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AS 1999 3496

Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2000

Ordinanza sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2000

dell’8 dicembre 1999

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli ac- quisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2000 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobi- listici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di tra- sporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 13 novembre 19982 sull’adeguamento dei valori soglia degli acqui- sti pubblici per il 1999 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

8 dicembre 1999 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

RS 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 1999 1

3496 1999-6173