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AS 1999 1773

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

Modifica del 19 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 ottobre 19941 sul libero passaggio è modificata come segue:

Sezione 2a: Ufficio centrale del 2° pilastro

Art. 19a Registro degli averi dimenticati 1 L’Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale/(registro) nel quale sono iscritti: a. gli averi dimenticati, ai sensi dell’articolo 24a LFLP2; b. i conti e le polizze di libero passaggio di assicurati con i quali i corrispon- denti istituti non sono più in grado di stabilire un contatto (art. 24b cpv. 2 LFLP); c. l’effettivo globale di assicurati, ai sensi dell’articolo 24b capoverso 3 LFLP. 2 Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell’amministrazione del regi- stro. Provvede segnatamente all’osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

3 Nel registro sono iscritti i seguenti dati:

a. cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché b. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o po- lizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

Art. 19b Consultazione del registro Il registro può essere consultato: a. dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); b. dalle autorità cantonali di sorveglianza.

1999-4165 1773

Ordinanza sul libero passaggio RU 1999

Art. 19c Obbligo di annuncio 1 Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero pas- saggio annunciano gli assicurati all’Ufficio centrale del 2° pilastro qualora non siano più in grado di contattare la persona interessata. 2 Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero pas- saggio e che rinunciano a mantenere contatti periodici con i loro assicurati annun- ciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo globale di assicurati almeno

Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari 1 Su richiesta, l’Ufficio centrale del 2° pilastro informa gli assicurati in merito agli istituti che potrebbero gestire averi di previdenza, conti o polizze di libero passaggio ad essi relativi. 2 Lo stesso obbligo di informazione si applica nei confronti dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato.

Art. 19e Rapporti Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all’attività del- l’Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.

Art. 19f Finanziamento 1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabi- lizzare separatamente nel rendiconto annuale, per mezzo dei contributi di cui al- l’articolo 16 dell’ordinanza del 22 giugno 19984 sul Fondo di garanzia LPP (OFG). 2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

Art. 23a Disposizioni transitorie relative alla modifica della LFLP del 18 dicembre 19985 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero pas- saggio devono aver adempiuto il loro obbligo d’annuncio di cui agli articoli 24a e 24b capoversi 2 e 3 LFLP per la prima volta il 31 dicembre 1999. 2 Le richieste di assicurati e beneficiari (art. 19d) pendenti presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali al momento dell’entrata in vigore della presente modifica vanno trasmesse all’Ufficio centrale del 2° pilastro per l’ulteriore trattazione.

3 RS 831.42; RU 1999 1384 4 RS 831.432.1 5 RS 831.42; RU 1999 1384

Ordinanza sul libero passaggio RU 1999

II L’ordinanza del 22 giugno 19986 sul Fondo di garanzia LPP (OFG) è modificata come segue:

Art. 26a Garanzia degli averi dimenticati Il Fondo di garanzia garantisce l’importo degli averi dimenticati lasciati presso isti- tuti di previdenza liquidati soltanto se gli assicurati dimostrano l’esistenza dell’avere presso l’istituto di previdenza liquidato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

19 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

6 RS 831.432.1