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AS 1999 599

Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni

Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni

Modifica del 9 novembre 1998

Approvata dal Consiglio federale il 14 dicembre 1998

La Commissione delle comunicazioni ordina:

I Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione delle comunica- zioni è modificato come segue:

Art. 12 cpv. 3

3 A meno che un membro non richieda una riunione, essa può prendere decisioni

mediante circolazione degli atti.

Art. 13 Decisioni incidentali 1 Il presidente o il vicepresidente può, unitamente a un altro membro della Commis- sione, pronunciare decisioni incidentali.

2 L’Ufficio federale prepara la relativa proposta.

3 Le decisioni incidentali devono essere pronunciate in tempi brevi. Gli altri membri della Commissione devono essere immediatamente informati delle decisioni adotta- te.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.

9 novembre 1998 In nome della Commissione federale delle comunicazioni Il presidente: Caccia

1048

1 RS 784.101.115

1998-0249 599