AS 1999 599
Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni
Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni
Modifica del 9 novembre 1998
Approvata dal Consiglio federale il 14 dicembre 1998
La Commissione delle comunicazioni ordina:
I Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione delle comunica- zioni è modificato come segue:
Art. 12 cpv. 3
3 A meno che un membro non richieda una riunione, essa può prendere decisioni
mediante circolazione degli atti.
Art. 13 Decisioni incidentali 1 Il presidente o il vicepresidente può, unitamente a un altro membro della Commis- sione, pronunciare decisioni incidentali.
2 L’Ufficio federale prepara la relativa proposta.
3 Le decisioni incidentali devono essere pronunciate in tempi brevi. Gli altri membri della Commissione devono essere immediatamente informati delle decisioni adotta- te.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.
9 novembre 1998 In nome della Commissione federale delle comunicazioni
Il presidente: Caccia
1048
1 RS 784.101.115
1998-0249 599