AS 1999 2262
Legge sull'asilo
Legge sull’asilo (LAsi)
del 26 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 19951, decreta:
Capitolo 1: Principi
Art. 1 Oggetto La presente legge definisce: a. la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera; b. la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno.
Art. 2 Asilo 1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge. 2 L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ra- gione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizze- ra.
Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon- dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. 2 Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in- sopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
RS 142.31 1 FF 1996 II 1
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Art. 4 Protezione provvisoria La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.
Art. 5 Divieto di respingimento 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi men- zionati nell’articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d’essere costretto a re- carsi in un Paese di tal genere. 2 Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l’interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto partico- larmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
Art. 6 Norme procedurali Le procedure sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa2 e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria3, in quanto la presente legge non pre- veda altrimenti.
Capitolo 2: Richiedenti l’asilo Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Prova della qualità di rifugiato
1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua
qualità di rifugiato. 2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante. 3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo de- terminante su mezzi di prova falsi o falsificati.
Art. 8 Obbligo di collaborare 1 Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in parti- colare: a. dichiarare le sue generalità; b. consegnare i documenti di viaggio e di legittimazione nel centro di registra- zione;
2 RS 172.021 3 RS 173.110
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c. indicare, in occasione dell’audizione, le ragioni della sua domanda d’asilo; d. designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediata- mente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo. 2 Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. 3 Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. 4 In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collabo- rare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.
Art. 9 Perquisizione 1 L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di regi- strazione o in un alloggio collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e di legittimazione nonché oggetti pericolo- si. 2 Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso.
Art. 10 Messa al sicuro e confisca di documenti 1 L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) mette agli atti i documenti di viaggio e di legittimazione dei richiedenti. 2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione dell’Ufficio federale, i documenti di viaggio e di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dei richiedenti. 3 L’autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del capoverso 2 e ne verifica l’autenticità deve comunicare all’Ufficio federale il risul- tato di tale verifica. 4 L’Ufficio federale o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti au- tentici che sono stati utilizzati abusivamente.
Art. 11 Procedura d’assunzione delle prove Il richiedente non può esprimere un preavviso sulla decisione dell’autorità di proce- dere a un’assunzione di prove per l’accertamento dei fatti.
Art. 12 Recapito 1 Una notificazione o comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappre-
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sentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione spe- ciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile. 2 Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indi- cato un recapito comune, l’autorità invia le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.
Art. 13 Notificazione e motivazione delle decisioni 1 In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate som- mariamente. 2 La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il
richiedente ne riceve un estratto.
3 Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda
d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21-23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confer- marne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come av- venuta la consegna. Non è applicabile l’articolo 11 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa4. La notificazione è comunicata al procuratore. 4 In altri casi urgenti, l’Ufficio federale può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza sviz- zera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.
Art. 14 Relazione con la procedura di polizia degli stranieri 1 Dopo l’inoltro di una domanda d’asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termi- ne della procedura d’asilo con decisione passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri, a meno che non vi abbia diritto. 2 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo. 3 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri.
Art. 15 Servizi intercantonali I Cantoni possono istituire servizi intercantonali per l’adempimento di compiti attri- buiti loro dalla presente legge, segnatamente per le audizioni, la preparazione delle decisioni e l’esecuzione degli allontanamenti.
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Art. 16 Lingua della procedura 1 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua uffi- ciale svizzera. 2 La procedura davanti all’Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l’audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.
3 La procedura davanti alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo
(Commissione di ricorso) si svolge di norma nella lingua ufficiale in cui è redatta la decisione impugnata. Se la parte ricorrente ha redatto il ricorso in un’altra lingua ufficiale, la procedura può svolgersi in questa lingua.
Art. 17 Disposizioni procedurali particolari 1 La disposizione della legge federale sulla procedura amministrativa5 concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d’asilo. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d’asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori.
3 Il Cantone cui è assegnato un richiedente minorenne non accompagnato nomina
senza indugio, per tutta la durata della procedura, una persona di fiducia che difenda gli interessi del minore. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera
Art. 18 Domanda d’asilo È considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.
Art. 19 Deposito della domanda 1 La domanda d’asilo deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera o, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un cen- tro di registrazione. 2 Chi in Svizzera abbia ottenuto da un Cantone un’autorizzazione di residenza rivol- ge la domanda d’asilo alle autorità di tale Cantone. 3 In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo.
Art. 20 Domanda d’asilo presentata all’estero e autorizzazione d’entrata 1 La rappresentanza svizzera trasmette all’Ufficio federale la domanda corredata da un rapporto.
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2 L’Ufficio federale autorizza il richiedente a entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può abilitare le rap- presentanze svizzere ad accordare l’autorizzazione d’entrata in Svizzera a richie- denti i quali rendano verosimile che la loro vita, la loro integrità fisica o la loro li- bertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell’ar- ticolo 3 capoverso 1.
Art. 21 Domanda d’asilo presentata alla frontiera e autorizzazione d’entrata 1 L’Ufficio federale autorizza l’entrata della persona che presenta la domanda alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero se nessun altro Paese è obbligato, in virtù di un trattato, a trattare la domanda d’asilo e se questa persona: a. possiede il documento di legittimazione o il visto necessario per l’entrata in Svizzera, o b. sembra essere esposta a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciata di trattamento inumano nel Paese dal quale è di- rettamente giunta in Svizzera.
2 L’Ufficio federale autorizza inoltre l’entrata in Svizzera se:
a. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo, o b. la Svizzera è obbligata, in virtù di un trattato, a trattare la sua domanda d’asilo. 3 Il Consiglio federale decide in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.
Art. 22 Procedura all’aeroporto
1 Alla persona che presenta la domanda d’asilo in un aeroporto svizzero e per la
quale non è possibile determinare immediatamente se sono adempiute le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’entrata conformemente all’articolo 21 è rifiutata provvisoriamente l’entrata in Svizzera. 2 Nel momento in cui gli rifiuta provvisoriamente l’entrata, l’Ufficio federale asse- gna al richiedente un luogo di soggiorno presso l’aeroporto per la durata probabile della procedura, ma per 15 giorni al massimo, e gli fornisce un alloggio adeguato. 3 La decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto deve essere notificata al richiedente, indican- do i rimedi giuridici, entro 48 ore dal deposito della domanda. Deve essergli prima concesso il diritto di essere sentito; deve essergli inoltre accordata l’opportunità di farsi rappresentare.
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Art. 23 Allontanamento preventivo all’aeroporto 1 Se l’entrata in Svizzera non è autorizzata all’aeroporto, l’Ufficio federale può rin- viare preventivamente il richiedente in uno Stato terzo se la prosecuzione del viag- gio è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se: a. tale Stato è competente a trattare la domanda d’asilo in virtù di un trattato; b. il richiedente vi ha soggiornato in precedenza e vi può ritornare per chiedere protezione; c. il richiedente possiede un visto per questo Stato terzo; o d. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richie- dente ha stretti vincoli. 2 L’allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l’Ufficio fe- derale non dispone altrimenti. 3 Se l’entrata in Svizzera non è autorizzata e il richiedente non può essere rinviato in uno Stato terzo, può essere ordinata l’esecuzione immediata dell’allontanamento verso il Paese d’origine o di provenienza, sempreché l’Ufficio federale e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ritengano di comune accordo che egli non rischi manifestamente di subirvi persecuzioni di sorta. 4 La decisione di cui ai capoversi 1 o 3 deve essere notificata entro 15 giorni dal de- posito della domanda. Se la procedura dura più a lungo, l’Ufficio federale autorizza l’entrata in Svizzera. Se il richiedente è respinto, può essere trattenuto all’aeroporto solo fino al prossimo volo regolare a destinazione del suo Paese d’origine o di pro- venienza o di uno Stato terzo, tuttavia al massimo sette giorni. È fatto salvo l’articolo 112.
Art. 24 Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale 1 Se intercettano nei pressi della frontiera una persona che entra illegalmente in Svizzera e intende domandare asilo, gli organi cantonali di polizia le indicano dove può presentare domanda d’asilo e la consegnano alle autorità competenti dello Stato limitrofo. 2 Tale persona è inviata a un centro di registrazione se la consegna allo Stato limi- trofo non è possibile oppure se si debba presumere ch’essa vi sarebbe esposta a peri- colo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciata di tratta- mento inumano.
Sezione 3: Procedura di prima istanza
Art. 25 Autorità competente L’Ufficio federale decide della concessione o del rifiuto dell’asilo, nonché dell’e- ventuale allontanamento dalla Svizzera.
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Art. 26 Centri di registrazione 1 La Confederazione istituisce centri di registrazione la cui gestione è affidata all’Uf- ficio federale. 2 Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può interrogarlo sommariamente sull’itinera- rio seguito e sui motivi che l’hanno indotto a lasciare il suo Paese. 3 Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.
Art. 27 Ripartizione fra i Cantoni
1 I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti.
2 Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consulta- ti, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione. 3 L’Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia.
Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio 1 L’Ufficio federale o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno. 2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo.
Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo 1 L’autorità cantonale procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo entro un termine di 20 giorni feriali a contare dalla decisione d’attribuzione dell’Ufficio federale. Se necessario, fa capo a un interprete. 2 Il richiedente può farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l’asilo. 3 L’audizione è consegnata in un verbale. Questo deve essere firmato dai parteci-
panti, ad eccezione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso. 4 L’Ufficio federale può sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. I capoversi 1-3 si applicano per analogia.
Art. 30 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso 1 Le istituzioni di soccorso autorizzate inviano un rappresentante all’audizione ai sensi dell’articolo 29, a meno che il richiedente non vi si opponga. 2 Il Consiglio federale definisce le condizioni d’autorizzazione delle istituzioni di soccorso. L’autorizzazione è di competenza del Dipartimento. Le istituzioni di soc- corso s’incaricano di coordinare la partecipazione all’audizione.
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3 Le autorità comunicano per tempo alle istituzioni di soccorso le date delle audizio- ni. Se il rappresentante dell’istituzione di soccorso non dà seguito all’invito, le audi- zioni esplicano comunque pieno effetto giuridico. 4 Il rappresentante dell’istituzione di soccorso assiste all’audizione, ma non ha qua- lità di parte. Apponendo la propria firma, conferma nel verbale la propria partecipa- zione all’audizione e ha l’obbligo di rispettare il segreto nei confronti di terzi. Può chiedere che siano poste domande volte a chiarire i fatti, suggerire che si proceda ad altri chiarimenti e formulare obiezioni a proposito del verbale.
Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che i funzionari cantonali pre- parino, sotto la direzione dell’Ufficio federale e a sua destinazione, decisioni ai sensi degli articoli 32-35 e 38-40.
Art. 32 Motivi di non entrata nel merito 1 Non si entra nel merito di domande d’asilo che non soddisfano le condizioni fis- sate dall’articolo 18.
2 Non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente:
a. non consegna alle autorità entro 48 ore dalla presentazione della domanda alcun documento di viaggio o altri documenti che ne permettano l’identifi- cazione; questa disposizione non è applicabile se il richiedente l’asilo può rendere verosimile di non poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi di persecuzione che non risultino manifestamente infondati; b. inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova; c. si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo dovere di collaborare; d. può recarsi in un Paese in cui è già pendente una procedura d’asilo o che in virtù di un trattato è competente ad attuare la procedura d’asilo e d’allonta- namento e non lo costringe a recarsi in un Paese in cui sarebbe esposto a persecuzioni o a trattamenti inumani; e. è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con deci- sione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d’asilo, è rientrato nel Paese d’origine o di provenienza, a meno che dall’au- dizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva- re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
Art. 33 Non entrata nel merito in caso di inoltro ulteriore abusivo di una domanda 1 Non si entra nel merito della domanda d’asilo di una persona che soggiorna ille- galmente in Svizzera se, con tale domanda, essa mira manifestamente a sottrarsi all’esecuzione imminente di un’espulsione o di un allontanamento.
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2 Tale scopo è presunto se l’inoltro della domanda precede o segue di poco un arre- sto, un procedimento penale, l’esecuzione di una pena o l’emanazione di una deci- sione di allontanamento.
3 Il capoverso 1 non è applicabile se:
a. l’inoltro della domanda non era possibile o non poteva ragionevolmente es- sere preteso prima; o b. sussistono indizi di persecuzione.
Art. 34 Non entrata nel merito delle domande presentate da richiedenti che non rischiano persecuzioni nello Stato di provenienza 1 Il Consiglio federale può designare, sulla base di accertamenti propri, gli Stati nei quali non ci sono persecuzioni; riesamina periodicamente le relative decisioni. 2 Se il richiedente proviene da uno di questi Paesi, non si entra nel merito della do- manda o ricorso, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
Art. 35 Non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria Se la protezione provvisoria è revocata e nessun indizio di persecuzione risulta al momento in cui l’interessato fa uso del diritto d’essere sentito, non si entra nel me- rito della domanda d’asilo.
Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito 1 Nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 1 e capoverso 2 lettera a, 33 e 34 ha luogo un’audizione giusta gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d’origine o di provenienza. 2 Negli altri casi di cui all’articolo 32, al richiedente è concesso il diritto d’essere sentito.
Art. 37 Decisione di non entrata nel merito Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro 20 giorni feriali dal deposito della domanda e dev’essere motivata sommariamente.
Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti L’asilo è accordato al richiedente in seguito all’audizione e senza procedere a ulte- riori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e non esiste motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 52-54.
Art. 39 Concessione della protezione provvisoria senza ulteriori chiarimenti Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione o dall’audizione sui motivi d’asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da
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proteggere ai sensi dell’articolo 66, la protezione gli è accordata senza ulteriori chia- rimenti.
Art. 40 Rigetto senza ulteriori chiarimenti 1 Se in base all’audizione sui motivi d’asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di rendere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nes- sun motivo si oppone all’allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti. 2 Di norma la decisione deve essere presa entro 20 giorni feriali dall’audizione; essa dev’essere motivata almeno sommariamente.
Art. 41 Ulteriori chiarimenti 1 Se la domanda non può essere decisa secondo gli articoli 38-40, l’Ufficio federale procede ad altri chiarimenti. Può domandare informazioni alle rappresentanze sviz- zere. Può interrogare nuovamente il richiedente o chiedere all’autorità cantonale di porgli domande completive. La procedura è retta dagli articoli 29 e 30. 2 Se il richiedente si trova all’estero durante la procedura, l’Ufficio federale accerta i fatti tramite la rappresentanza svizzera competente.
Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo
Art. 42 Soggiorno e allontanamento preventivo 1 La persona che ha presentato domanda d’asilo in Svizzera è autorizzata, fatto salvo l’articolo 112, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. 2 L’Ufficio federale può tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se: a. tale Stato è competente a trattare la domanda d’asilo in virtù di un trattato; b. il richiedente vi ha soggiornato qualche tempo; o c. in tale Stato vivono parenti prossimi o altre persone con le quali il richie- dente ha stretti vincoli. 3 L’allontanamento a titolo preventivo è immediatamente eseguibile se l’Ufficio fe- derale non dispone altrimenti.
Art. 43 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa 1 Durante i primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Se prima della scadenza del termi- ne è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare per altri tre mesi l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa.
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2 L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una deci- sione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l’esecuzione dell’allon- tanamento è stata sospesa. Se l’Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa. 3 Per determinate categorie di persone, il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, può permettere ai Cantoni di prorogare l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa al di là del termine di partenza, ove circostanze parti- colari lo giustificano. 4 I richiedenti autorizzati a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle dispo- sizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d’occupazione di pubbli- ca utilità non sottostanno al divieto di lavorare.
Sezione 5: Allontanamento
Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria 1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’Ufficio federale pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. 2 Se l’esecuzione dell’allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragione- volmente esigibile, l’Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno confor- memente alle disposizioni relative all’ammissione provvisoria della legge federale del 26 marzo 19316 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). 3 L’ammissione provvisoria può inoltre essere ordinata in casi di rigore personale
grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d’asilo. 4 All’atto dell’esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell’integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli. 5 Prima di respingere una domanda d’asilo, l’Ufficio federale o la Commissione di ricorso dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragionevole, l’ammissione provvisoria o l’esecuzione dell’allontanamento.
Art. 45 Tenore della decisione d’allontanamento
1 La decisione d’allontanamento indica:
a. l’obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera;
6 RS 142.20; RU 1999 1111
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b. la data entro la quale egli deve avere abbandonato la Svizzera; se è stata or- dinata l’ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura; c. i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza; d. se del caso, i Paesi verso i quali il richiedente non può essere allontanato; e. se del caso, la misura sostitutiva dell’esecuzione; f. il Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o della misura sostitutiva. 2 Se la decisione è pronunciata in virtù degli articoli 32-34, può essere ordinata l’esecuzione immediata.
Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni sono obbligati a eseguire le decisioni di allontanamento.
2 Se l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda all’Ufficio fede- rale di ordinare l’ammissione provvisoria.
Art. 47 Luogo di soggiorno sconosciuto Se il richiedente allontanato si sottrae all’esecuzione dell’allontanamento dissimu- lando il luogo di soggiorno, il Cantone o l’Ufficio federale possono ordinarne l’iscrizione nel sistema di ricerca della polizia.
Art. 48 Collaborazione tra i Cantoni Se il richiedente allontanato non si trova nel Cantone incaricato dell’esecuzione dell’allontanamento, il Cantone di soggiorno deve, a richiesta, fornire assistenza amministrativa. Tale assistenza consiste segnatamente nella consegna del richiedente al Cantone competente per eseguire l’allontanamento o nell’esecuzione diretta dell’allontanamento.
Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati Sezione 1: Concessione dell’asilo
Art. 49 Principio L’asilo è accordato alle persone che hanno qualità di rifugiato e se non vi sono mo- tivi d’esclusione.
Art. 50 Secondo asilo L’asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni.
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Art. 51 Asilo accordato a famiglie 1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ot- tengono l’asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. 2 Altri parenti prossimi di rifugiati che vivono in Svizzera possono essere inclusi nell’asilo accordato alle famiglie, se motivi particolari perorano il ricongiungimento familiare. 3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati.
4 Se gli aventi diritto di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Svizzera. 5 Il Consiglio federale definisce le condizioni del ricongiungimento familiare in Svizzera applicabili ai rifugiati ammessi provvisoriamente.
Art. 52 Ammissione in un Paese terzo 1 La domanda d’asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se il richiedente: a. prima d’entrare in Svizzera, ha soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo dove può ritornare; b. può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi.
2 La domanda d’asilo di una persona che si trova all’estero può essere respinta
quando sia ragionevole pretendere che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese.
Art. 53 Indegnità Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Sviz- zera o la comprometta.
Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
Art. 55 Circostanze eccezionali 1 In periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato nel quale la Svizzera non è coinvolta o in caso di afflusso straordinario, in tempo di pace, di per- sone in cerca di asilo, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono. 2 Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Può, derogando alla legge, disci- plinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell’asilo e lo statuto dei rifugiati ed emanare speciali disposizioni procedurali. Esso riferisce immediata- mente all’Assemblea federale.
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3 Se l’accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l’asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese. 4 Se si annuncia un flusso importante di rifugiati verso la Svizzera, il Consiglio fede- rale ricerca una collaborazione internazionale rapida ed efficace in merito alla loro ripartizione.
Sezione 2: Asilo per gruppi di rifugiati
Art. 56 Decisione 1 L’asilo è accordato a gruppi importanti di rifugiati con una decisione del Consiglio federale. Qualora si tratti di piccoli gruppi, la decisione spetta al Dipartimento.
2 L’Ufficio federale designa i rifugiati che fanno parte di un tale gruppo.
Art. 57 Ripartizione e prima integrazione
2 Nell’ambito della loro prima integrazione, la Confederazione può assegnare a
gruppi di rifugiati un alloggio temporaneo, in particolare collocandoli in un centro di prima integrazione.
Sezione 3: Statuto dei rifugiati
Art. 58 Principio Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri, in quanto non siano applicabili disposizioni particolari, segnatamente quelle della presente legge o della convenzione del 28 luglio 19517 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 59 Effetti Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provviso- riamente come rifugiati sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, consi- derate rifugiati ai sensi della presente legge e della convenzione del 28 luglio 19518 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di di- mora nel Cantone in cui risiedono legalmente.
7 RS 0.142.30 8 RS 0.142.30
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2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b LDDS9.
Art. 61 Attività lucrativa Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provviso- riamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un’attività lucrativa e a cambia- re posto o professione.
Art. 62 Esami per le professioni mediche Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo sono ammesse agli esami federali per le professioni mediche; il Dipartimento federale dell’interno determina le condizio- ni.
Sezione 4: Fine dell’asilo
Art. 63 Revoca
1 L’Ufficio federale revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato:
a. se lo straniero ha ottenuto l’asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifu- giato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali; b. per i motivi menzionati nell’articolo 1 sezione C numeri 1-6 della conven- zione del 28 luglio 195110 sullo statuto dei rifugiati. 2 L’Ufficio federale revoca l’asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente ri- prensibili. 3 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato è efficace ri- spetto a tutte le autorità federali e cantonali. 4 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge e ai figli.
Art. 64 Termine dell’asilo
1 L’asilo in Svizzera ha termine se:
a. il rifugiato ha soggiornato per più di tre anni all’estero; b. il rifugiato ha ottenuto asilo in un altro Paese o l’autorizzazione di risiedervi durevolmente;
9 RS 142.20 10 RS 0.142.30
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c. il rifugiato vi rinuncia; d. è stata eseguita l’espulsione amministrativa o giudiziaria. 2 In circostanze speciali l’Ufficio federale può prorogare il termine previsto nel ca- poverso 1 lettera a.
Art. 65 Espulsione I rifugiati possono essere espulsi soltanto se compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure hanno violato in modo grave l’ordine pubblico. È fatto salvo l’articolo 5.
Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 66 Decisione di principio del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezio- ne provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4. 2 Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Art. 67 Misure di politica estera 1 La protezione provvisoria, le misure e l’assistenza nello Stato d’origine o nello Stato o regione di provenienza delle persone bisognose di protezione devono, per quanto possibile, completarsi reciprocamente.
2 La Confederazione collabora con lo Stato d’origine o di provenienza, con altri
Paesi d’accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condi- zioni propizie a un ritorno sicuro.
Sezione 2: Procedura
Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all’estero 1 L’Ufficio federale definisce più precisamente il gruppo delle persone bisognose di protezione e decide chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. Tiene conto del principio dell’unità della famiglia. 2 La decisione relativa alla concessione della protezione provvisoria può essere im- pugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia. 3 L’articolo 20 si applica per analogia alle domande individuali presentate all’estero.
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Art. 69 Persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera 1 Gli articoli 18, 19 e 21-24 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.
2 Se non vi è esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell’articolo 3,
l’Ufficio federale determina, esperito l’interrogatorio presso il centro di registrazio- ne conformemente all’articolo 26, chi appartiene a un gruppo di persone bisognose di protezione e chi può beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera. La con- cessione della protezione provvisoria non può essere impugnata.
3 Se è accordata la protezione provvisoria, la procedura d’esame di un’eventuale
domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato è sospesa. 4 Se intende rifiutare la protezione provvisoria, l’Ufficio federale prosegue senza indugio la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato o la procedura di allontanamento.
Art. 70 Riapertura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato Le persone bisognose di protezione che hanno presentato una domanda per il rico- noscimento della qualità di rifugiato possono chiedere al più presto cinque anni do- po la decisione di sospensione conformemente all’articolo 69 capoverso 3 la riaper- tura della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Al momento della riapertura di questa procedura la protezione provvisoria è revocata.
Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie 1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se: a. chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 73; b. la famiglia è stata separata da avvenimenti ai sensi dell’articolo 4 e intende riunirsi in Svizzera, sempre che non si oppongano circostanze particolari.
2 La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera.
3 Deve essere autorizzata l’entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all’estero. 4 Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare.
Art. 72 Procedura Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1 e 3 del capitolo 2.
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Art. 73 Motivi d’esclusione La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione adempie la fattispecie dell’articolo 53 o ha attentato all’ordine o alla sicurezza pub- blici oppure li compromette gravemente.
Sezione 3: Statuto
Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza 1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attri- buite.
2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione
provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria. 3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accor- dare loro il permesso di domicilio.
Art. 75 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa 1 Durante i primi tre mesi che seguono l’entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa. Trascorso tale termi- ne, le autorità cantonali le autorizzano a esercitare un’attività lucrativa, sempre che lo permetta la situazione economica e del mercato del lavoro. 2 IlConsiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l’esercizio di un’attività lucrativa.
3 Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute.
4 Le persone bisognose di protezione, autorizzate a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione di utilità pubblica, non soggiacciono al divieto di lavora- re.
Sezione 4: Fine della protezione provvisoria e ritorno
Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento 1 Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazio- ni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di perso- ne; esso statuisce con una decisione di portata generale. 2 L’Ufficio federale accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla deci- sione giusta il capoverso 1.
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3 Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si pro- cede a un’audizione in applicazione degli articoli 29 e 30. Se non risultano indizi di persecuzione, l’Ufficio federale decide secondo l’articolo 35. 4 L’Ufficio federale dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46-48 della presente legge nonché l’articolo 22a LDDS11.
Art. 77 Ritorno La Confederazione sostiene gli sforzi internazionali volti a organizzare il ritorno.
Art. 78 Revoca
1 L’Ufficio federale può revocare la protezione provvisoria se:
a. è stata ottenuta facendo false dichiarazioni o dissimulando fatti essenziali; b. la persona protetta ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizze- ra, la compromette gravemente o ha commesso atti riprensibili; c. la persona protetta ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d’origine o di provenienza, dopo che le è stata accordata la protezione prov- visoria; d. la persona protetta è titolare di un’autorizzazione di soggiorno regolare, rila- sciata da uno Stato terzo nel quale può ritornare. 2 La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d’origine o di provenienza con l’accordo delle autorità competenti. 3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli dell’interessato, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione. 4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo gli articoli 29 e 30.
Art. 79 Termine della protezione provvisoria La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LDDS12.
11 RS 142.20 12 RS 142.20
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Capitolo 5: Assistenza Sezione 1: Concessione di prestazioni assistenziali e di assegni per figli
Art. 80 Competenza 1 I Cantoni garantiscono assistenza alle persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. Essi possono delegare l’adempimento di tutto o parte del compito a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate ai sensi dell’ar- ticolo 30 capoverso 2. 2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l’assistenza è garantita dalla Confedera- zione.
Art. 81 Diritto alle prestazioni assistenziali Le persone che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono l’assistenza necessaria se nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale.
Art. 82 Prestazioni assistenziali
1 La concessione di prestazioni assistenziali è retta dal diritto cantonale.
2 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura. 3 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; se- gnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.
Art. 83 Limitazioni delle prestazioni assistenziali I servizi competenti possono rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le pre- stazioni assistenziali se il beneficiario: a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o in- complete; b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economi- ca o non l’autorizza a chiedere informazioni; c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione; d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribui- ti; e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione; f. utilizza abusivamente le prestazioni assistenziali;
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g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni assistenziali.
Art. 84 Assegni per figli Nel caso di richiedenti i cui figli vivono all’estero, gli assegni sono trattenuti du- rante la procedura d’asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qua- lità di rifugiato o è concessa l’ammissione provvisoria in virtù dell’articolo 14a ca- poversi 3, 4 o 4bis LDDS13.
Sezione 2: Obbligo di rimborso e di garanzia
Art. 85 Obbligo di rimborso 1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese d’assistenza, di partenza e di esecu- zione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati. 2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso. Il Dipartimento può delegare tale compito ai Cantoni. 3 Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insor- genza. La prescrizione è sospesa fintanto che esiste un conto di garanzia secondo l’articolo 86 capoverso 2. Tali crediti non fruttano interesse. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all’obbligo di rimborso. Per stabilire le spese da rimborsare, può basarsi su presunzioni.
Art. 86 Obbligo di garanzia 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a fornire ga- ranzia per il rimborso delle spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché dei costi della procedura di ricorso. 2 La Confederazione istituisce conti di garanzia destinati unicamente a tale scopo. Le spese di gestione sono a carico della persona tenuta a fornire garanzia. 3 Il Consiglio federale stabilisce quale parte di reddito della persona tenuta a fornire garanzia il datore di lavoro deve versare sul conto di garanzia. L’autorità cantonale vincola l’autorizzazione provvisoria d’esercitare un’attività lucrativa a un onere cor- rispondente. 4 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permes- so di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito dell’attività lucrativa. Le autorità competenti possono fare accreditare il conto di garanzia di tali valori patrimoniali fino a concorrenza della somma proba- bile corrispondente alle spese d’assistenza, di partenza e di esecuzione, nonché ai costi della procedura di ricorso e detrarne le relative spese se:
13 RS 142.20
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a. i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora non possono provare l’origine dei valori patrimoniali; o b. tali valori superano l’importo fissato dal Consiglio federale. 5 La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi all’esecuzione dell’ob- bligo di prestare garanzia.
6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 87 Restituzione delle somme versate a titolo di garanzia 1 Su richiesta, le garanzie prestate sono restituite dopo deduzione delle spese com- putabili quando la persona tenuta a fornire garanzia: a. ha comprovatamente o probabilmente lasciato definitivamente la Svizzera; b. in quanto richiedente l’asilo o rifugiato, ha ottenuto un permesso di dimora; c. in quanto beneficiario della protezione provvisoria, ha ottenuto un permesso di domicilio o risiede in Svizzera da almeno dieci anni. 2 Il diritto alla restituzione di un eventuale saldo attivo che non è fatto regolarmente valere entro dieci anni passa alla Confederazione. Se il diritto non ha potuto essere fatto valere per motivi scusabili, la Confederazione può restituire il saldo attivo all’interessato anche dopo dieci anni. 3 La Confederazione può affidare a terzi i compiti d’esecuzione connessi allo scio- glimento dei conti di garanzia.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Capitolo 6: Sussidi federali
Art. 88 Somme forfettarie 1 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un per- messo di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni, al massimo fino al giorno in cui l’allontanamento dev’essere eseguito o al giorno in cui tali persone ricevono o hanno diritto a un permesso di dimora: a. una somma forfettaria per le spese d’assistenza; e b. un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e amministrazione. 2 Per le persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora in virtù dell’articolo 74 capoverso 2, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria prevista dal capoverso 1 lettera a fino al giorno in cui l’allontanamento dev’essere eseguito o al giorno in cui è accordato il permesso di domicilio o, al più tardi, fino al giorno in cui un tale permesso potrebbe essere rila- sciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3. 3 Per i rifugiati, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le spese d’assistenza, di servizio sociale e d’amministrazione, fino alla concessione del
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permesso di domicilio o fino al giorno in cui nasce un diritto di domicilio in virtù dell’articolo 60 capoverso 2. 4 Il Consiglio federale può ordinare il versamento di somme forfettarie in altri casi ove lo giustifichino circostanze particolari; tale è il caso in particolare se si tratta di rifugiati con permesso di domicilio o di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora o di domicilio, a condizione che gli uni e le altre siano an- ziani o handicappati.
5 Le somme forfettarie non sono erogate se la Confederazione versa una somma
forfettaria giusta l’articolo 14e capoverso 2 LDDS14.
Art. 89 Fissazione di somme forfettarie 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie definite dall’articolo 88 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche.
2 Le somme forfettarie possono essere fissate segnatamente in funzione del grado
d’indigenza o della durata del soggiorno del beneficiario e secondo i Cantoni.
3 Il Consiglio federale disciplina:
a. il rimborso di speciali prestazioni assistenziali che non sono rimborsate con somme forfettarie; b. il seguito della procedura.
Art. 90 Finanziamento di alloggi collettivi 1 La Confederazione può finanziare in tutto o in parte la costruzione, la trasforma- zione o l’equipaggiamento di alloggi collettivi nei quali le autorità collocano perso- ne che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura e definisce i dettagli in materia di pro- prietà e di salvaguardia della destinazione vincolata degli edifici. 3 Determina in quale misura il finanziamento diretto degli alloggi da parte della Confederazione può essere computato sulle somme forfettarie.
Art. 91 Altri sussidi 1 La Confederazione può incoraggiare l’attuazione di programmi d’occupazione e di formazione d’utilità pubblica.
2 Può rimborsare ai Cantoni le borse per la formazione e per il perfezionamento
professionali. 3 Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. 4 Può versare sussidi per favorire l’integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di
14 RS 142.20
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dimora; di regola, tali contributi sono versati soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alla copertura dei costi. 5 Può versare ai Cantoni un sussidio per il pagamento dei premi per le casse malati.
6 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31. 7 Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, ver- sare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizza- zioni internazionali. 8 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteg- gio dei sussidi.
Art. 92 Spese d’entrata e partenza 1 La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione. 2 Se tali persone sono indigenti, essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta o che l’hanno ritirata e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria. 3 Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’orga- nizzazione della partenza. 4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteg- gio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.
Art. 93 Aiuto al ritorno e reintegrazione 1 La Confederazione presta un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti: a. finanziamento integrale o parziale di progetti, in Svizzera, per il manteni- mento della capacità al ritorno; b. finanziamento integrale o parziale di progetti nel Paese d’origine o di prove- nienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione; c. in casi particolari, un sostegno finanziario per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo. 2 Ai fini dell’aiuto al ritorno e della reintegrazione, la Confederazione può collabo- rare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento. 3 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteg- gio dei sussidi.
Art. 94 Sussidi a istituzioni di soccorso 1 La Confederazione può versare sussidi per le spese amministrative a un’organizza- zione mantello delle istituzioni di soccorso autorizzate.
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2 Le istituzioni di soccorso autorizzate ricevono un indennizzo forfettario per la partecipazione all’audizione di cui all’articolo 30. 3 Il Consiglio federale fissa l’ammontare dei sussidi giusta il capoverso 1 e le somme forfettarie giusta il capoverso 2.
Art. 95 Vigilanza 1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto sulle sovvenzioni e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Essa può affidare tali compiti a terzi. 2 I destinatari di sussidi federali devono, su richiesta, mettere a disposizione degli organi incaricati della vigilanza finanziaria i documenti e giustificativi contabili ne- cessari, fornire le informazioni occorrenti nonché permettere l’accesso ai luoghi. Le violazioni di tale obbligo sono punite giusta l’articolo 40 della legge federale del 5 ottobre 199015 sugli aiuti finanziari e le indennità. 3 Il Controllo federale delle finanze vigila sulle questioni finanziarie legate all’asilo conformemente alla legge federale del 28 giugno 196716 sul Controllo delle finanze. Esso può effettuare sopralluoghi.
Capitolo 7: Trattamento di dati personali
Art. 96 Trattamento di dati personali Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l’Ufficio federale, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della pre- sente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di parti- colare protezione o profili della personalità conformemente all’articolo 3 lettere c e d della legge federale sulla protezione dei dati17.
Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza 1 È vietato comunicare allo Stato d’origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l’asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di prote- zione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. 2 A partire dal momento in cui una decisione d’allontanamento è eseguibile, l’auto- rità competente è autorizzata, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio neces- sari all’esecuzione della decisione, a prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di provenienza e a comunicare loro le generalità necessarie all’allesti- mento di tali documenti.
15 RS 616.1 16 RS 614.0 17 RS 235.1
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3 In vista dell’esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d’origine o di prove- nienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti: a. cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, cognomi e nomi dei genitori, ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d’origine o di pro- venienza; b. se del caso impronte digitali e fotografie; c. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell’interesse della persona interessata.
Art. 98 Comunicazione di dati personali a Stati terzi e a organizzazioni in- ternazionali 1 In vista dell’esecuzione della presente legge, l’Ufficio federale e le autorità di ri- corso sono autorizzati a comunicare dati personali alle autorità estere e alle organiz- zazioni internazionali incaricate di compiti in tale ambito, sempre che lo Stato o l’organizzazione internazionale in questione garantisca una protezione equivalente dei dati trasmessi.
2 Possono essere comunicati i dati seguenti:
a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità) della persona interessata e, se necessario, dei congiunti; b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità; c. altri dati necessari per accertare l’identità di una persona; d. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; e. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati; f. indicazione sull’eventuale deposito di una domanda d’asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore della decisione pre- sa).
Art. 99 Esame dattiloscopico 1 Sono prese impronte digitali e fotografie di ogni richiedente l’asilo e persona biso- gnosa di protezione. Il Consiglio federale definisce le eccezioni. 2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate in una banca dati senza le corri- spondenti generalità. 3 Il Dipartimento confronta tutte le nuove impronte digitali con quelle della banca dati dell’Ufficio federale e quelle della banca dati dell’Ufficio federale di polizia. 4 Se vi è concordanza tra le impronte digitali registrate dall’Ufficio federale e quelle dell’Ufficio federale di polizia, il Dipartimento ne informa entrambi nonché le auto- rità cantonali di polizia interessate, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso e numero di riferimento). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre in forma cifrata la data, il luogo e il motivo della registrazione delle impronte digitali.
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5 L’Ufficio federale utilizza queste indicazioni per:
a. verificare l’identità della persona interessata; b. verificare se la persona interessata ha già domandato asilo; c. verificare se esistono dati che confermano o contraddicono le dichiarazioni della persona interessata; d. verificare se esistono dati che indicano che la persona interessata non è de- gna di ottenere asilo; e. facilitare l’assistenza amministrativa alle autorità di polizia. 6 I dati personali comunicati secondo il capoverso 4 non possono essere resi noti all’estero senza il consenso del titolare della collezione di dati. È applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati18.
7 I dati sono distrutti:
a. se l’asilo è accordato; b. dieci anni al più tardi dopo il rifiuto, il ritiro o lo stralcio passati in giudicato di una domanda d’asilo o dopo una decisione di non entrata nel merito; c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera.
Art. 100 Sistema di registrazione 1 L’Ufficio federale e le autorità di ricorso tengono ciascuno un sistema di registra- zione automatizzato, allo scopo di: a. registrare i richiedenti l’asilo, i rifugiati, le persone bisognose di protezione, le persone ammesse provvisoriamente e gli apolidi; b. registrare ricorsi; c. organizzare in modo efficiente e razionale il lavoro; d. controllare la gestione; e. allestire le statistiche. 2 Sono rilevati e trattati nel sistema di registrazione automatizzato tutti i dati perso- nali necessari all’adempimento dei compiti definiti nel capoverso 1 e in particolare le indicazioni sull’appartenenza religiosa o etnica nonché le informazioni sulle pre- stazioni assistenziali ricevute, compreso il pagamento delle spese mediche. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sull’organizzazione e la ge- stione del sistema di registrazione automatizzato delle persone, sul catalogo dei dati da registrare, sull’accesso ai dati, sulle autorizzazioni di trattamento, sulla durata della conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
18 RS 235.1
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Art. 101 Comunicazione di dati registrati 1 L’Ufficio federale può permettere l’accesso con procedura di richiamo ai dati che ha memorizzato o che ha fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatiz- zato, nella misura in cui l’adempimento dei compiti legali lo esiga, alle seguenti au- torità: a. le autorità cantonali di polizia degli stranieri e d’assistenza per l’adempi- mento del mandato legale ai sensi della presente legge; b. le autorità federali responsabili della sicurezza interna e della polizia per l’identificazione delle persone nell’ambito d’inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa interna- zionale e del controllo delle registrazioni RIPOL in virtù dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 199519, nonché per la valutazione dell’indegnità e della violazione o dell’esposizione a pericolo della sicurezza interna o ester- na della Svizzera, conformemente all’articolo 53 della presente legge; c. l’Ufficio federale degli stranieri per l’adempimento dei compiti nell’ambito della LDDS20; d. la Commissione di ricorso per la trattazione dei ricorsi che le pervengono; e. il Servizio dei ricorsi del Dipartimento per la trattazione dei ricorsi che gli pervengono; f. i posti di frontiera per il controllo delle entrate illegali; g. il Coordinatore in materia di politica internazionale dei rifugiati del Dipar- timento federale degli affari esteri per l’adempimento dei suoi compiti in virtù della presente legge; h. il Controllo federale delle finanze per la vigilanza finanziaria; i. le autorità cantonali e comunali di polizia per i controlli in materia di polizia degli stranieri e per l’identificazione delle persone in occasione delle inchie- ste di polizia di sicurezza e di polizia criminale; k. gli uffici cantonali del lavoro per l’esame delle domande di permesso di la- voro per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione.
2 L’Ufficio federale può comunicare in altra maniera i dati che ha memorizzato o
fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato alle autorità o organiz- zazioni seguenti: a. l’Ufficio federale di statistica; i dati sono comunicati anonimizzati per l’al- lestimento delle statistiche, segnatamente per la statistica federale annuale dell’evoluzione demografica e per i censimenti; b. l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati per il coordinamento dei com- piti affidati dalla presente legge alle istituzioni di soccorso autorizzate;
19 RS 172.213.61 20 RS 142.20
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c. i terzi incaricati di gestire i conti di garanzia in virtù della presente legge per l’adempimento dei loro compiti. 3 È vietato comunicare all’estero dati personali, trasmessi in virtù dei capoversi 1 e 2, senza l’accordo del titolare della collezione dei dati. L’articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati21 si applica per analogia. 4 Di norma i dati di terzi non interessati non possono essere comunicati alle autorità citate nel capoverso 1; in ogni caso, quest’ultime non possono trattarli ulteriormente.
Art. 102 Sistema di informazione e di documentazione 1 L’Ufficio federale gestisce, in collaborazione con la Commissione di ricorso, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell’Ufficio federale e della Commissione di ricorso. Se necessario, è possi- bile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le gene- ralità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità. 2 Soltanto i collaboratori dell’Ufficio federale e della Commissione di ricorso hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezione e profili della personalità.
3 L’accesso mediante procedura di richiamo alle banche dati che contengono so-
prattutto informazioni tecniche provenienti da fonti pubbliche può essere accordato dietro richiesta a utenti esterni. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’accesso al sistema e la protezione dei dati personali che vi sono registrati.
Capitolo 8: Protezione giuridica Sezione 1: Procedura di ricorso a livello cantonale
Art. 103 1 I Cantoni prevedono almeno un’istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della presente legge e delle relative disposizioni d’ese- cuzione. 2 Il ricorso contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale, a meno che la presente legge non disponga altri- menti.
21 RS 235.1
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Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale
Art. 104 Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo 1 Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione di ricorso e stabilisce il loro statuto. Fissa le modalità d’organizzazione e può prevedere segnatamente l’istituzione di un servizio di picchetto per i casi urgenti. Può anche emanare pre- scrizioni procedurali, segnatamente sulla procedura orale, la notificazione orale di decisioni nonché la procedura sommaria. 2 La Commissione di ricorso decide nella formazione di tre giudici in merito ai ri- corsi, alle revisioni e alle domande conformemente all’articolo 24 della legge sulla procedura amministrativa22, che non rientrano nella competenza del giudice unico ai sensi dell’articolo 111 capoverso 2. 3 Se si tratta di giudicare una questione di principio o di risolvere una questione giu- ridica essenziale in deroga a una decisione anteriore, la Commissione delibera al completo. Essa decide a maggioranza dei voti dei membri; il voto del presidente della Commissione è determinante. La decisione è vincolante per la risoluzione della controversia. 4 Il presidente della commissione determina le misure organizzative necessarie al coordinamento della giurisprudenza.
Art. 105 Competenza 1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti: a. il rifiuto dell’asilo e la non entrata nel merito di una domanda d’asilo; b. il rifiuto della protezione provvisoria; è fatto salvo l’articolo 68 capoverso 2, a meno che non sia invocata la violazione del principio dell’unità della fa- miglia; c. l’allontanamento; d. la fine dell’asilo o della protezione provvisoria; e. l’abrogazione dell’ammissione provvisoria, ove una tale ammissione sia stata pronunciata in virtù dell’articolo 44 capoversi 2 e 3. 2 I Cantoni possono fare ricorso alla Commissione di ricorso se l’Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell’articolo 44 capoverso 5. 3 I ricorsi fondati sulle disposizioni del capitolo 7 sono retti dall’articolo 25 della legge federale sulla protezione dei dati23. 4 Il Dipartimento pronuncia definitivamente sugli altri ricorsi, a meno che non sia ammissibile un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
22 RS 172.021 23 RS 235.1
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Art. 106 nMotivi di ricorso
1 Il ricorrente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; c. l’inadeguatezza. 2 Per giudicare dell’inadeguatezza, la Commissione di ricorso è tenuta a rispettare le direttive e le istruzioni particolari del Consiglio federale.
Art. 107 nDecisioni incidentali impugnabili 1 Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1-3 e 18-
48 della presente legge nonché dell’articolo 22a LDDS24 possono essere impugnate
soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le deci- sioni prese in applicazione dell’articolo 27 capoverso 3. 2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono cau- sare un pregiudizio irreparabile: a. le misure cautelari; b. le decisioni con le quali si sospende la procedura, salvo quelle secondo l’articolo 69 capoverso 3. 3 Si possono anche impugnare con ricorso distinto le decisioni relative al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2).
Art. 108 Esame della decisione relativa al rifiuto dell’entrata in Svizzera e dell’assegnazione di un luogo di soggiorno presso aeroporti 1 Il ricorso contro la decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2) deve essere presentato prima della notifica della decisione di allontanamento di cui all’articolo 23 capoversi 1 e 3. 2 La Commissione di ricorso si pronuncia in merito al ricorso, generalmente in base agli atti, entro 48 ore.
Art. 109 nTermine di evasione dei ricorsi La Commissione di ricorso pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32-35 e 40 capoverso 1.
Art. 110 nTermini di procedura
1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni.
24 RS 142.20
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2 Il termine per produrre le prove è di sette giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano in Svizzera e di 30 giorni se si tratta di mezzi di prova che si trovano all’estero. Le perizie devono essere fornite entro 30 giorni. 3 Un ulteriore termine può essere accordato se il ricorrente o il suo rappresentante, segnatamente per ragioni di salute o infortunio, sono impediti d’agire entro il termi- ne fissato.
4 Per le procedure di cui all’articolo 108 i termini sono di 24 ore.
Art. 111 Procedura semplificata 1 Nel caso di ricorsi manifestamente infondati o dei ricorsi di cui all’articolo 108, si può rinunciare allo scambio di scritti.
2 I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:
a. stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto; b. non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili; c. decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera all’aeroporto e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto.
3 La decisione su ricorso è motivata sommariamente.
Art. 112 Effetto sospensivo ed esecuzione immediata 1 Se è stata ordinata l’esecuzione immediata dell’allontanamento, lo straniero può, entro 24 ore, presentare alla Commissione di ricorso un’istanza di ripristino dell’ef- fetto sospensivo. Lo straniero dev’essere informato sui suoi diritti. 2 La Commissione di ricorso decide entro 48 ore in merito all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo. 3 Fino alla decisione sull’istanza, il ricorrente può essere tenuto in stato di fermo dall’autorità competente, ma non oltre le 72 ore.
4 L’uso di rimedi di diritto o di mezzi d’impugnazione straordinari non sospende
l’esecuzione, a meno che l’autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.
Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva
Art. 113 Collaborazione internazionale La Confederazione partecipa all’armonizzazione a livello internazionale della politi- ca europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati al- l’estero. Essa sostiene l’attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Collabora segnatamente con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
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Art 114 Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva per le questioni dei rifu- giati.
Capitolo 10: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2
Art. 115 Delitti È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20i000 franchi, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale25 commina una pena più grave, chiunque: a. ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo; b. si sottrae totalmente o in parte all’obbligo di fornire garanzia conforme- mente all’articolo 86, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo; c. in qualità di datore di lavoro, deduce garanzie dal salario di un impiegato non usandole per lo scopo previsto.
Art. 116 Contravvenzioni È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque: a. viola l’obbligo d’informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un’informazione; b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o lo rende impos- sibile in qualsiasi altro modo.
Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un’azienda Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno sta- bilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo26.
Art. 118 Perseguimento penale Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
25 RS 311.0 26 RS 313.0
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Capitolo 11: Disposizioni finali
Art. 119 Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 120 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. la legge sull’asilo del 5 ottobre 197927; b. il decreto federale del 16 dicembre 199428 concernente provvedimenti di ri- sparmio nel settore dell’asilo e degli stranieri.
Art. 121 Disposizioni transitorie 1 Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuo- vo diritto. 2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stra- nieri ai sensi dell’attuale articolo 17 capoverso 2 diventano prive di oggetto. 3 La Commissione di ricorso e il Dipartimento restano competenti in merito alle pro- cedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il capoverso 2. 4 Con l’entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell’attuale articolo 14a capoverso 5 LDDS29 sottostanno alle di- sposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provviso- riamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall’articolo 74 capoversi 2 e 3. 5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 122 Rapporto con il decreto federale del 26 giugno 199830 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri Se il decreto federale del 26 giugno 1998 concernente misure urgenti nel settore dell’asilo e degli stranieri viene impugnato con referendum e respinto in votazione popolare, le seguenti disposizioni decadono:
27 RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587, 1994 1634 2876, 1995 146 1126, 1997 2394 4356, 1998 1582 28 RU 1994 2876 29 RS 142.20 30 RU 1998 1582. Questo articolo è senza oggetto a causa dell'accettazione di questo decreto federale nella votazione popolare del 13 giugno 1999.
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a. articolo 8 capoverso 4 (obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi); b. articolo 32 capoverso 2 lettera a (non entrata nel merito in caso di mancata consegna di documenti di viaggio o d’identità); c. articolo 33 (non entrata nel merito in caso di deposito ulteriore abusivo di una domanda d’asilo); d. articolo 32 capoverso 2 lettera b (non entrata nel merito in caso di inganno sull’identità); in questo caso il testo dell’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione conforme al numero I del decreto federale del 22 giugno 199031 concernente la procedura d’asilo sostituisce la disposizione prevista dall’articolo 32 ca- poverso 2 lettera b; e e. articolo 45 capoverso 2 (esecuzione immediata in caso di decisione di non entrata nel merito); in questo caso il testo dell’articolo 17a capoverso 2 nella versione conforme al numero II della legge federale del 18 marzo 199432 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sostituisce l’articolo 45 capo- verso 2, previo adeguamento dei rinvii agli articoli ivi citati.
Art. 123 Referendum ed entrata in vigore
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
0508
31 RU 1990 938 32 RU 1995 146 151 33 FF 1999 6237
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Allegato
Modifica del diritto in vigore
1. La legge federale del 26 marzo 193134 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:
Art. 14a cpv. 2-6 2 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o essere allontanato né verso il Paese d’origine o di provenienza, né verso un Paese terzo. 3 L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero ver- so il Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni di diritto internazionale. 4 L’esecuzione non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo stra- niero un’esposizione concreta a pericolo. 4bis Se l’esecuzione dell’allontanamento espone il richiedente l’asilo a una grave si- tuazione personale ai sensi dell’articolo 44 capoverso 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 199835, l’Ufficio federale dei rifugiati può deciderne l’ammissione provviso- ria.
5 Abrogato
6 I capoversi 4 e 4bis non sono applicabili se lo straniero allontanato o espulso ha messo in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici o li compromette in maniera grave.
Art. 14b cpv. 2bis-4 2bis L’ammissione provvisoria ai sensi dell’articolo 14a capoverso 4bis può essere abrogata se lo straniero non si trova più in una grave situazione personale come de- finita all’articolo 44 capoverso 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 199836 o se sono dati motivi ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere a o b.
3 Abrogato
4 L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno da parte della Confederazione sono retti dagli articoli 92 e 93 della legge sull’asilo, sempre che si applichino ai richiedenti l’asilo.
Art. 14c 1 Fatto salvo l’articolo 14b capoversi 2 e 2bis, l’ammissione provvisoria può essere pronunciata per dodici mesi. Il Cantone di dimora ne prolunga la durata, di norma, di dodici mesi ogni volta.
34 RS 142.20; RU 1999 1111 35 RS 142.31; RU 1999 2262 36 RS 142.31; RU 1999 2262
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2 Lo straniero ammesso a titolo provvisorio può scegliere liberamente il luogo di dimora nel territorio dell’attuale Cantone di dimora o del Cantone di assegnazione.37 3 Le autorità cantonali autorizzano lo straniero a esercitare un’attività lucrativa di- pendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano. 4 Fissazione, versamento e conteggio delle prestazioni assistenziali sono retti dal diritto cantonale. Il capitolo 5 della legge sull’asilo del 26 giugno 199838 si applica per analogia. L’assistenza ai rifugiati ammessi provvisoriamente è retta dalle dispo- sizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull’asilo applicabili ai rifugiati. 5 Per ogni straniero ammesso provvisoriamente, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria prevista dall’articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge sull’asilo. L’obbligo di rimborsare le spese sorge al momento della presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 14b capoverso 1 o dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1 e dura fino alla data fissata dall’Ufficio fede- rale dei rifugiati per l’abrogazione dell’ammissione provvisoria. 6 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono obbligati a fornire garanzie per il rimborso delle spese d’assistenza, procedura, partenza ed esecuzione. Gli articoli 85- 87 e le disposizioni del capitolo 10 della legge sull’asilo si applicano per analogia.
Art. 20 cpv. 1 lett. b
1 Sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia:
b. le decisioni dell’Ufficio federale dei rifugiati sull’ammissione provvisoria di stranieri; fanno eccezione le decisioni prese in virtù dell’articolo 44 capo- versi 2 e 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 199839.
2.nLa legge federale del 24 giugno 197740 sull’assistenza è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 3 L’assistenza degli Svizzeri all’estero è retta dalla legge federale del 21 marzo
197341 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero; quella dei richiedenti l’asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari42 della Confede- razione.
37 Il testo della nota a piè di pagina (vedi FF 1998 2826) cade in quanto non è stato richiesto un referendum contro la ivi citata modifica della LDDS del 26 giugno 1998. 38 RS 142.31; RU 1999 2262 39 RS 142.31; RU 1999 2262 40 RS 851.1 41 RS 852.1
42 Cfr. RS 142.31, 855.1
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3.nIl decreto federale del 27 aprile 197243 che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi è modificato come segue:
Articolo unico cpv. 3 3 L’assistenza degli apolidi ai quali s’applica la convenzione è regolata dalle dispo-
sizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull’asilo del 26 giugno 199844 relative all’assistenza fornita ai rifugiati.
43 RS 855.1 44 RS 142.31; RU 1999 2262
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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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