AS 1999 2142
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso l’11 dicembre 1990 Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 21 novembre 1991
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati in base al diritto internazionale e alla fiducia reciproca, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti di capitali effettuati nei due Stati, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (a) Sono «cittadini» di una Parte contraente le persone fisiche considerate tali dalla legislazione di questo Stato; (b) Sono «società»: (i) per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le persone giuridiche o le società di persone effettivamente controllate da cittadini che pos- siedono una quota sostanziale di proprietà, (ii) per quanto concerne la Giamaica, le società registrate, le ditte o le asso- ciazioni registrate o costituite conformemente alla legislazione in vigore in Giamaica. (c) Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare: (i) i beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (ii) le azioni, i certificati o le altre forme di partecipazione alle società; (iii) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore finanziario derivanti da un contratto; (iv) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di in- venzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fab-
RS 0. 975.245.8
1 Dal testo originale francese (RO 1999 2142).
2142 1998-0350
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brica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazio- ni di provenienza o designazione di origine), il know-how e la clientela; (v) le concessioni conferite per legge o per contratto, comprese le conces- sioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’auto- rità, conformemente alla legge. (d) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e in- clude segnatamente ma non esclusivamente gli utili, gli interessi, le plusva- lenze patrimoniali, i dividendi, i canoni o gli emolumenti.
Art. 2 Promozione e ammissione degli investimenti (1).Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da cittadini o da società dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2).Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente si adopera per rilasciare, conformemente alla propria legislazione, le necessa- rie autorizzazioni in relazione agli investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.
Art. 3 Trattamento degli investimenti (1) Gli investimenti di cittadini o società di ciascuna Parte contraente sono in qual- siasi momento oggetto di un trattamento giusto ed equo e fruiscono di una protezio- ne e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustifi- cati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o gli atti di disposizione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da cittadi- ni o da società dell’altra Parte contraente. (2) Nessuna delle Parti contraenti sottopone, sul suo territorio, gli investimenti e i redditi di cittadini o di società dell’altra Parte contraente a un trattamento meno fa- vorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri citta- dini o società o agli investimenti e ai redditi dei cittadini o società di uno Stato ter- zo. (3) Se una Parte contraente accorda privilegi particolari ai cittadini o alle società di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di unioni doganali, unioni economi- che o istituzioni analoghe, oppure in base ad accordi transitori volti alla creazione di siffatte unioni o istituzioni, detta Parte non sarà costretta ad accordare tali privilegi ai cittadini o alle società dell’altra Parte contraente. (4) Gli incentivi speciali accordati da una Parte contraente ai suoi propri cittadini o società nell’ambito della propria politica di sviluppo per stimolare la creazione di industrie locali, come quella dei cottages, sono considerati compatibili con il pre- sente articolo per quanto non influenzino in modo significativo l’investimento o le attività di cittadini e di società dell’altra Parte contraente in relazione ad un investi- mento.
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Art. 4 Libero trasferimento (1).Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da cittadini o da società dell’altra Parte contraente accorda a questi cittadini o società il libero trasferimento: (i) dei redditi dell’investimento; (ii) degli importi provenienti da prestiti o da altri obblighi contrattuali legati all’investimento; (iii) del ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investi- mento, incluso l’eventuale rivalutazione del capitale. (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, il libero trasfe- rimento è assoggettato alle modalità seguenti: (i) il libero trasferimento degli importi menzionati ai punti (i), (ii) e (iii) del detto paragrafo dipende dall’approvazione degli investimenti conforme- mente alla legge in vigore al momento in cui l’investimento è stato effettua- to, se tale approvazione era richiesta; (ii) per quanto concerne il punto (ii) del detto paragrafo, quando prestazioni provenienti da prestiti o da altri obblighi contrattuali devono essere effet- tuate periodicamente, può essere richiesto il consenso preliminare delle au- torità competenti; (iii) per quanto concerne il punto (iii) del detto paragrafo, in caso di difficoltà eccezionali della bilancia dei pagamenti, e quando si tratta di somme im- portanti, i trasferimenti possono essere limitati fino ad un minimo del 331/3 per cento all’anno.
Art. 5 Acquisizione coatta (1) Nessuna Parte contraente può acquisire in modo coatto, vale a dire prendere provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo adeguato. L’ammontare dell’indennizzo che deve essere effettivamente realizzabile, interessi compresi, è versato senza indugio ed è liberamente trasferibile. (2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, per quanto concerne il carattere trasferibile dell’indennizzo, in caso di difficoltà eccezionali del- la bilancia dei pagamenti e quando l’indennizzo rappresenta una somma importante, una Parte contraente può limitare il trasferimento fino ad un minimo del 331/3 per cento all’anno.
Art. 6 Indennizzo delle perdite I cittadini o le società di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto per- dite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono,
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da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 del presente Ac- cordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.
Art. 7 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da cittadini o società di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente effettua un pagamento a un cittadino o a una società in virtù di una garanzia accordata in relazione ad un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione di qualsiasi diritto o titolo del cittadino o della società alla prima Parte contraente e la surrogazione della medesima in tale diritto o titolo.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1).Per trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un cittadino o una società dell’altra Parte contraente e impregiu- dicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni. (2).Se tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione entro dodici mesi dalla data di richiesta delle consultazioni, la Parte contraente e il cittadino o società dell’altra Parte contraente si accordano per sottoporre la controversia alla concilia- zione o all’arbitrato di cui rispettivamente agli articoli 28 e 36 della Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (detta qui di seguito Convenzione). (3).Se, in virtù del paragrafo (2) del presente articolo, la Parte contraente e il citta- dino o la società dell’altra Parte contraente convengono di sottoporre la controversia all’arbitrato di cui all’articolo 28 della Convenzione, la controversia è sottoposta all’arbitrato. (4) Se, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la Parte contraente e il cittadino o la società dell’altra Parte contraente convengono di sottoporre la controversia all’arbitrato di cui all’articolo 36 della Convenzione, la Parte contraente può esigere, come condizione del suo consenso che i ricorsi amministrativi o giudiziari interni siano esauriti. (5).Se, in virtù del paragrafo (2) del presente articolo, la Parte contraente e il citta- dino o la società dell’altra Parte contraente non giungono a un accordo entro tre me- si dalla fine del termine menzionato al paragrafo (2) del presente articolo sulla sot- tomissione della controversia alla conciliazione o all’arbitrato di cui rispettivamente agli articoli 28 e 36 della Convenzione, la Parte contraente dà, ai fini dell’articolo 36
2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)
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della Convenzione, il proprio consenso al cittadino o alla società dell’altra Parte contraente che sottopone la controversia all’arbitrato secondo detto articolo, sempre che i ricorsi interni siano esauriti conformemente al diritto internazionale. (6).La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di composizione o di esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che il citta- dino o la società controparte ha ottenuto un indennizzo totale o parziale dei danni in virtù di un contratto di assicurazione. (7).Una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore sul territorio della Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considerata società di quest’ultima in conformità all’articolo 25 (2) (b) della Convenzione. (8).Nessuna Parte contraente proseguirà per via diplomatica una controversia sotto- posta al Centro, salvo che: (a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro decida che la controversia non sia di competenza di quest’ultimo, o che (b) l’altra Parte contraente non si conformi alla sentenza pronunciata dal tribu- nale arbitrale.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1).Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2).Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadi- no di uno Stato terzo. (3).Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale de- signazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (4).Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5).Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6).Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura.
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(7) Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale ar- bitrale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due parti in cau- sa. Tuttavia, il tribunale può decidere nella propria sentenza che una delle due Parti contraenti sostenga una quota superiore delle spese e questa decisione è vincolante per le due Parti contraenti. (8).Le decisioni del tribunale, pronunciate a maggioranza dei voti, sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Altri obblighi (1) Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti di cittadini o di società dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, questa legislazione prevale su quest’ultimo in quanto sia più favorevole. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma agli obblighi da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio da cittadini o da società dell’altra Parte contraente.
Art. 12 Entrata in vigore, rinnovo, denuncia (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno re- ciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore del presente Accordo e rimarrà in vigore per un pe- riodo di dieci anni. L’Accordo resterà in vigore fino alla scadenza di dodici mesi a decorrere dalla data in cui una Parte contraente avrà notificato all’altra la sua denun- zia. (2) In caso di denunzia del presente Accordo le disposizioni degli articoli 1-11 sa- ranno ancora applicabili per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati pri- ma della denunzia.
Fatto a Kingston, l’11 dicembre 1990, in quattro originali, di cui due in francese e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Giamaica: P.-L. Girard B. Clare
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