AS 1999 1384
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
Modifica del 18 dicembre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981, decreta:
I La legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio è modificata come segue:
Sezione 6a: Obblighi d’annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro
Art. 24a Averi dimenticati Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passag- gio annunciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto le persone che hanno raggiunto l’età conferente il diritto alla ren- dita ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 LPP3 (averi dimenticati).
Art. 24b Obbligo d’annuncio degli istituti 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero pas- saggio sono tenuti a mantenere periodicamente i contatti con i loro assicurati. 2 Se non possono stabilire detti contatti, sono tenuti ad informarne l’Ufficio centrale del 2° pilastro. 3 Essi possono parimenti adempiere tali obblighi annunciando periodicamente il loro effettivo globale di assicurati all’Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 24c Contenuto dell’obbligo d’annuncio L’annuncio comprende: a. il cognome e il nome dell’assicurato; b. il suo numero d’assicurato dell’AVS; c. la sua data di nascita; d. il nome dell’istituto di previdenza o dell’istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.
1384 1999-4164
Legge sul libero passaggio RU 1999
Art. 24d Ufficio centrale del 2° pilastro 1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro è l’ufficio di collegamento fra gli istituti di previ- denza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati. 2 Esso annuncia all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS gli averi dimenti- cati, al fine di ottenere i dati necessari all’identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto. 3 Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce: a. il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita per le per- sone domiciliate in Svizzera; b. gli indirizzi di persone all’estero. 4 L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all’istituto competente. Ri- ceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e forni- sce le informazioni necessarie agli assicurati per l’esercizio dei loro diritti. 5 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero pas- saggio collaborano con l’Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 24e Procedura
1 Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.
2 L’Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vinco- lanti: a. per le autorità cantonali di vigilanza; b. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.
Art. 24f Conservazione dei dati L’Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L’obbligo di conservazione si estingue scaduti 10 anni da quando l’assicurato ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LPP4.
II Diritto vigente: modifica 1. La legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 56 cpv. 1 lett. b e f
1 Il fondo di garanzia:
b. garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
4 RS 831.40 5 RS 831.40
Legge sul libero passaggio RU 1999
f. funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a-24f della legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio.
Art. 59 cpv. 3 3 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera f.
2. Il Codice delle obbligazioni7 è modificato come segue:
Art. 331 cpv. 5
5 Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all’Ufficio centrale del 2°
pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.
Art. 342 cpv. 1 lett. a
1 Sono riservate:
a. le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rap- porto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all’arti- colo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a-331e8.
III Disposizione transitoria Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio si ap- plicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
IV Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
6 RS 831.42; RU 1999 1384 7 RS 220 8 Se l’entrata in vigore della legge federale per l’assicurazione per la maternità precede quella della presente modifica, l’elenco è completato con “articoli 329f e g”. 9 RS 831.42; RU 1999 1384
Legge sul libero passaggio RU 1999
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1998 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 199910.
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1999.
19 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
10 FF 1998 4508