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AS 1999 1577

Decreto federale concernente la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Decreto federale concernente la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

del 4 ottobre 1996

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 19951, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discrimi- nazione nei confronti della donna è approvata, con le seguenti riserve: a. Riserva relativa all’articolo 7 lettera b: È fatta salva la legislazione militare svizzera, secondo la quale le donne non possono esercitare nessuna funzione che implichi l’impiego delle armi, se non per l’autodifesa. b. Riserva relativa all’articolo 16 paragrafo 1 lettera g: La disposizione si applica facendo salva la regolamentazione concernente il cognome coniugale (art. 160 e 8a tit. fin. CC2. c. Riserva relativa all’articolo 15 paragrafo 2 e all’articolo 16 paragrafo 1 lettera h: Le disposizioni si applicano facendo salve determinate disposizioni transitorie del regime dei beni matrimoniali (art. 9e e 10 tit. fin. CC). 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione, con le menzionate riserve. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare le riserve qualora diventino prive di oggetto.

Art. 2 Il presente decreto sottostà al referendum (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1996 Consiglio nazionale, 4 ottobre 1996 Il presidente, Schoch Il presidente, Leuba Il segretario, Lanz Il segretario, Duvillard

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