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AS 1999 1629

Ordinanza sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS

Ordinanza sulla procedura di versamento della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto al fondo di compensazione dell’AVS

del 19 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 capoverso 4 del decreto federale del 20 marzo 19981 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI, ordina:

Art. 1 Calcolo della quota del provento a favore dell’AVS Il 13,33 per cento del gettito complessivo annuo dell’imposta sul valore aggiunto viene utilizzato a scopo vincolato per l’AVS. L’83 per cento di questo importo viene accreditato al fondo di compensazione dell’AVS e il 17 per cento alla Cassa federale per il finanziamento del contributo della Confederazione all’AVS.

Art. 2 Versamenti

1 La quota del provento a favore del fondo di compensazione dell’AVS viene ver-

sata sotto forma di acconti il 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell’anno successivo. 2 Gli acconti corrispondono a un quarto della quota del provento annuo iscritta nel preventivo della Confederazione. 3 L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conse- guito nell’anno contabile.

Art. 3 Disposizione transitoria

1 Nell’anno contabile 1999 la quota del provento per l’AVS ammonta al 10 per

cento del gettito complessivo dell’imposta sul valore aggiunto. Quando sarà noto il risultato definitivo del 1999, il Consiglio federale potrà decidere di adeguare la quota percentuale del provento. 2 Gli acconti del 1999 sono pagati il 31 maggio e il 31 agosto. Essi ammontano a un terzo della quota del provento, iscritta nel preventivo della Confederazione.

RS 641.203.2 1 RS 641.203

1999-4142 1629

Procedura di versamento della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto RU 1999 al fondo di compensazione dell’AVS

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

19 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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