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AS 1999 604

Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Sezione 3: Aliquota della tassa

Art. 7 L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV. Viene in- trodotta progressivamente nel modo seguente: a. dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002: 2 franchi; b. dal 1° gennaio 2003: 3 franchi.

Art. 10 cpv. 1 1 Chi rivendica l’esenzione dalla tassa ai sensi dell’articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un’autorizzazione per l’acquisto di COV tempora- neamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.

Art. 13 cpv. 1 e 5 1 I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, non- ché le persone che esercitano un commercio all’ingrosso di COV e possiedono un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il quindici del mese che segue il sorgere del credito fiscale. 5 Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pa- gare un interesse di mora sulla tassa dovuta.

1 RS 814.018

604 1998-0288

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 1999

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 7: Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)

Art. 21 Autorizzazione 1 La Direzione generale delle dogane può accordare un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che si impegnano: a. a impiegare o trattare in modo che non possano pervenire nell’ambiente com- plessivamente almeno 200 t di COV all’anno, oppure b. ad esportare complessivamente almeno 200 t di COV all’anno. 2 L’autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commer- cio all’ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 200 t di COV quali scorte di magazzino. 3 La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono esse- re depositate presso la Direzione generale delle dogane.

Art. 22 cpv. 4

4 I documenti relativi alla procedura per l’acquisto di COV temporaneamente non

gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall’inoltro del bilancio dei COV.

Art. 23 cpv. 1, quarto periodo

1 ... La distribuzione del prodotto degli anni 2000 e 2001 avviene nel 2002.

Art. 25 cpv. 2 2 La tassa d’incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III Modifica di altre disposizioni del diritto federale L’ordinanza del 12 novembre 19972 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento “extra leggero” con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento è modificata come segue:

2 RS 814.019

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 1999

Art. 4 cpv. 1, terzo e quarto periodo 1 ... La distribuzione del prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre compresi gli interessi, avviene l’anno successivo. La distribuzione del prodotto degli anni 1998-2001 avviene nel 2002.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 1999

Allegato 1 (art. 2 lett. a)

2. Punto d’ebollizione tra 150°C e 240°C

N. di tariffa COV N.-CAS P.eb./[°C]

2905.3100 Abrogato

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 1999

Allegato 2 (art. 2 lett. b )

N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti

2711. Gas naturale e altri idrocarburi gassosi:

– liquefatti: – – altri

1990 – – – altri

3208. Pitture e vernici a base di ...

...

9000 Concerne soltanto il testo tedesco

3212. Pigmenti ...

...

9000 Concerne soltanto il testo tedesco

3817. Alchilbenzeni in miscele e ...

...

2010 Abrogato

3824. Leganti preparati per ...

...

9030 Abrogato

3902. Polimeri ...

...

9090 – – altri

3909. Resine amminiche ...

...

4090 Abrogato