Lexipedia

AS 1999 649

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 26 settembre 1996 Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 maggio 1997

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone, detti qui di seguito «Parti contraenti» animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Scopo Il presente Accordo si prefigge di promuovere e di proteggere gli investimenti ef- fettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente.

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1).Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione di analoga natura; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commer- cio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) le concessioni conferite per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti con- feriti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

RS 0.975.252.0

1 Dal testo originale francese (RO 1999 649)

1998-0384 649

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

Una modifica della forma d’investimento degli averi non osta alla qualifica d’inve- stimento. (2).Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, ha la cittadinanza della medesima; (b) ogni persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che effettua importanti operazioni com- merciali sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) ogni persona giuridica che non è costituita conformemente alla legislazione di detta Parte contraente: (i) qualora oltre il 50 per cento del suo capitale sociale appartenga in pro- prietà integrale a persone di questa Parte contraente; o (ii) qualora persone di questa Parte contraente abbiano la capacità di nominare una maggioranza degli amministratori o siano abilitate altrimenti per di- ritto a dirigere le sue operazioni. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le ri- munerazioni. (4).Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente per quanto lo Stato in questione possa esercitare diritti sovrani o una giurisdizione con- formemente al diritto internazionale.

Articolo 3 Promozione, ammissione (1).Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti ef- fettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2).Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.

Articolo 4 Protezione, trattamento (1).Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la ge- stione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le au- torizzazioni di cui all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo. (2).Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da suoi propri investitori o di

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più fa- vorevole. (3) Se una Parte contraente accorda particolari vantaggi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale, di un mercato comune o di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è obbligata ad accordare tali vantaggi agli investitori dell’altra Parte contraente. Questo si applica ugualmente ai vantaggi speciali che le ex Repubbliche di Iugoslavia si accordano reciprocamente nell’ambito della loro cooperazione eco- nomica.

Articolo 5 Espropriazione, indennizzo (1).Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, o qualsiasi provvedimento analogo o equi- valente nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali provvedimenti non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un in- dennizzo effettivo e adeguato. L’indennizzo ammonta al valore di mercato dell’inve- stimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione sia intrapresa o diventi di pubblico dominio, fermo restando che il primo di questi eventi è determi- nante. L’importo dell’indennizzo, compreso l’interesse calcolato sulla base annuale LIBOR, è liquidato in una moneta convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2).Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione .

Articolo 6 Libero trasferimento (1).Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, dei pagamenti re- lativi agli investimenti, segnatamente: (a) i redditi; (b) i rimborsi di prestiti; (c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 2 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo svi- luppo degli investimenti; (f) il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori; (g) l’indennizzo di cui all’articolo 5 del presente Accordo.

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

(2) Un trasferimento è considerato effettuato senza indugio se ha luogo entro il ter- mine normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Det- to termine decorre dal giorno della presentazione della domanda di trasferimento e non può in nessun caso eccedere due mesi.

Articolo 7 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi re- golamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia, non è applicabile alle controversie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 8 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dall’altra Parte contraente.

Articolo 9 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’al- tra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Articolo 10 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione in via amichevole alle controversie in merito agli inve- stimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro un termine di sei mesi a decorrere dalla richiesta di composizione, l’investitore può sottoporre la con- troversia: (a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (detta qui di seguito «Convenzione»), aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652; o (b) a un tribunale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti in causa, è stabi- lito secondo le Norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). (3) Ciascuna Parte contraente acconsente di sottoporre qualsiasi controversia in me- rito agli investimenti alla conciliazione o all’arbitrato internazionale. (4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un

2 RS 0.975.2 (RU 1968 938)

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno su- bìto. (5).Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigo- re sul territorio di una Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata società di quest’ultima conformemente all’articolo 25 (2) lettera (b) della Convenzione. (6) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta al Centro, salvo che l’altra Parte non si conformi alla senten- za arbitrale.

Articolo 11 Controversie tra Parti contraenti (1).Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2).Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3).Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia. (4).Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5).Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se que- st’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6).Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7).Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Articolo 12 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.

Articolo 13 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reci- procamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; rimane in vigore per un periodo di dieci

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

anni. Se non è denunziato per scritto dodici mesi prima della scadenza di questo ter- mine, è considerato rinnovato alle stesse condizioni per un periodo di dieci anni e così di seguito. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-12 si applicano ancora per un periodi di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.

Fatto a Berna, il 26 settembre 1996, in doppio esemplare, nelle lingue francese, ma- cedone e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo Macedone: Franz Blankart Srgjan Kerim

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti | Lexipedia | Lexipedia