AS 1999 1637
Ordinanza sull'indicazione dei prezzi
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Modifica del 28 aprile 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di ser- vizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o profes- sionale.
Art. 4 cpv. 1bis 1bis In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora conside- rata nel prezzo indicato.
Art. 10 cpv. 1 lett. e, m-s e cpv. 3 1 Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri: e. centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi; m. offerta di corsi; n. viaggi «tutto compreso»; o. servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione); p. servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 19972 sulle tele- comunicazioni, nella misura in cui, nel settore delle telecomunicazioni mo- bili, non si fa ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunica- zione all’estero (roaming);
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Indicazione dei prezzi RU 1999
q. servizi a valore aggiunto connessi ai servizi di telecomunicazione, come i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizio- ne delle spese di comunicazione, nella misura in cui, nel settore delle tele- comunicazioni mobili, non si fa ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunicazione all’estero (roaming); r. apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e inter- nazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio); s. diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili. 3 In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora conside- rata nel prezzo indicato.
Art. 11 cpv. 1bis 1bis Per i servizi a valore aggiunto (art. 10 cpv. 1 lett. q) delle categorie di numeri 156... e 0906... il prezzo dei primi dieci minuti deve essere indicato nella lingua cor- rispondente sia mediante un annuncio verbale sia tramite un messaggio comunicato automaticamente durante i primi 20 secondi successivi allo stabilimento della comu- nicazione.
Art. 13 cpv. 1bis e 2 1bis Se il numero di telefono di un servizio a valore aggiunto a pagamento (art. 10 cpv. 1 lett. q) è menzionato nella pubblicità, il prezzo totale al minuto deve essere comunicato al consumatore. Se non è possibile menzionarlo, occorre indicare chia- ramente il modello di tassazione applicato. 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.
Art. 14 cpv. 2 2 Le merci devono essere designate secondo la marca, il tipo, le qualità e le caratteri- stiche.
Art. 16 Indicazione di altri prezzi 1 Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo compa- rativo se: a. in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); b. effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
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c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponde- rante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mer- cato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). 2 Dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta (autocomparazione, prezzo di lancio o confronto con la concorrenza). Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi. 3 Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato du- rante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. 4 I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza gior- nata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. 5 È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi com- parativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 18 Produttori, importatori e grossisti 1 Le disposizioni sull’indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare al consumatore prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili destinati al consumatore, a condizione che i prezzi in questione siano effettivamente praticati nel settore del mercato che entra in considerazione per la parte preponde- rante delle merci o prestazioni di servizi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1999.
28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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