AS 1999 2168
Ordinanza sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia
Ordinanza sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia
del 23 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione malattie1; visto l’articolo 77 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicura- zione malattie, ordina:
Sezione 1: Disposizione generale
Art. 1 Le disposizioni della presente ordinanza stabiliscono i requisiti minimi che vanno adempiti dai programmi di diagnosi precoce del cancro del seno, previsti nell’arti- colo 12 lettera o numero 2 dell’ordinanza del 29 settembre 19953 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Sezione 2: Requisiti per i partecipanti al programma
Art. 2 Programma 1 Per un determinato territorio cantonale o intercantonale viene approntato un unico programma di diagnosi precoce se esso permette di conseguire il grado ottimale di partecipazione alla prevenzione del cancro del seno.
2 Va garantita una durata di realizzazione di almeno otto anni.
3 Il programma è svolto da un’organizzazione di cui all’articolo 3.
Art. 3 Organizzazioni
1 Le organizzazioni che svolgono il programma secondo la presente ordinanza sono
riconosciute da un Cantone oppure da più Cantoni congiuntamente. Esse devono se- gnatamente comprovare di disporre degli strumenti necessari per assumere i propri compiti. 2 Le organizzazioni accettano la partecipazione al programma di fornitori di presta- zioni che adempiono i requisiti minimi previsti dalla presente ordinanza.
RS 832.102.4
2168 1999-4573
Garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno RU 1999 mediante mammografia
3 Esse controllano annualmente che questi requisiti siano adempiti e decidono in
merito alla prosecuzione o alla revoca della partecipazione al programma del forni- tore di prestazioni. 4 Sentite le organizzazioni specializzate, regolano nel dettaglio i principi di cui agli articoli 4, 7 e 10. 5 Possono prevedere una fase d’introduzione e condizioni transitorie di partecipa- zione al programma. Questa fase d’introduzione non può superare due anni.
Art. 4 Medici specialisti in radiologia medica 1 I medici che effettuano e leggono la mammografia devono essere specialisti in ra- diologia medica e aver frequentato un corso di formazione sulla mammografia di diagnosi precoce riconosciuto dalla competente società medica.
2 Essi devono effettuare e leggere annualmente un numero minimo di mammografie
di diagnosi precoce. 3 Sono tenuti a partecipare al processo di promozione della qualità di cui all’articolo 10. Devono inoltre comprovare che la qualità delle loro letture corrisponde ai para- metri (performance indicator) raccomandati dalle linee direttrici dell’Unione Euro- pea del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography scree- ning, 2nd edition)4. 4 Il Dipartimento federale dell’interno è autorizzato ad aggiornare le modifiche ap- portate alle direttive dell’Unione Europea.
Sezione 3: Organizzazione del programma
Art. 5 Invito 1 L’organizzazione indirizza alle donne che hanno compiuto 50 anni e oltre l’invito scritto ad effettuare una mammografia di diagnosi precoce. Questo invito contiene un’informazione e spiegazioni sui rischi del cancro del seno e sul preciso significato del risultato della mammografia. 2 L’invito deve inoltre indicare il diritto di partecipare a un colloquio esplicativo e di consulenza di cui all’articolo 6.
Art. 6 Colloquio esplicativo e di consulenza 1 Il colloquio esplicativo e di consulenza può essere condotto da un medico speci- alista in ginecologia oppure dal medico curante. 2 L’assicurata che rinuncia a questo colloquio deve avvertire per scritto l’organiz- zazione.
4 Ottenibili presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 33, 3003 Berna.
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Sezione 4: Esecuzione e lettura della mammografia
Art. 7 Apparecchi 1 Gli apparecchi utilizzati devono essere conformi alle linee direttrici dell’Unione Europea del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)5, aggiornate dal Dipartimento federale dell’interno.
2 La conformità va controllata periodicamente.
Art. 8 Lettura della mammografia 1 Il medico specialista in radiologia medica che effettua e legge la mammografia tra- smette all’organizzazione le radiografie e il risultato della lettura. L’organizzazione in carica della seconda lettura un medico specialista in radiologia medica, indipen- dente dal primo. 2 Se i risultati delle due letture divergono, l’organizzazione le sottopone per una ter- za lettura a un medico specialista in radiologia medica con specifica esperienza nel ramo, indipendente dai due primi lettori. Il suo parere è ritenuto parere peritale defi- nitivo. Invece della terza lettura si può procedere a una seduta di consenso tra i due primi lettori.
Art. 9 Comunicazione dei risultati 1 L’organizzazione trasmette all’assicurata i risultati della mammografia al più tardi otto giorni dopo la sua effettuazione. 2 Ove occorra, l’organizzazione indica la necessità di consultare un medico speciali- sta in ginecologia oppure il medico curante al fine di attuare i necessari provvedi- menti diagnostici o terapici.
Sezione 5: Promozione della qualità
Art. 10
1 I programmi devono considerare i seguenti provvedimenti:
a. un controllo esterno, standardizzato e semestrale della qualità delle letture; b. colloqui trimestrali con discussione dei casi al fine di garantire il processo di perfezionamento dei medici partecipanti al programma; c. una valutazione annua della qualità delle letture di ogni medico partecipante al programma secondo i parametri (performance indicator) raccomandati
5 Ottenibili presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 33, 3003 Berna.
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dalle linee direttrici dell’Unione Europea del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition)6. 2 L’organizzazione appronta un rapporto annuo destinato all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla realizzazione del programma di promozione della qualità.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
6 Ottenibili presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 33, 3003 Berna.