AS 1999 1347
Legge sulle epizoozie
Legge sulle epizoozie (LFE)
Modifica del 26 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961, decreta:
I La legge sulle epizoozie del 1° luglio 19662 è modificata come segue:
Art. 3, frase introduttiva I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi gli articoli 5 e 6 e le seguenti dispo- sizioni: …
Art. 4 Ispettore del I Cantoni possono suddividere il loro territorio in circondari di ispe- bestiame zione del bestiame e designare ispettori del bestiame.
Art. 13 Controllo del 1 Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica. traffico di animali 2 Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimen- tari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.
Art. 14 Identificazione e 1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrasse- registrazione gnato e registrato.
2 La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono
detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.
3 Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovi-
na, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati
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tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni natu- rali e artificiali.
4 Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identi-
ficazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identifi- cazione e registrazione degli animali.
Art. 15 Certificato d’ac- 1 Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che la- compagnamento scia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al controllore delle carni.
2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato
d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso: a. sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia; b. in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell’animale.
Art. 15a Banca dati 1 Il traffico degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina centrale dev’essere registrato in una banca dati centrale.
2 I detentori di animali sono tenuti ad annunciare al servizio designato
dal Cantone tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.
3 La Confederazione può gestire autonomamente la baca dati o affi-
darne la gestione a terzi.
4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze quanto al contenuto, al
funzionamento e ai requisiti della banca dati e disciplina le condizioni d’accesso ai dati e l’utilizzazione degli stessi.
Art. 15b Costi della 1 I costi di identificazione e di registrazione degli animali sono a cari- banca dati co dei rispettivi detentori.
2 I costi di creazione della banca dati centrale sono a carico della Con-
federazione. I costi d’esercizio sono di regola coperti dagli emolu- menti versati dai detentori di animali. Il Consiglio federale stabilisce l’importo degli emolumenti.
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Art. 16 Estensione del Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione delle pre- campo d’appli- scrizioni di cui agli articoli 14 e 15 ad animali di altre specie qualora cazione delle prescrizioni in questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualo- materia di con- ra occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine trollo animale.
Art. 17 cpv. 1 Abrogato
Art. 18 cpv. 3
3 Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe
alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 15, nonché esten- dere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di tra- smissione di epizoozie.
Art. 26 e 28 Abrogati
Art. 48 cpv. 1
1 Chiunque violi intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 ca-
poverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 18 capoversi 1 e 2, 21 o 23 o le prescrizioni emanate dalle autorità fede- rali o cantonali in esecuzione di tali o di altre disposizioni della pre- sente legge o di una relativa decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, per quanto non sia adempita la fattispecie di cui all’articolo 47, è punito con la multa sino a 2000 franchi.
Art. 56 cpv. 3 Abrogato
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19983.
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1999.
15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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