento e alla trasmissione corretta dei dati necessari allo sdoganamento. 2 La dichiarazione non è considerata presentata fintanto che il computer della doga- na non ha confermato l’entrata dei dati.

Art. 11 Carattere vincolante del numero di identificazione L’uso del numero di identificazione assegnato e l’indicazione del numero di dichia- rante hanno lo stesso effetto giuridico della firma del partner della dogana.

Art. 12 Sicurezza dei dati 1 Il partner della dogana deve proteggere i dati in modo efficace contro la perdita, la modifica e l’accesso da parte di persone non autorizzate. 2 Provvede affinché il numero di identificazione e i numeri di dichiarante vengano trattati in modo confidenziale e non siano accessibili a persone non autorizzate.

Art. 13 Obbligo di custodia Il partner della dogana deve poter rendere leggibili i dati trasmessi, senza modificar- li, durante il periodo di custodia previsto dalla legge.

Art. 14 Manutenzione e aggiornamento dei sistemi 1 Il partner conserva la sua infrastruttura informatica in uno stato consono alle esi- genze poste dall’amministrazione delle dogane. 2 L’amministrazione delle dogane comunica tempestivamente al partner le modifiche del sistema. Questi deve attuarle entro il termine prestabilito.

Art. 15 Costi Il partner della dogana si assume in particolare i costi per: a. l’acquisto e l’esercizio della sua infrastruttura informatica; b. l’allacciamento e l’esercizio delle linee per la trasmissione dei dati al computer della dogana.

Sezione 3: Procedura di dichiarazione all’importazione monofase

Art. 16 Richiesta di sdoganamento 1 Il partner della dogana rileva i dati della dichiarazione mediante la procedura elet- tronica. Prima di trasmetterli, ne controlla la completezza e la coerenza (controllo della plausibilità). 2 La richiesta di sdoganamento può essere presentata prima che la merce sia giunta all’ufficio doganale (dichiarazione anticipata). L’amministrazione delle dogane fissa le condizioni nel singolo caso.

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Art. 17 Controllo ampliato della plausibilità

1 Il computer della dogana esegue un controllo ampliato della plausibilità.

2 Se rileva un errore nella dichiarazione, la respinge. Il partner della dogana tra- smette una dichiarazione rettificata. 3 Le dichiarazioni che il computer accetta senza contestazioni sono considerate ac- cettate ai sensi dell’articolo 35 LD. Sono vincolanti per il partner della dogana anche in caso di contraddizioni rispetto ai documenti di scorta.

Art. 18 Selezione 1 Il computer della dogana esegue una selezione dopo aver accettato la dichiarazio- ne. Trasmette al partner la data dell’accettazione della dichiarazione, il numero del certificato doganale, il risultato della selezione e le aliquote di dazio. 2 Il partner della dogana stampa il bollettino di consegna e, se necessario, la lista d’importazione.

Art. 19 Procedura di sdoganamento 1 Se il risultato della selezione è «bloccato», il partner presenta all’ufficio doganale, entro il termine accordatogli, una lista d’importazione e i documenti di scorta neces- sari (per es. permessi, fatture, prove dell’origine) e tiene la merce a disposizione. 2 Se il risultato della selezione è «libero/con lista d’importazione», la merce è consi- derata liberata. Il partner presenta all’ufficio doganale, entro il termine accordatogli, una lista d’importazione e i documenti di scorta. 3 Se il risultato della selezione è «libero/senza lista d’importazione», la merce è con- siderata liberata. Il partner presenta all’ufficio doganale, al più tardi il giorno feriale successivo, eventuali prove dell’origine e documenti di transito. 4 Le prove dell’origine devono recare il numero del certificato doganale. Il partner deve conservarle per tre anni.

Art. 20 Rettificazione a posteriori della dichiarazione 1 Se al più tardi all’atto della consegna della lista d’importazione il partner chiede la rettifica di una dichiarazione accettata e l’ufficio doganale ritiene che la domanda sia motivata, la stessa può essere accolta. L’ufficio doganale può esigere che una do- manda verbale venga motivata per iscritto. 2 Per effetto della rettificazione la dichiarazione non deve far riferimento a merci diverse da quelle originariamente dichiarate.

Art. 21 Liberazione dell’invio 1 Se gli invii sono stati liberati, il bollettino di consegna stampato dal partner della dogana autorizza ad asportare la merce. 2 Se gli invii sono bloccati, il bollettino di consegna recante il bollo doganale auto- rizza ad asportare la merce. Rimangono riservate le disposizioni concernenti i desti- natari autorizzati.

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3 L’ufficio doganale può procedere a controlli del carico immediatamente prima del- l’asportazione della merce.

Sezione 4: Procedura di dichiarazione all’importazione a due fasi

Art. 22 1 L’amministrazione delle dogane può accettare provvisoriamente una dichiarazione sommaria se l’andamento del servizio lo richiede e la sicurezza doganale è garantita. Ne determina il tenore e la forma. 2 I rimanenti dati necessari per lo sdoganamento vanno trasmessi al computer della dogana entro il termine fissato dall’amministrazione delle dogane.

3 Le due dichiarazioni parziali sono vincolanti per il loro estensore.

4 La dichiarazione sommaria non è ammessa per le merci che soggiacciono a parti-

colari prescrizioni d’importazione.

Sezione 5: Procedura di dichiarazione all’esportazione monofase

Art. 23 Alla procedura di dichiarazione all’esportazione monofase sono applicabili per ana- logia gli articoli 16-21.

Sezione 6: Procedura di dichiarazione all’esportazione a due fasi con lista di carico

Art. 24 Condizione La procedura di dichiarazione all’esportazione a due fasi con lista di carico è am- messa solo per le esportazioni effettuate dagli speditori autorizzati ai sensi dell’or- dinanza del 13 gennaio 19932 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati.

Art. 25 Dichiarazione con lista di carico Il partner della dogana redige la dichiarazione d’esportazione vincolante sotto forma di una lista di carico. Quest’ultima deve recare i dati richiesti dall’amministrazione delle dogane e vale quale dichiarazione secondo l’articolo 31 LD. La dichiarazione è accettata all’atto della sua consegna all’ufficio doganale.

2 RS 631.242.04

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Art. 26 Obbligo del permesso Il partner della dogana appone sulla dichiarazione d’esportazione una nota relativa a eventuali assoggettamenti a permessi, il numero di permesso e, se del caso, l’anno- tazione «ammesso senza permesso».

Art. 27 Controllo della lista di carico e liberazione della merce 1 L’ufficio doganale controlla la lista di carico e decide circa il controllo del carico, la visita della merce o la sua liberazione. 2 La lista di carico accettata funge da bollettino di consegna per l’asportazione della merce.

Art. 28 Completamento della dichiarazione. 1 Il partner trasmette al computer della dogana i dati completi della dichiarazione al più tardi il primo giorno feriale successivo all’asportazione della merce. Rimangono riservate le disposizioni per la procedura di cui all’articolo 31.

2 I dati della lista di carico non possono più essere modificati.

Art. 29 Lista d’esportazione, documenti di scorta 1 Se gli invii sono bloccati, il partner redige la lista d’esportazione e la consegna all’ufficio doganale entro il termine fissato da quest’ultimo. 2 Unitamente alla lista d’esportazione consegna all’ufficio doganale la documenta- zione necessaria per lo sdoganamento.

Art. 30 Controllo della dichiarazione 1 L’ufficio doganale può controllare a titolo di sondaggio se la dichiarazione è com- pleta e corrispondente alla lista di carico.

2 Può richiedere documenti suppletivi.

Sezione 7: Procedura semplificata all’esportazione

Art. 31 1 L’amministrazione delle dogane può concedere all’esportatore il permesso di sten- dere dichiarazioni d’esportazione semplificate e di far capo alla procedura semplifi- cata per l’emissione di prove dell’origine, sempre che la sicurezza doganale sia ga- rantita. 2 È considerato esportatore chiunque invia merci all’estero per conto proprio o per conto di un acquirente domiciliato all’estero.

3 L’amministrazione delle dogane comunica a ogni esportatore l’ufficio doganale

competente per i controlli. È autorizzata a eseguire controlli nell’azienda dell’espor- tatore.

4 L’articolo 26 è applicabile per analogia.

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Sezione 8: Utilizzo dei dati trasmessi elettronicamente

Art. 32 Utilizzo dei dati delle dichiarazioni memorizzati Dopo la trasmissione al computer della dogana, i dati delle dichiarazioni memoriz- zati presso il partner possono essere modificati o completati solo per ordine dell’uf- ficio doganale.

Art. 33 Trasmissione di dati L’amministrazione delle dogane può trasmettere i dati che permettono di ricavare informazioni in merito a determinate persone solo: a. ai fini dell’adempimento di compiti legali, a servizi della Confederazione, dei Cantoni e di organizzazioni parastatali, b. nell’ambito di accordi internazionali, a servizi esteri.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 34 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1999.

3 febbraio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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