AS 1999 1806
Legge federale sul controllo federale delle finanze
Legge federale sul Controllo federale delle finanze (Legge sul controllo delle finanze, LCF)
Modifica del 19 marzo 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 19981, decreta:
I La legge sul controllo delle finanze del 28 giugno 19672 è modificata come segue:
Titolo che precede l’art. 1 Concerne solo il testo francese
Art. 1 cpv. 1, 2 terzo periodo e 3 1 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale e la legge. Esso coadiuva: a. l’Assemblea federale nell’esercizio delle sue competenze finanziarie costitu- zionali e dell’alta vigilanza sull’amministrazione e la giustizia federali; b. il Consiglio federale nell’esercizio della vigilanza sull’amministrazione fede- rale. 2 ... Può rifiutare mandati speciali, se ne è ostacolato lo svolgimento del programma di revisione. 3 Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Di- partimento delle finanze.
Art. 2 Organizzazione 1 Il Controllo federale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomi- na per il personale. Salvo disposizione contraria della presente legge, si applica per analogia la legislazione sul personale dell’Amministrazione generale della Confede- razione. 2 Il Consiglio federale nomina il direttore per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina dev’essere approvata dall’Assemblea federale. Il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato in caso di grave violazione di
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Controllo federale delle finanze. LF RU 1999
doveri di servizio. È fatto salvo il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 3 Il Controllo federale delle finanze presenta al Consiglio federale un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio federale lo trasmette senza modifiche al- l’Assemblea federale.
4 Assieme all’approvazione del bilancio preventivo dell’Amministrazione generale
della Confederazione, l’Assemblea federale stabilisce l’effettivo e la retribuzione del personale del Controllo federale delle finanze.
1 Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all’articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo fede- rale delle finanze: a. le unità amministrative dell’amministrazione federale centrale o decentraliz- zata; b. i servizi del Parlamento; c. i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari; d. gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l’adempimento di com- piti pubblici; e. le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario. 1bis Il Controllo federale delle finanze procede alla sorveglianza delle imprese ai sen- si del capoverso 1 lettera e in accordo con il loro Consiglio d’amministrazione. Può appellarsi alla revisione interna ed esterna. Rimette il rapporto al Consiglio d’ammi- nistrazione all’attenzione dell’assemblea generale e informa in seguito il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze delle Camere federali.
Art. 11 cpv. 2 secondo e terzo periodo 2 ... Esso può emanare istruzioni tecniche, segnatamente sotto forma di indicazioni relative al metodo di lavoro e al modo di procedere. Gli ispettorati delle finanze gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione nonché tutti i rapporti e gli comunicano senza indugio i difetti constatati che hanno un’importanza fonda- mentale o una notevole rilevanza finanziaria.
Art. 12 cpv. 3 secondo periodo, 5 e 6 3 ... La decisione del dipartimento può essere impugnata dall’unità amministrativa e dal Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale. 5 L’unità amministrativa oggetto della verifica può impugnare la decisione del Con- trollo federale delle finanze presso il Consiglio federale.
6 Abrogato
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Art. 14 Presentazione del rapporto e attuazione 1 A conclusione di ogni verifica, il Controllo federale delle finanze redige un rap- porto. Lo trasmette, assieme a tutti i relativi atti, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali unitamente al parere dell’organo oggetto della verifica e a un rias- sunto. Esso sottopone il riassunto dell’operazione anche al capo del dipartimento interessato dai risultati della verifica. Nel caso di lunghe revisioni, redige rapporti intermedi. 2 Dopo aver trattato un rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, la Delegazione delle finanze può pubblicare il proprio rapporto assieme al parere dell’organo oggetto della verifica, come pure eventuali proprie valutazioni. 3 Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finan- ze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle pendenze e sui motivi degli eventuali ritardi. Il rapporto è pubblicato. 4 Sulla base delle pendenze indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni con- cernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell’ambito dei controlli di red- ditività siano attuate.
Art. 15 cpv. 3 terzo e quarto periodo 3 ... Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze. Se lo ritiene opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del dipartimento competente.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 marzo 1999 Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’8 luglio 19993.
2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1999.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
3 FF 1999 2209