AS 1999 1720
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)
Modifica del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 ottobre 19891 sul libero scambio è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 3 Per le merci destinate all’alimentazione degli animali le aliquote di dazio corri- spondono alla tariffa normale, dedotta l’aliquota preferenziale di cui all’allegato 3.
II
1 Nell’allegato 1, le voci di tariffa seguenti sono soppresse:
1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910,
3824.1010 e 3824.9091.
2 L’ordinanza è completata con un nuovo allegato 3 conformemente alla versione
qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
26 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1 RS 632.421.0; RU 1999 687
1720 1999-4236
Ordinanza sul libero scambio RU 1999
Allegato 3 (art. 1 cpv. 3)
Voce di tariffa Aliquota didazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
per gli Stati CE per gli Stati AELS
applicabile tariffa normale meno applicabile tariffa normale meno
1515.6010 12.00 1516.1010 31
1516.2010 33 33
1518.0081 5.00 1518.0098 39 40.00
2103.3011 esente
2301.2010 esente
3505.1010 61 61
3505.2010 1.20 1.20 3506.9910 6.00 6.00 3809.1010 4.50 4.50 3823.1110 5.00 3823.1210 0.50 3823.1910 0.50 3824.1010 1.50 1.50 3824.9091 2.00 2.00
Note a piè di pagina 31 ex 1516.1010 esclusivamente a base di pesce o di mammiferi marini = fr. 35.–, altri = tariffa normale (TN)