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AS 1999 2446

Ordinanza concernente il trasferimento di servizi del Ministero pubblico della Confederazione all'Ufficio federale di polizia

Ordinanza concernente il trasferimento di servizi del Ministero pubblico della Confederazione all’Ufficio federale di polizia

del 18 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 64 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)1, ordina:

Art. 1 Oggetto La Polizia federale svizzera, il Servizio di sicurezza dell’amministrazione federale nonché i Servizi centrali del Ministero pubblico della Confederazione sono trasferiti all’Ufficio federale di polizia a partire dal 1° settembre 1999.

Art. 2 Deroghe a disposizioni organizzative di altre leggi Il trasferimento dei tre servizi comporta una deroga alle seguenti disposizioni orga- nizzative contenute in leggi federali: a. assegnazione del personale necessario al Ministero pubblico della Confede- razione perché possa assicurare il servizio delle inchieste e delle informazio- ni giusta l’articolo 17 capoverso 3 della legge federale sulla procedura pe- b. competenza del Ministero pubblico della Confederazione di dirigere l’uffi- cio centrale per la repressione della pornografia giusta l’articolo 358 del Co- dice penale3; c. competenza del Ministero pubblico della Confederazione di dirigere l’uffi- cio centrale incaricato della repressione di infrazioni alla legislazione sul- l’energia nucleare giusta l’articolo 37 capoverso 1bis della legge federale del 23 dicembre 19594 sull’energia nucleare; d. competenza del Ministero pubblico della Confederazione di dirigere l’uffi- cio centrale per la repressione di reati commessi con esplosivi, nonché di adempiere compiti di polizia di sicurezza nell’ambito della legislazione sugli esplosivi giusta l’articolo 33 della legge federale del 25 marzo 19775 sugli esplosivi;

RS 172.213.2

2446 1999-4852

Trasferimento di servizi del Ministero pubblico della Confederazione RU 1999

e. competenza del Ministero pubblico della Confederazione di assicurare il funzionamento del servizio d’informazione nell’ambito del controllo dei be- ni utilizzabili a fini civili e militari e deii beni militari speciali secondo l’ar- ticolo 21 della legge federale del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego.

Art. 3 Diritti e doveri 1 Con il trasferimento dei tre servizi, sono pure trasferiti i pertinenti compiti previsti dalla legge nonché i relativi diritti e doveri, segnatamente per quanto concerne l’uti- lizzazione di sistemi d’informazione e lo scambio di dati personali con altri servizi. 2 Le autorizzazioni d’accesso, attualmente in vigore, ai sistemi d’informazione non possono essere estese.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999 e si applica fino all’entrata in vigore delle pertinenti norme di legge giusta l’articolo 64 LOGA.

18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

6 RS 946.202

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