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AS 1999 754

Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 94 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (LFerr); visto l’articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna; visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19173 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese; visto l’articolo 48 della legge federale del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’am- biente; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19745 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni di servizio delle autorità di concessione, di vigilanza e amministrative nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, funicolari, funivie, ascensori, slittovie e mezzi di trasporto simili.

2 Disciplina anche gli emolumenti per le prestazioni fornite nell’esecuzione dei

trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

1 L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione secondo l’articolo 1. Le

spese sono calcolate separatamente ma riscosse, di regola, insieme all’emolumento.

2 Se per una prestazione l’emolumento è dovuto da più persone, queste rispondono

solidalmente.

RS 742.102

754 1998-0220

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 1999

3I terzi che senza averla avviata sono parte in una procedura amministrativa possono essere obbligati a pagare un congruo emolumento qualora avanzino pretese irrilevanti oppure palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo.

Art. 3 Esenzione dagli emolumenti 1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione sono esentate dagli emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore.

2 Le autorità cantonali e comunali non devono pagare emolumenti se chiedono

prestazioni a proprio favore. Gli emolumenti sono invece dovuti quando le stesse chiedono una concessione o un’autorizzazione federale oppure rendono necessaria una prestazione in qualità di titolari di una tale concessione o autorizzazione. 3 Le imprese che eseguono progetti di costruzione su mandato della Confederazione o che prestano servizi per conto della Confederazione possono essere esentate dall’obbligo di versare gli emolumenti.

4 Gli emolumenti di privativa non sono riscossi per offerte che beneficiano di

indennità statali o che sono contenute nel progetto Ferrovia 2000.

Art. 4 Tipi di emolumenti Nella presente ordinanza s’intendono per: a. Emolumenti per concessioni o autorizzazioni:

1. L’emolumento di base: emolumento per l’esame delle domande di rilascio,

rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un’autorizza- zione, come pure di proroga dei termini fissati in una concessione o in un’autorizzazione;

2. L’emolumento di privativa: l’emolumento per il diritto di trasporto

rilasciato, rinnovato o esteso tramite una concessione o un’autorizzazione; b. Emolumenti di vigilanza:

1. L’emolumento per approvazione di piani: l’emolumento per l’esame e

l’approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l’omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;

2. L’emolumento per autorizzazione d’esercizio: l’emolumento per la prova e il

collaudo nonché il rilascio e la modifica dell’autorizzazione d’esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l’autoriz- zazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;

3. L’emolumento annuale per controlli: l’emolumento forfettario riscosso

annualmente per le ispezioni ed i controlli periodici, tecnici e d’esercizio, di costruzioni, impianti e veicoli delle imprese di trasporto ferroviarie, di navigazione e di trasporto a fune in concessione, come pure di costruzioni ed impianti delle imprese filoviarie in concessione;

4. L’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli

periodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione;

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c. Emolumenti amministrativi particolari: gli emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti.

Art. 5 Spese Sono considerate spese i costi supplementari in relazione con una singola prestazione, in particolare: a. gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 19966 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari; b. i costi per l’assunzione delle prove, esami speciali, perizie scientifiche o per l’ottenimento della documentazione o del materiale; c. le spese di porto, telefono, telegrafo, telescrivente o telecopiatrice, nonché le spese bancarie e postali; d. le spese di trasferta e di trasporto; e. i costi per lavori eseguiti da terzi; f. la consegna di riproduzioni, fotocopie incluse.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se è stabilito un margine, l’emolumento è di massima calcolato secondo il tempo impiegato. 2 L’emolumento di privativa è calcolato per tutta la durata di validità del diritto di trasporto concesso, sulla base delle aliquote annuali fissate. Per periodi inferiori a sei mesi si applica la metà dell’aliquota annuale, per periodi superiori a sei mesi si applica l’aliquota intera.

Art. 7 Emolumenti secondo il tempo impiegato L’emolumento secondo il tempo impiegato ammonta a 100-200 franchi per ogni ora di lavoro. All’occorrenza, l’aliquota calcolata può essere aumentata o ridotta in funzione degli interessi e dei benefici dell’assoggettato come pure dell’interesse pubblico.

Art. 8 Supplemento di emolumento Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell’assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.

Art. 9 Riduzione o condono di emolumenti 1 L’Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti se vi sono importanti motivi o se l’entità del lavoro è irrilevante.

6 RS 172.311

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2 La Confederazione può condonare gli emolumenti integralmente o parzialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale.

3 Di regola, non sono riscossi emolumenti per l’approvazione di atti normativi

cantonali, per la concessione di contributi finanziari come pure per la trattazione di questioni riguardanti il personale della Confederazione.

Art. 10 Preventivo 1 Su richiesta, l’assoggettato è informato sugli emolumenti e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto. 2 Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emolumenti e le spese presumibili.

3 Queste informazioni sono fornite gratuitamente.

Art. 11 Riscossione degli emolumenti 1 L’Ufficio federale riscuote, di regola, gli emolumenti immediatamente dopo aver fornito la prestazione. 2 Può essere richiesto un anticipo sugli emolumenti qualora ciò sia giustificato da particolari circostanze, segnatamente quando l’assoggettato risiede all’estero oppure è in mora con il pagamento di precedenti emolumenti. La prestazione non è fornita se l’anticipo non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate. 3 L’emolumento annuale per controlli è riscosso, per l’anno corrente, entro il 30 giugno.

4 Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi contro rimborso.

Art. 12 Rimborso degli emolumenti

1 Gli anticipi versati sugli emolumenti sono rimborsati:

a. per l’importo che supera le spese dell’Ufficio federale, quando l’assoggettato ritira la sua domanda prima della decisione; l’emolumento di privativa è, in tal caso, rimborsato integralmente; b. per l’ammontare che supera l’emolumento fissato; c. per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confederazione assume la costruzione e l’esercizio.

2 In caso di rinuncia alla concessione o all’autorizzazione almeno un anno prima

della sua scadenza, l’emolumento di privativa è, su domanda, rimborsato proporzionalmente.

3 Gli emolumenti non sono rimborsati se la concessione o l’autorizzazione è

revocata o ritirata a causa di un’infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali.

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Art. 13 Decisione sugli emolumenti

1 Gli emolumenti sono fissati in una decisione.

2 La decisione sancisce l’emolumento e fissa le modalità e i termini di pagamento.

Art. 14 Rimedi giuridici Può essere inoltrato ricorso contro la decisione sugli emolumenti entro 30 giorni dalla sua notifica. Le disposizioni della procedura amministrativa federale sono applicabili.

Art. 15 Scadenza

1 L’emolumento scade:

a. 30 giorni dopo la notifica della decisione; b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.

Art. 16 Prescrizione

1 Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Sezione 2: Concessioni, autorizzazioni e emolumento di privativa

Art. 17 Emolumenti di base per concessione d’infrastruttura ferroviaria, concessione unitaria, concessione per il trasporto a fune e concessione per il trasporto di viaggiatori con filobus L’emolumento di base ammonta per: franchi a. il rilascio e l’estensione della concessione 5000 b. il rinnovo e la modifica della concessione 2000 c. il trasferimento della concessione 500 d. la proroga dei termini fissati nella concessione 500 In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 18 Emolumenti di base per concessione e autorizzazione per il trasporto di viaggiatori L’emolumento di base ammonta per: franchi a. il rilascio e l’estensione della concessione o autorizzazione 2000 b. il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione 1000 c. il trasferimento della concessione o autorizzazione 500 d. la concessione per offerte complementari a tariffa integrata sulle linee già in concessione 500

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In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 19 Emolumenti di privativa L’emolumento di privativa è riscosso per il rilascio, l’estensione e il rinnovo della concessione o autorizzazione se questa autorizza il trasporto regolare di persone. Esso ammonta per ogni anno di validità della concessione o autorizzazione: a. per impianti di trasporto a fune, funicolari incluse, 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di 100 persone per direzione; b. per il traffico transfrontaliero di viaggiatori a lunga distanza, 500 franchi forfettari; c. per tutti gli altri mezzi di trasporto, 4 franchi ogni 10 posti a sedere.

Sezione 3: Ferrovie

Art. 20 Emolumenti per l’accesso alla rete conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19987 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) L’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione di accesso alla rete ammonta a 800-

3000 franchi, per il rinnovo a 500-2000 franchi. L’emolumento per il ritiro è

calcolato in funzione delle spese.

Art. 21 Emolumento per l’attestato di sicurezza conformemente alla OARF 1 L’emolumento per l’emissione di un attestato di sicurezza di cui all’articolo 7 OARF ammonta a 300-5000 franchi. Esso è calcolato in modo decrescente, a seconda della lunghezza della linea per la quale è richiesto l’attestato di sicurezza, come pure in base alla complessità e all’urgenza dell’esame.

2 L’emolumento per il rinnovo dell’attestato di sicurezza ammonta alla metà del-

l’importo riscosso per il rilascio, tuttavia almeno a 300 franchi.

3 L’emolumento per la revoca è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 22 Emolumenti per l’esame dei macchinisti

1 I macchinisti versano i seguenti emolumenti per: franchi

a. l’esame finale 800 b. la ripetizione di un esame 300 c. l’esame per l’ottenimento di un certificato di categoria superiore 400 d. decisioni relative agli esiti degli esami di cui alle lettere a-c 100 e. la prima emissione del certificato 100 f. la modifica o il rinnovo del certificato 60

7 RS 742.122; RU 1999...

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2 Gli emolumenti per la visita medica di idoneità, corredata del rapporto, e per

l’esecuzione di provvedimenti amministrativi sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 23 Emolumento per l’approvazione di piani 1 L’emolumento per l’approvazione di piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 LFerr ammonta a 500-30 000 franchi. È calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all’urgenza della procedura, come pure al numero e alla complessità delle opposizioni. 2 L’emolumento per la determinazione di zone riservate o di allineamenti ammonta a 700-20 000 franchi. 3 L’emolumento per l’approvazione di piani può essere riscosso unitamente a quello per l’autorizzazione d’esercizio.

4 Nell’ambito della procedura ordinaria di approvazione dei piani non sono

aggiudicate spese ripetibili. L’aggiudicazione di spese ripetibili nella procedura di approvazione dei piani combinata è disciplinata dall’articolo 115 della legge federale sull’espropriazione8.

Art. 24 Emolumento per autorizzazione d’esercizio L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato secondo il tempo impiegato. Esso non può tuttavia superare 1000 franchi per giorno di lavoro e per persona incaricata della vigilanza.

Art. 25 Emolumenti per le approvazioni di veicoli e impianti 1 L’emolumento per l’esame e l’approvazione di elenchi degli oneri e schizzi-tipo nel caso di veicoli e impianti di sicurezza conformemente all’articolo 18 capoverso 1bis LFerr è calcolato in funzione del tempo impiegato, ma ammonta almeno a 400 franchi.

2 L’emolumento per l’approvazione di costruzioni di cui all’articolo 18a LFerr è

compreso tra 200 e 15 000 franchi in funzione del tempo impiegato. 3 L’emolumento per l’omologazione di tipo di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 23 novembre 19839 sulle ferrovie è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 26 Emolumento annuale per controlli Il gestore dell’infrastruttura è tenuto a versare un emolumento annuale per controlli. Quest’ultimo è compreso tra 300 e 50 000 franchi. L’emolumento è calcolato in modo decrescente in funzione della lunghezza della linea.

8 RS 711 9 RS 742.141.1

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Sezione 4: Automobili

Art. 27 L’emolumento per controlli di veicoli che un’impresa titolare della concessione adibisce al traffico pubblico ammonta per: franchi a. autoveicolo leggero, minibus 100 b. autobus 140 c. bus articolato 160 d. rimorchio per il trasporto di persone 140 e. rimorchio per il trasporto di merci 70

Sezione 5: Filobus

Art. 28 Emolumento per approvazione di piani

1 L’emolumento è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

2 Per i veicoli, l’emolumento è disciplinato dall’articolo 25 capoverso 1.

Art. 29 Emolumento per autorizzazione d’esercizio L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso non può tuttavia superare 1000 franchi per giorno di lavoro e per persona incaricata della vigilanza.

Art. 30 Emolumenti per controlli 1 L’emolumento per il controllo di un veicolo, ad esclusione delle installazioni elettriche, ammonta per: franchi a. filobus 140 b. filobus articolato 160 c. rimorchio per il trasporto di persone 140 2 L’emolumento per il controllo delle installazioni elettriche di un veicolo ammonta per: franchi a. filobus 100 b. filobus articolato 130 c. rimorchio per il trasporto di persone 100 3 L’emolumento annuale per controlli è compreso tra 250 e 5000 franchi, secondo il tipo e il numero delle costruzioni e degli impianti.

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Sezione 6: Navigazione

Art. 31 Emolumento per l’approvazione di piani per la navigazione sottoposta a concessione

1 L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

2 L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’eser- cizio per battelli di nuova costruzione o trasformati è calcolato come segue: franchi a. emolumento di base per battelli di nuova costruzione 5000 b. supplemento per passeggero ammesso 15 c. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico 30 d. rilascio dell’autorizzazione d’esercizio 250

3 L’emolumento per il collaudo e l’approvazione dei piani di trasformazione come

pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso non può tuttavia superare 1000 franchi per giorno di lavoro e per persona incaricata della vigilanza.

Art. 32 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato. Esso non può tuttavia superare 1000 franchi per giorno di lavoro e per persona incaricata della vigilanza.

Art. 33 Emolumento annuale per controlli

1 L’emolumento annuale per controlli è composto dell’emolumento di base e di un

supplemento. Esso ammonta almeno a 500 franchi.

2 L’emolumento di base ammonta a 400 franchi per battello, 600 franchi per

traghetto; il supplemento per passeggero ammonta a 1 franco.

Art. 34 Oneri amministrativi particolari 1 Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze, nonché l’esecuzione di provvedimenti amministrativi nei confronti di conduttori sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 2 Per i controlli della produzione di motori di battelli omologati, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Sezione 7: Funivie, funicolari, ascensori e slittovie

Art. 35

1 L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

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2 L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso non può tuttavia superare 1000 franchi per giorno di lavoro e per persona incaricata della vigilanza.

3 L’emolumento annuale per controlli è calcolato per sezione. Esso ammonta a 700

franchi per la prima sezione di una società. Viene ridotto di 50 franchi per ogni sezione supplementare, fino all’importo minimo di 350 franchi per sezione a partire dall’ottava sezione compresa. 4 Per sezione ai sensi del capoverso 3 si intende la più piccola parte di un impianto di trasporto a cavo che può essere sfruttato tecnicamente in modo autonomo.

Sezione 8: Altri mezzi di trasporto

Art. 36

1 Gli emolumenti sono riscossi anche per prestazioni in relazione a mezzi di

trasporto che sono assoggettati a una concessione o ad un’autorizzazione federale senza essere espressamente menzionati nella presente ordinanza. Si tratta in particolare di girobus, veicoli cingolati o impianti di trasporto con trazione o sospensione a fune, simili a teleferiche, funicolari, funivie, ascensori o slittovie. 2 Per gli emolumenti si applicano per analogia, a seconda del tipo di concessione o di autorizzazione, le disposizioni corrispondenti della presente ordinanza.

3 A seconda del caso, l’emolumento può essere ridotto proporzionalmente.

Sezione 9: Emolumenti amministrativi particolari

Art. 37 Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali 1 Nell’esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto. 2 Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l’estensione territoriale dell’autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di trasporto. L’emolumento per un’autorizzazione di trasporto o un altro diritto di trasporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 70 franchi. L’emolumento per un numero illimitato di corse durante l’anno civile non supera

1000 franchi.

Art. 38 Libretto di fogli di viaggio L’emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per corse pendolari transfrontaliere è fissato a 60 franchi.

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Art. 39 Provvedimenti nell’ambito del sistema delle eccedenze L’emolumento per l’avvertimento o l’esclusione dal sistema delle eccedenze è compreso tra i 100 e i 1000 franchi, in funzione dell’entità del lavoro.

Art. 40 Protezione dell’ambiente 1 L’emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente nonché le relative ordinanze d’esecuzione ammonta a 500-10 000 franchi.

2 Se una prestazione speciale in relazione con l’inquinamento prodotto dalla

costruzione o dall’esercizio di un’impresa di trasporto è eseguita su richiesta di una terza persona, l’emolumento è riscosso come segue: a. in caso di effetti inammissibili, l’emolumento è a carico dell’impresa responsabile; b. in caso di effetti ammissibili, l’emolumento è a carico del richiedente.

Art. 41 Approvazioni 1 L’emolumento per l’approvazione di un’iscrizione nel registro fondiario ammonta a 100-2000 franchi. 2 L’emolumento per l’approvazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 giugno 199110 sulla procedura d’approvazione dei progetti d’impianti a corrente forte ammonta a 100-2000 franchi.

Art. 42 Orario ufficiale, orario, servizio alle stazioni, tariffe 1 L’emolumento per l’elaborazione e la redazione dell’Orario ufficiale delle imprese di trasporto titolari di una concessione si calcola in funzione del tempo impiegato. Esso non può tuttavia superare 1000 franchi per giorno di lavoro e per persona incaricata della vigilanza.

2 L’emolumento per la decisione sulle controversie in merito all’elaborazione

dell’orario è compreso tra 500 e 2000 franchi. 3 L’emolumento per la decisione sulla modifica di un orario pubblicato nell’Orario ufficiale durante il periodo di validità dello stesso è compreso tra 100 e 2000 franchi. 4 L’emolumento per la decisione sulle controversie circa l’inosservanza dell’orario è compreso tra 200 e 1000 franchi.

Art. 43 Procedura di contestazione Nelle procedure di contestazione di cui all’articolo 40 LFerr, i costi e l’obbligo d’indennizzo sono disciplinati dall’ordinanza del 10 settembre 196911 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

10 RS 734.25 11 RS 172.041.0

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Art. 44 Binari di raccordo

1 L’emolumento per il consenso al piano d’utilizzazione o al permesso di

costruzione di binari di raccordo ammonta per il raccordato a 300-5000 franchi. 2 L’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e l’approvazione di prescrizioni di servizio ammonta a 300-5000 franchi.

Art. 45 Servizi accessori L’emolumento per la decisione sull’ammissione di servizi accessori sull’area delle imprese di trasporto ferroviarie, filoviarie e di navigazione o nei rispettivi veicoli è compreso tra 300 e 5000 franchi.

Art. 46 Costituzione di pegni sulle imprese ferroviarie, filoviarie e di navigazione in concessione, e liquidazione forzata delle stesse 1 Per l’autorizzazione sulla costituzione e l’iscrizione del diritto di pegno nel registro dei pegni è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi. Nel caso di estensione di una linea già gravata da pegno, l’emolumento è proporzionalmente fissato in funzione del rapporto tra la nuova tratta e la lunghezza totale della linea pignorata.

2 Per la bollatura dei titoli è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 1500

franchi. 3 Per ogni nuova iscrizione nel registro dei pegni, in particolare per la modifica del grado, dei creditori, della natura della pretesa, nonché nel caso di conversione di titoli o di estinzione del diritto di pegno, è riscosso un emolumento compreso tra

200 e 5000 franchi.

4 Per gli estratti dal registro dei pegni, per le legalizzazioni e prestazioni analoghe, è riscosso un emolumento compreso tra 100 e 300 franchi.

Art. 47 Perizie, inchieste e consulenze di ampia portata Per le perizie, le inchieste, gli accertamenti e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato. Si tiene conto, per questo, del- l’entità e dell’importanza della prestazione, delle conoscenze professionali necessarie, nonché dell’interesse, dell’utilità, dell’entità dell’emolumento forfettario per il controllo già versato, come pure della situazione finanziaria dell’assoggettato.

Art. 48 Fissazione di termini in caso di inosservanza di prescrizioni e decisioni L’emolumento per fissare un termine per adempiere gli obblighi imposti alle imprese di trasporto o ai terzi dalla legge, dalla concessione, dall’autorizzazione o dalle decisioni dell’autorità di vigilanza è compreso tra 200 e 700 franchi.

Art. 49 Domande respinte L’emolumento per la decisione di diniego di domande riguardanti prestazioni soggette a emolumento si calcola come segue:

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a. in materia di concessioni e autorizzazioni, in funzione del corrispondente emolumento di base; b. in materia di vigilanza e di altre prestazioni amministrative, in funzione del tempo impiegato.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 50 Disposizione transitoria Alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 51 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1010

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Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente:

1. L’ordinanza del 1° luglio 198712 sugli emolumenti è abrogata.

2. L’ordinanza del 26 giugno 199113 sulla procedura d’approvazione dei progetti

d’impianti a corrente forte è modificata come segue:

Art. 32 lett. a Gli emolumenti dei singoli organi di controllo per le decisioni nell’ambito di procedure d’approvazione dei piani sono disciplinati: a. per l’Ufficio federale dei trasporti dall’ordinanza del 25 novembre 1998 14 sugli emolumenti dell’UFT;

3. Il regolamento dell’11 gennaio 191815 concernente l’impianto e la tenuta del

registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione è modificato come segue:

Art. 18 Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 199816 sugli emolumenti dell’UFT.

4. L’ordinanza dell’8 novembre 197817 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:

Art. 14 Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 199818 sugli emo- lumenti dell’UFT.

5. L’ordinanza del 10 marzo 198619 sugli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

4 Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 199820 sugli

emolumenti dell’UFT.

12 RU 1987 1052, 1992 573, 1993 1376 2599, 1996 470 13 RS 734.25 14 RS 742.102; RU 1999 754 15 RS 742.211.1 16 RS 742.102; RU 1999 754 17 RS 743.11 18 RS 742.102; RU 1999 754 19 RS 743.12 20 RS 742.102; RU 1999 754

767

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 1999

6. L’ordinanza del 6 luglio 195121 sulle filovie è modificata come segue:

Dbis. Emolumenti

Art. 25a Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre

199822 sugli emolumenti dell’UFT.

7. L’ordinanza del 13 dicembre 199323 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere è modificata come segue:

14.2 Emolumenti dell’UFT

Per l’esecuzione del controllo della produzione e per altri oneri ad esso connessi, l’UFT riscuote emolumenti. Questi ultimi sono fissati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 199824 sugli emolumenti dell’UFT.

21 RS 744.211 22 RS 742.102; RU 1999 754 23 RS 747.201.3 24 RS 742.102; RU 1999 754

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