AS 1999 303
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della nuova legge sull’agricoltura
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero
Art. 1 cpv. 4 4 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso- nale sono esenti dal permesso.
2. Ordinanza del 6 luglio 19832 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di riso commestibile
Art. 1 cpv. 4 4 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso- nale sono esenti dal permesso.
3. Ordinanza del 6 luglio 19833 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili, delle materie prime e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione
Ingresso visti gli articoli 8, 27, 52 e 55 della legge federale sull’approvvigionamento econo- mico del Paese4,
Art. 1 cpv. 4 e 5 4 Fino a 20 chili lordi o 20 litri di merci, l’importazione è esente dal permesso. 5 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso- nale sono esenti dal permesso.
1998-0194 303
Modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della nuova legge RU 1999
4. Ordinanza del 6 luglio 19835 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di caffé
Art. 1 cpv. 4 4 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso- nale sono esenti dal permesso.
5. Ordinanza del 6 luglio 19836 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cacao in grani e di burro di cacao
Art. 1 cpv. 4 4 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso- nale sono esenti dal permesso.
6. Ordinanza del 6 luglio 19837 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di sementi e di vecce da semina
Art. 1 cpv. 4 4 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso- nale sono esenti dal permesso.
7. Ordinanza del 18 ottobre 19958 concernente il calcolo degli elementi mobili
applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati
Art. 6 lett. d Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: d. per le patate fresche: il prezzo medio calcolato dall’Ufficio federale dell’agri- coltura per le patate indigene, non assortite e destinate alla fabbricazione di fa- rina di patate per l’alimentazione umana;
8. Ordinanza del 1° marzo 19959 sulle derrate alimentari
Art. 367 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
1 I vini sono suddivisi in tre categorie:
5 RS 531.215.14 6 RS 531.215.15 7 RS 531.215.21 8 RS 632.111.722 9 RS 817.02
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a. categoria 1: vini con denominazione di origine o denominazione di origine controllata; 2 Per la produzione di vini svizzeri devono essere utilizzati i mosti d’uva corrispon- denti a queste categorie, conformemente all’aticolo 64 capoverso 1 della legge sul- l’agricoltura10.
Art. 372 cpv. 2 2 L’etichetta principale del vino della categoria 2 deve recare la denominazione spe- cifica «vino da tavola». La denominazione può essere completata con l’indicazione del colore del vino. La denominazione specifica «nostrano», completata con l’indi- cazione della provenienza geografica, è anche ammessa se la produzione d’uva è soggetta ad una limitazione di quantità in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 dell’or- dinanza del 7 dicembre 199811 sul vino.
9. Ordinanza del 28 maggio 199712 sul controllo del commercio dei vini
Ingresso visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso 3 della legge sull’agricoltura13,
Art. 1 cpv. 3 3 Per commercio dei vini si intendono le operazioni e per vino i prodotti vitivinicoli giusta l’articolo 67 capoverso 2 della legge sull’agricoltura.
Art. 9 lett. c La Direzione in particolare: c. sporge denuncia al Cantone competente in caso di delitto giusta l’articolo 172 capoverso 1 della legge sull’agricoltura;
Art. 9a Emolumenti La Direzione può riscuotere emolumenti per la propria attività.
10. Ordinanza del 28 maggio 199714 sulla protezione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 16 della legge sull’agricoltura15; 10 RS 910.1; RU 1998 3033 11 RS 916.40; RU 1999 86 12 RS 817.421 13 RS 910.1; RU 1998 3033 14 RS 910.12 15 RS 910.1; RU 1998 3033
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Art. 7 lett. e c. Concerne solo il testo tedesco e. la designazione di uno o più organismi di certificazione;
Art. 15 Abrogato
Art. 18 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.
Art. 25 Concerne solo il testo francese
Allegato Abrogato
11. Ordinanza del 13 dicembre 199316 concernente la formazione professionale
agricola
Ingresso visti gli articoli 128 capoverso 6, 132 capoverso 3, 134 capoverso 3, 137 capoverso 1, 138 capoverso 2 e 177 della legge sull’agricoltura17;
Art. 2 Competenza Sempreché la legge sull’agricoltura o la presente ordinanza non li riservi al Diparti- mento federale dell’economia (Dipartimento) o al Consiglio federale, l’esecuzione dei compiti assegnati alla Confederazione spetta: a. all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) per quanto concerne i compiti giusta gli articoli 3 capoverso 1 lettera d, 44, 45, 46, 54 e 55; b. all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia per quan- to concerne tutti gli altri compiti.
Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva 1 Gli organi responsabili della formazione professionale, oltre a quanto stabilito nel- l’articolo 119 della legge sull’agricoltura, sono incaricati di: ...
Titolo prima dell’art. 27a
16 RS 915.1 17 RS 910.1; RU 1998 3003
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Sezione 4: Formazione empirica
La formazione empirica è disciplinata dagli articoli 40-42 dell’ordinanza del 7 no- vembre 197918 sulla formazione professionale.
Art. 43 titolo, cpv. 1 e 2 frase introduttiva, nonché cpv. 3, 4 e 6 Scuole dei tecnici 1 Le scuole dei tecnici preparano gli studenti ad assumere compiti tecnici difficili o funzioni dirigenziali nel campo della produzione e dei servizi nell’agricoltura o in settori affini, approfondendo la formazione professionale, nonché promuovendo la formazione generale. 2 La formazione di tecnici comprende segnatamente i seguenti indirizzi di studio: ...
3 Abrogato
4 Il riconoscimento, le materie d’insegnamento, la durata degli studi, il materiale di- dattico, le esigenze cui devono adempiere gli insegnanti, le condizioni di ammissio- ne e di promozione, nonché l’esame finale sono disciplinati dalle disposizioni del Dipartimento concernenti le condizioni minime di riconoscimento delle scuole dei tecnici.
6 Abrogato
Art. 50 titolo e cpv. 2 Esigenze cui devono adempiere gli insegnanti delle scuole dei tecnici
2 Abrogato
Capitolo 7: Ricerca nel campo della formazione professionale (art. 56) Abrogato
Art. 63 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 3 lett. b, frase introduttiva 1 L’aliquota dei contributi espressa in percentuale delle spese computabili ammonta al: c. 50 per cento per le scuole dei tecnici.
2 Sono computabili:
c. Abrogata 3 Gli stipendi degli insegnanti sono computati integralmente se durante tutto l’anno essi impartiscono almeno il seguente numero di ore lezioni settimanali: b. scuole dei tecnici: ...
Art. 65 cpv. 1 lett. b 1 L’aliquota del contributo espressa in percentuale delle spese computabili ammonta al:
18 RS 412.101
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b. 40-65 per cento per le spese nella regione di montagna in virtù del catasto della produzione animale e nella zona d’allevamento attigua;
Art. 68 Abrogato
12. Ordinanza generale del 16 giugno 198619 concernente la legge sui cereali
Ingresso visti gli articoli 16ter, 43 e 68 capoverso 1 della legge del 20 marzo 195920 sui ce- reali; visto l’articolo 24 capoverso 1 della legge sull’agricoltura21,
Art. 40 Abrogato
Art. 71 cpv. 6 6 La procedura relativa alle importazioni sottostà alle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza generale del 7 dicembre 199822 sulle importazioni agricole.
Art. 72 cpv. 1 1 Le aliquote di dazio sono determinate nell’appendice 1, parte 1a, «tariffa d’impor- tazione» della tariffa generale23 o nell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre
199824 sulle importazioni agricole.
Art. 75 cpv. 2 e 5 2 Chi desidera importare cereali panificabili necessita di un permesso generale d’im- portazione dell’Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di ce- reali (USSOC), che opera su mandato dell’Ufficio federale dell’agricoltura. La du- rata di validità del permesso generale è illimitata. La procedura relativa al permesso d’importazione sottostà inoltre alle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199825 sulle importazioni agricole. 5 Per il resto si applicano gli articoli 1-9, 22 e 33 dell’ordinanza del 7 dicembre
1998 sulle importazioni agricole.
Abrogato 19 RS 916.111.01 20 RS 916.111.0 21 RS 910.1; RU 1998 3033 22 RS 916.01; RU 1998 3125
23 RS 632.10, allegato
24 RS 916.01; RU 1998 3125 25 RS 916.01; RU 1998 3125
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1 I contingenti doganali sono determinati nell’appendice 2 «contingenti doganali» della tariffa generale26 o nell’allegato 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 199827 sulle importazioni agricole.
Abrogate
13. Ordinanza del 26 gennaio 199428 sui prodotti per il trattamento delle piante
Ingresso visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161 e 177 della legge sul- l’agricoltura29,
14. Ordinanza del 26 gennaio 199430 sui concimi
Ingresso visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161 e 177 della legge sull’agricoltura31; visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 198332 sulla protezione dell’ambiente; visti gli articoli 9 e 27 della legge del 24 gennaio 199133 sulla protezione delle ac- que,
Art. 19 cpv. 2 2 Se le indicazioni fornite in merito ad un concime sono inesatte o incomplete o non menzionano particolarità del prodotto e possono di conseguenza ingannare gli ac- quirenti circa la natura, la composizione, il contenuto o l’utilizzazione di un conci- me, la Stazione può rettificare queste indicazioni conformemente all’articolo 165 della legge sull’agricoltura.
Art. 23 cpv. 3 3 La Stazione riscuote per i suoi interventi le tasse fissate nell’ordinanza del 17 giu- gno 199634 concernente gli emolumenti delle stazioni federali di ricerche agrarie.
26 RS 632.10, allegato
27 RS 916.01; RU 1998 3125 28 RS 916.161 29 RS 910.1; RU 1998 3033 30 RS 916.171 31 RS 910.1; RU 1998 3033 32 RS 814.01 33 RS 814.20 34 RS 426.19
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15. Ordinanza del 5 marzo 196235 sulla protezione dei vegetali
Ingresso visti gli articoli 149 capoverso 9, 152, 153 e 177 della legge sull’agricoltura36; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 197437 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali,
Art. 10 Nuovi fitofagi e malattie All’apparire di nuovi fitofagi o malattie particolarmente pericolosi, l’Ufficio federale dell’agricoltura può ordinare misure preventive prima che sia dichiarata obbligatoria la lotta secondo l’articolo 153 della legge sull’agricoltura. I servizi fitosanitari can- tonali sono obbligati a collaborare. Le istruzioni di carattere obbligatorio generale dell’Ufficio federale dell’agricoltura devono essere sottoposte il più presto possibile all’aprovazione del Consiglio federale.
Art. 26 cpv. 2 Abrogato
Art. 27 cpv. 3 3 Vi è una situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 155 della legge sull’agricoltura in particolare quando si manifestano nuovi fitofagi o nuove malattie dei vegetali.
Art. 40 cpv. 2 e 41 Abrogati
16. Decreto del Consiglio federale del 5 marzo 196238 concernente la lotta contro la rogna nera e il nematode delle patate
Ingresso visti gli articoli 149 capoverso 2, 153 e 177 della legge sull’agricoltura39,
Art. 13 Abrogato
Art. 15 Esecuzione Ove il presente decreto non disponga altrimenti, l’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricata di eseguirlo.
35 RS 916.20 36 RS 910.1; RU 1998 3033 37 RS 611.010 38 RS 916.21 39 RS 910.1; RU 1998 3033
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17. Ordinanza del 28 aprile 198240 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo
Ingresso visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153 e 177 della legge sull’agricoltura41,
Art. 19 cpv. 3 3 Il Dipartimento emana direttive per la determinazione delle indennità versate giu- sta l’articolo 156 capoverso 2 della legge sull’agricoltura per danni all’interno del Paese.
Art. 20 e 21 Abrogati
18. Ordinanza del 26 gennaio 199442 concernente la produzione e la messa
in commercio degli alimenti per animali
Ingresso, primo comma visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161 e 177 della legge sull’agricoltura43;
Titolo prima dell’art. 28 Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 28a Disposizione transitoria Gli stimolatori antimicrobici volti ad aumentare le prestazioni dell’animale autoriz- zati secondo il diritto previgente possono essere messi in commercio e utilizzati fino al 30 giugno 1999.
19. Ordinanza del 20 aprile 198844 concernente l’importazione, il transito
e l’esportazione di animali e prodotti animali
Ingresso, inserire dopo il terzo comma visto l’articolo 146 della legge sull’agricoltura45,
Art. 26a Certificato genealogico e d’allevamento Tutti gli animali d’allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell’importazione definitiva, da un certifi- 40 RS 916.22 41 RS 910.1; RU 1998 3033 42 RS 916.307 43 RS 910.1; RU 1998 3033 44 RS 916.443.11 45 RS 910.1; RU 1998 3033
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cato genealogico e d’allevamento conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 199846 concernente l’allevamento di animali.
Art. 49a Certificato genealogico e d’allevamento Il seme, gli ovuli non fecondati e gli embrioni di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell’importazione, da un certificato genealogico e d’allevamento conformemente all’articolo 21 o 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 199847 concernente l’allevamento di animali.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
46 RS 916.310; RU 1999 95 47 RS 916.310; RU 1999 95
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